Zona E

Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.

La Zona E, istituita con Legge 21 luglio 1967, n. 613, è stata successivamente ampliata con Decreto Ministeriale 9 agosto 2013.
La Zona E, come originariamente istituita, si estende nel mare Ligure, nel mare Tirreno e nel mare di Sardegna. È delimitata da un lato dalla linea di costa delle regioni Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria fino allo stretto di Messina, e dall’altro lato dalla isobata dei 200 metri ad eccezione dell’area marina delle Bocche di Bonifacio in cui è delimitata dalla linea ITALIA-FRANCIA.

La Zona E, come recentemente ampliata con Decreto Ministeriale 9 agosto 2013, comprende anche il “Settore Ovest” nel mare Balearico delimitato a ovest dalla linea ITALIA-SPAGNA, a nord da una linea spezzata interna alla linea mediana ITALIA-FRANCIA e a sud-est da una linea spezzata nella piattaforma continentale italiana.
La Zona E si estende per circa 60.150 kmq costituendo circa il 10 % della piattaforma continentale italiana. La competenza territoriale è degli uffici UNMIG di Bologna, Roma e Napoli.

Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
Altre limitazioni sono poste dall’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (divieto nelle acque del Golfo di Napoli e del Golfo di Salerno).

Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l’area in cui era possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona E resta comunque quella definita dalla Legge 613/67 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.

Con il recente Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 si è proceduto a definire meglio le aree in cui è possibile effettuare nuove attività di ricerca di idrocarburi. Per la zona E tali aree coincidono con il Settore Ovest che ha una distanza dalle coste sarde e dalle aree di tutela ambientale tra i 45 e i 75 km.
Di seguito è riportata la descrizione dell’area della Zona E in cui è possibile presentare nuove istanze.

AREA APERTA ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE ISTANZE

Area della zona marina: 60.150 kmq
Area aperta alla presentazione di nuove istanze: 20.890 kmq (35%)

 

SETTORE OVEST

Vertice Longitudine E GRW Latitudine N Descrizione
1 5°56′,6 41°09′, Intersezione tra la linea Italia-Spagna, tra il vertice A e il vertice B, ed il parallelo 41°09′
2 6°00′, 41°09′,
3 6°00′, 41°18′,
4 6°10′, 41°18′,
5 6°10′, 41°22′,
6 6°15′, 41°22′,
7 6°15′, 41°25′,
8 6°20′, 41°25′,
9 6°20′, 41°28′,
10 6°28′, 41°28′,
11 6°28′, 41°32′,
12 6°35′, 41°32′,
13 6°35′, 41°35′,
14 6°39′, 41°35′,
15 6°39′, 41°37′,
16 6°45′, 41°37′,
17 6°45′, 41°40′,
18 6°50′, 41°40′,
19 6°50′, 41°42′,
20 7°08′, 41°42′,
21 7°08′, 41°40′,
22 7°15′, 41°40′,
23 7°15′, 41°39′,
24 7°18′, 41°39′,
25 7°18′, 41°37′,
26 7°25′, 41°37′,
27 7°25′, 41°35′,
28 7°31′, 41°35′,
29 7°31′, 41°34′,
30 7°36′, 41°34′,
31 7°36′, 40°05′,
32 6°16′,68 40°05′, Intersezione tra il parallelo 40°05′ e la linea Italia-Spagna, tra il vertice G e il vertice F
33 6°11′,9 40°21′,5 Vertice F della linea Italia-Spagna
34 6°10′,1 40°27′,3 Vertice E della linea Italia-Spagna
35 6°08′,9 40°31′,7 Vertice D della linea Italia-Spagna
36 6°07′,8 40°35′,7 Vertice C della linea Italia-Spagna
37 5°57′,6 41°06′,5 Vertice B della linea Italia-Spagna

 

RIFERIMENTI NORMATIVI