Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Come convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato ed integrato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190
(modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale).

 

[omissis]

Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: “titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data” sono inserite le seguenti: “,anche ai fini delle eventuali relative proroghe”;

[omissis]

c) all’articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.”;

 

[omissis]

g) all’articolo 268, comma 1, (a) alla lettera p) le parole da: “per le piattaforme” alle parole “gas naturale liquefatto off-shore;” sono soppresse;

 

[omissis]

i) all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente: “1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;”.
(a) testo soppresso dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5

 

[omissis]

Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della Legge 23 agosto 2004, n. 239:

 

[omissis]

f-bis) (b) gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

 

[omissis]

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1 nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni, incluse quelle previste all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall’articolo 52 del Codice della Navigazione, d’intesa con le Regioni interessate.(c)
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.
3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.(d)
3-ter. L’autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall’articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.(d)

 

[omissis]

 

(b) lettera aggiunta dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83.
(c) comma modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190
(d) commi aggiunti dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Nota:
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l’art. 1, comma 553) che “Le disposizioni di cui all’articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Testo completo del Decreto Legge
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Come convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.