Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Modifiche al Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 e al Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133)

[omissis]

552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all’articolo 57 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-ter. L’autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall’articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all’articolo 38, comma 1, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164».

553. Le disposizioni di cui all’articolo 57 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.

554. All’articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell’adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

[omissis]

 

Testo completo
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014