Decreto Ministeriale 6 agosto 1991

Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
– Visto l’art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede l’approvazione di nuove disciplinari tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
– Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia;

DECRETA:

Articolo unico.
1. E’ approvato, nel testo unico al presente decreto, il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi disciplinati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, che ha modificato e integrato le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613.
2. Il presente disciplinare sostituisce i precedenti disciplinari tipo, approvati con il decreto ministeriale 29 settembre 1967, di attuazione della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con il decreto ministeriale 2 maggio 1968, di attuazione della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

DISCIPLINARE TIPO PER I PERMESSI DI PROSPEZIONE E DI RICERCA E PER LE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA, NEL MARE TERRITORIALE E NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE.
(Art. 13, L. 9 gennaio 1991, n. 9)

TITOLO I

CAPO I – NORME COMUNI

Articolo 1
1. Le presenti norme disciplinano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale assoggettate al regio decreto 29 luglio 1927, in 1443, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, in quanto applicabile, alle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613 e 9 gennaio 1991, n. 9, di seguito indicate solo con i rispettivi numeri.
2. Le funzioni amministrative e di vigilanza sulla applicazione delle norme di polizia mineraria sono di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato – Direzione generale delle miniere – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, successivamente indicato come U.N.M.I.G., che le esercita tramite le proprie sezioni periferiche, successivamente indicate come sezioni.

Articolo 2
1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza stabilite dall’U.N.M.I.G. e dalle sezioni, ed in particolare di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonché delle prescrizioni imposte dalle altre amministrazioni dello Stato interessate, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze.

Articolo 3
1. Qualora per il conferimento o la proroga di un titolo sia prevista l’acquisizione di intese, nulla osta, concerti con altre amministrazioni dello Stato, l’U.N.I.M.I.G. può indire una conferenza di servizio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Delle particolari disposizioni o vincoli all’attività operativa formulati dalle predette amministrazioni è fatta menzione nel relativo provvedimento.
3. L’ingegnere capo della sezione nell’autorizzare le attività fa riferimento anche alle eventuali disposizioni e vincoli di cui al comma 2.

Articolo 4
1. Il titolare deve fornire agli ingegneri e periti dell’U.N.M.I.G. e delle sezioni i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o cetificazioni previste dal presente disciplinare, il competente ingegnere capo può disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.

Articolo 5
1. Il titolare deve fornire all’U.N.M.I.G. ed alla sezione le notizie di carattere economico e tecnico relative alla attività che essi richiedono.

Articolo 6
1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione non possono avere inizio se non dopo l’emanazione del decreto di conferimento del titolo minerario, di cui verrà data contestuale comunicazione alla sezione, all’ufficio del registro ed al titolare.
2. Le operazioni relative a programmi di lavoro da effettuare in regime di proroga in permessi di ricerca, nonché le eventuali operazioni in corso all’atto della scadenza non definita del permesso, conclusa positivamente l’istruttoria da parte dell’amministrazione, nelle more dell’emanazione del decreto di proroga, possono essere autorizzate dalla sezione.
3. Le operazioni relative a modifiche significative dei programmi di lavoro in concessioni di coltivazione, nonché le eventuali operazioni in corso all’atto della scadenza non definitiva della concessione, conclusa positivamente l’istruttoria da parte dell’amministrazione, nelle more dell’emanazione del decreto di approvazione del nuovo programma lavori o di proroga, possono essere autorizzate dalla sezione.
4. Per l’esecuzione delle operazioni predette il titolare può avvalersi dell’opera di imprese specializzate, dandone comunicazione alla sezione prima dell’inizio dei lavori.
5. Il titolare è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell’opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Articolo 7
1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 6, comma 6, della legge n. 9, la sospensione forzata delle operazioni a seguito di condizioni atmosferiche contrarie, burrasche, o altri impedimenti, non costituisce causa di prolungamento della vigenza del permesso di prospezione o di ricerca oltre i termini massimi stabiliti dalla legge n. 9.

Articolo 8
1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dagli articoli 34 e 68 della legge n. 613 e dagli articoli 26 e 27 della legge n. 9, il titolare è tenuto, a richiesta, a porre a disposizione dei funzionari dell’U.N.M.I.G. e delle sezioni i libri obbligatori e le scritture contabili previste dall’art. 2214 del codice civile relativamente ai costi delle operazioni.

Articolo 9
1. Le aree richieste devono risultare continue e delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all’art. 1 della legge n. 613, con la linea costiera, con il perimetro della zona di esclusiva dell’ENI delimitata nella tabella A della legge n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione vigenti.

Articolo 10
1. L’area oggetto di una istanza deve essere definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione grafica di essa su foglio, bollato e firmato dal richiedente, della carta topografica dell’Istituto geografico militare alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o della carta nautica dell’Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare.
2. Le coordinate dei vertici corrispondenti a intersezione di archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso saranno espresse in gradi e minuti primi, riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare. Negli altri casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche con frazioni decimali di primi, o, nel caso esse non risultino analiticamente calcolabili, mediante descrizione del punto di intersezione.

Articolo 11
1. Su richiesta del titolare, motivata da particolari esigenze tecniche, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, può disporre deroghe a determinate disposizioni del presente disciplinare tipo.

TITOLO II – PERMESSO DI PROSPEZIONE NON ESCLUSIVO

CAPO I – RILASCIO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE

Articolo 12
1. Il permesso di prospezione non esclusivo è rilasciato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell’ambiente, e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l’attività da svolgere nell’ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.
2. Il decreto è consegnato all’assegnatario, attraverso l’ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’art. 11 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall’art. 46 della stessa legge e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione alla sezione.
3. La domanda di permesso di prospezione deve essere corredata da idoneo programma di lavoro e, qualora interessi un’area marina, dallo studio di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 9, in relazione ai lavori programmati, con l’indicazione delle misure che il richiedente intende adottare per evitare incidenti con effetti dannosi sull’ecosistema marino.
4. Il programma di lavoro deve indicare le attività che si intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.

Articolo 13
1. Il permesso di prospezione non esclusivo è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell’area del permesso ovvero, qualora l’area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino, nella quale è ubicato, a termine dell’art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera P (maiuscola), dal numero d’ordine cronologico nel rilascio dei permessi di prospezione per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l’amministrazione.

Articolo 14
1. La titolarità del permesso di prospezione non esclusivo non costituisce titolo preferenziale per la eventuale assegnazione di permesso di ricerca nello stesso comprensorio.

CAPO II – ESERCIZIO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE

Articolo 15
1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, deve presentarne il programma alla sezione, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell’area del permesso ed in quale periodo di tempo.
2. L’inizio delle operazioni suddette non può aver luogo prima che la sezione, sentite le altre amministrazioni dello Stato interessate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, abbia dato l’autorizzazione, imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni da esse determinate.

Articolo 16
1. Nel caso in cui operatori diversi, titolari di permessi di prospezione per aree sovrapposte, intendano effettuare, nella stessa zona, rilevamenti di cui la competente sezione non riconosca la compatibilità dell’esecuzione contemporanea, è data la precedenza al titolare del permesso accordato in data anteriore.

Articolo 17
1. Qualora nell’ambito del permesso di prospezione sia rilasciato un permesso di ricerca a terzi, l’U.N.M.I.G. dà comunicazione del provvedimento ai titolari del permesso di prospezione e del permesso di ricerca ai fini dell’eventuale prosecuzione delle operazioni di prospezione entro l’ambito del permesso di ricerca nei limiti di tempo di cui all’art. 14 della legge n. 613.
2. In caso di accordo fra le parti per l’ulteriore seguito delle prospezioni, le stesse ne danno avviso all’U.N.M.I.G. e alla sezione.

Articolo 18
1. Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a trasmettere trimestralmente all’U.N.M.I.G. ed alla sezione un rapporto sull’andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione il titolare deve presentare all’U.N.M.I.G. ed alla sezione una relazione conclusiva, corredata da sezioni sismiche rappresentative, che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti.

Articolo 19
1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza, costituiscono motivi di decadenza dal permesso di prospezione, oltre quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 613:
1) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3 della legge n. 9;
2) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 6 e 15 del presente disciplinare;
3) l’esecuzione di operazioni nell’ambito di permesso di ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;
4) l’esecuzione di operazioni di prospezione non autorizzate, con qualsiasi mezzo, fuori dei limiti dell’area del permesso;
5) la mancata corresponsione del canone e di ogni altro tributo o diritto di cui all’art. 12.

TITOLO III – PERMESSO DI RICERCA ESCLUSIVO

CAPO I – RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Articolo 20
1. La domanda di permesso di ricerca deve essere corredata di una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell’area e sugli obiettivi della ricerca, nonché del programma dei lavori che il richiedente intende svolgere, indicando i metodi ed i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, i relativi costi, e l’impegno finanziario complessivo.
2. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l’attività da svolgere nell’ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.
3. Il decreto è consegnato all’assegnatario attraverso l’ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito agli articoli 23 e 61 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall’art. 46 della stessa legge e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione alla sezione.
4. Il permesso di ricerca è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell’area del permesso ovvero, qualora l’area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicato, a termine dell’art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera R (maiuscola), dal numero d’ordine cronologico nel rilascio dei permessi di ricerca per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l’amministrazione.

Articolo 21
1. Nei casi di contitolarità le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 9 relative alle strutture tecniche e amministrative si applicano nei confronti del rappresentante unico del permesso di ricerca. L’adeguatezza delle strutture tecniche ed amministrative sarà valutata dall’amministrazione all’atto della richiesta di permesso o del trasferimento di titolarità.

Articolo 22
1. Ferma restando l’osservanza del termine di cui all’art. 2 della legge n. 6 e dell’art. 16 della legge n. 613, l’U.N.M.I.G. potrà esaminare eventuali istanze di estensione della titolarità di domande di permesso di ricerca o di trasferimento delle stesse ad altri soggetti, anche se pervenute oltre la scadenza dei termini di cui sopra, solo a condizione che le istanze siano presentate da soggetti legittimamente concorrenti, in quanto presentatori di istanze di permesso di ricerca entro i termini previsti dalla legge, e che consentano, previ accordi tra i suddetti operatori, la soluzione di eventuali situazioni concorrenziali.
2. La domanda di variazione dei programmi originari di ricerca da parte di richiedenti di permessi di ricerca in concorrenza per la stessa area, può comunque essere ammessa entro i termini di cui al comma 1.

Articolo 23
1. Non sono immissibili istanze di permesso di ricerca relative ad aree di permessi scaduti, per la parte interessata da istanze di concessione di coltivazione.
2. I richiedenti un permesso di ricerca devono dichiarare esplicitamente nell’istanza, a pena di inammissibilità, della stessa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 9, indicando i permessi eventualmente detenuti nella stessa area entro il quinquennio precedente.
3. Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 9, si riferiscono anche alle aree di permessi rilasciate obbligatoriamente in fase di proroga.

Articolo 24
1. Il trasferimento a terzi del permesso è autorizzato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
2. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari del permesso, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. Le istanze per l’ottenimento dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all’U.N.M.I.G. e, per conoscenza, alla sezione competente.
4. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.

Articolo 25
1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l’area complessiva non risulti superiore a 1.000.000 di Ha in terraferma e a 1.000.000 di Ha in mare.
2. Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3 della legge n. 6.

Articolo 26
1. L’area del permesso deve esserre compatta, intendendosi come tale l’area per la quale il quadrato della distanza misurata fra i vertici estremi sia inferiore al quadruplo dell’area stessa.
2. Nel caso ricorrano gli estremi di cui all’art. 6, comma 3, della legge n. 9, l’istanza di permesso di ricerca è respinta con provvedimento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

CAPO II – ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Articolo 27
1. Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla prima nel tempo delle date di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia o di consegna del decreto da parte del competente ufficio del registro.
3. Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo di inizio dei lavori geofisici può essere considerata anche la data documentata di inizio della rielaborazione di linee sismiche precedentemente registrate o acquisite da terzi.
4. Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo di inizio dei lavori di perforazione nei termini di cui ai commi precedenti, per i pozzi eseguiti in terraferma può essere considerata la data di inizio dei lavori civili di apprestamento del cantiere di perforazione, e per i pozzi in mare la data di inizio delle indagini preliminari del fondo e sottofondo marino. In tale caso le operazioni effettive di perforazione devono comunque iniziare entro novanta giorni rispettivamente dall’inizio dei lavori civili o delle indagini preliminari stesse.

Articolo 28
1. Il titolare del permesso, prima di dare inizio alle indagini di cui all’art. 27, deve presentare il relativo programma alla sezione, specificando quali rilievi, geologici e geofisici, intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell’area del permesso ed in quale periodo di tempo.
2. L’inizio delle operazioni anzidette non può aver luogo prima che la sezione, sentite le altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, abbia dato l’autorizzazione imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni da queste determinate.

Articolo 29
1. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad esso adiacenti.
2. Il permissionario deve consentire che i titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, accedano nell’ambito del proprio permesso di ricerca o lo sorvolino.
3. L’ingegnere capo della sezione stabilisce le cautele che dovranno essere osservate nell’esecuzione delle operazioni predette.
4. Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte, autorizzate dalla sezione, per il trasporto di idrocarburi estratti nell’ambito di altri titoli minerari.

Articolo 30
1. Il titolare del permesso è tenuto a comunicare trimestralmente all’U.N.M.I.G. ed alla sezione le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori.

Articolo 31
1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche significative al programma dei lavori, deve sottoporre il nuovo programma all’amministrazione per l’approvazione.
2. Il rinvio dell’esecuzione del programma non superiore a sei mesi, fatti salvi i termini massimi stabiliti dalla legge o dal decreto, o l’anticipazione di alcune fasi del programma, sono autorizzati dalla sezione.

Articolo 32
1. Il titolare del permesso non può sospendere i lavori di ricerca se non espressamente autorizzato dalla sezione. In caso di sospensione di lavori effettuata di propria iniziativa il titolare deve notificarne senza indugio le cause per la convalida alla sezione, la quale, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l’immediata ripresa dei lavori.

Articolo 33
1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso deve darne immediata comunicazione all’U.N.M.I.G. ed alla sezione.
2. Il permissionario deve porre a disposizione della sezione, anche ai fini dell’eventuale ricono scimento da parte dell’U.N.M.I.G. del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi, la documentazione relativa alle ricerche effettuate nell’ambito del permesso e ai risultati ottenuti, nonché gli esiti delle prove di strato e di produzione effettuate, le copie delle diagrafie rilevate in pozzo, e le proprie valutazioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso.

Articolo 34
1. L’istanza di proroga del permesso di cui all’art. 6, comma 5, della legge n. 9, è presentata all’U.N.M.I.G. ed alla sezione almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza.
2. Ai fini della proroga di cui all’art. 6, comma 6, della legge n. 9, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni.
3. L’istanza di proroga deve essere firmata da tutti i contitolari.

Articolo 35
1. L’ulteriore proroga di cui all’art. 6, comma 6, della legge n. 9, è accordata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Articolo 36
1. Le proroghe del termine per l’inizio dei lavori di perforazione da parte del titolare del permesso previste dall’art. 6, comma 9, della legge n. 9 non possono comunque eccedere la durata del primo periodo di vigenza del permesso.
2. Le istanze di proroga di cui al comma 1 e le istanze di sospensione del decorso temporale del permesso, debitamente motivate, devono essere presentate, all’U.N.M.I.G. ed alla sezione.

Articolo 37
1. L’istanza per l’autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro deve essere presentata all’U.N.M.I.G. ed alle sezioni territorialmente competenti. L’istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati.
2. Il programma unitario di lavoro deve riguardare permessi confinanti o finitimi, purché motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei che possono essere ricercati in modo più razionale nel complesso delle aree dei permessi.
3. Il programma unitario è approvato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
4. Nel caso di cessazione di uno dei permessi per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti permessi, su invito dell’amministrazione, possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso.
5. All’atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove debba procedersi alla riduzione obbligatoria di area, l’area da rilasciare può interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la riduzione di area non potrà comunque risultare tale da privare totalmente dell’area uno dei permessi per i quali è stato approvato il programma unitario.
6. La riduzione è approvata col decreto di proroga del permesso. Nel caso essa interessi anche gli altri permessi per i quali è stato approvato il programma unitario l’amministrazione procede contestualmente a ridurre le superfici relative.

Articolo 38
1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza, costituiscono motivi di decadenza dal permesso, oltre quelli previsti dall’art. 38 della legge n. 6 e dell’art. 41 della legge n. 613:
1) l’avere iniziato le operazioni di ricerca prima di averne ottenuto regolare autorizzazione ai sensi del precedente art. 28;
2) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 58.

TITOLO IV – CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

CAPO I – RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Articolo 39
1. L’istanza di concessione di coltivazione è corredata da una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell’ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla capacità produttiva del pozzo o dei pozzi con i quali si è pervenuto al rinvenimento di idrocarburi ed alla interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati.
2. Qualora sia stato effettuato il riconoscimento del ritrovamento da parte dell’U.N.M.I.G. l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del riconoscimento.

Articolo 40
1. L’istanza di concessione è corredata, fatto salvo quanto disposto dall’art. 10 della dei lavori di sviluppo del campo, del piano di massima di coltivazione nonché dell’eventuale programma dei lavori di ricerca che si prevede di effettuare nell’ambito della concessione, indicando per ognuno di essi le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti, le opere da realizzare, il termine entro il quale il programma di sviluppo sarà completato, i relativi investimenti, e le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.
2. Qualora l’amministrazione ritenga di conferire in concessione un’area ridotta rispetto a quella richiesta, il richiedente, su invito dell’amministrazione, può adeguare il relativo programma dei lavori.

Articolo 41
1. Qualora risulti che il giacimento scoperto si estenda oltre il limite del permesso, l’istanza di concessione potrà estendersi anche ad aree interessate da istanze di permesso di ricerca per la quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza di cui all’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 6 e all’ultimo comma dell’art. 16 della legge n. 613.

Articolo 42
1. La concessione di coltivazione è accordata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l’attività da svolgere nell’ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.
2. Il decreto è consegnato all’assegnatario attraverso l’ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito agli articoli 32 e 65 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall’art. 46 della stessa legge, e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il concessionario dà immediata comunicazione alla Sezione.
3. La concessione di coltivazione è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell’area ovvero, qualora l’area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicata, a termine dell’art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera C (maiuscola), dal numero d’ordine cronologico nel rilascio delle concessioni per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l’amministrazione.

Articolo 43
1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere l’ampliamento dell’area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca, se questo sia ancora vigente, nonché, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge n. 9, ad aree non coperte da vincolo minerario. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 41.
2. A tal fine il titolare presenta istanza all’U.N.M.I.G. e per conoscenza alla sezione corredata da una documentata relazione illustrativa.
3. L’area ampliata è definita e misurata analogamente a quanto disposto agli articoli 9 e 10.

Articolo 44
1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può rinunciare a parte dell’area accordata.
2. A tal fine il titolare presenta istanza analogamente a quanto stabilito per il caso dell’ampliamento all’art. 43.
3. L’area ridotta è definita e misurata analogamente a quanto disposto agli articoli 9 e 10.

Articolo 45
1. Qualora nell’ambito del permesso di ricerca, nel quale sia stata già rilasciata una concessione di coltivazione, si effettui un ulteriore ritrovamento di idrocarburi può essere accordata un’altra concessione di coltivazione, sempreché gli elementi di valutazione geomineraria all’uopo forniti dall’interessato giustifichino il distacco di tale concessione, distinta e separata da quella già conferita.

Articolo 46
1. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto alla autorizzazione del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
2. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. L’istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 è presentata all’U.N.M.I.G. e, per conoscenza, alla sezione.
4. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.

Articolo 47
1. L’istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui agli articoli 29 e 64 della legge n. 613 è presentata decorsi almeno venti anni dal conferimento e comunque almeno un anno prima della data di scadenza.
2. L’istanza di ulteriore proroga quinquennale di cui all’art. 9, comma 8, della legge n. 9 è presentata almeno un anno prima della data di scadenza del periodo di proroga.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredate da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dei lavori effettuati e i dati sull’andamento produttivo del campo e sulle riserve residue, nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.

CAPO II – ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Articolo 48
1. I lavori di ricerca, e di sviluppo e coltivazione del campo devono iniziare entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguire senza ingiustificate soste. La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo.

Articolo 49
1. Entro tre mesi dall’ultimazione del programma di sviluppo, il concessionario sottopone per l’approvazione il piano definitivo di coltivazione all’U.N.M.I.G., inviandone copia alla sezione.
2. L’inizio della produzione e l’esercizio dei relativi impianti è autorizzato dall’ingegnere capo della sezione, su istanza del concessionario, corredata del progetto degli impianti, ai sensi dell’art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e degli articoli 75, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

Articolo 50
1. Lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l’ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l’utilizzazione dell’energia del giacimento, l’estrazione, eventualmente anche con l’applicazione di metodi di recupero secondario, allo scopo di assicurare la tutela del giacimento e di ottenere il maggior recupero finale economicamente possibile.

Articolo 51
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento qualora dall’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.
2. La coltivazione degli idrocarburi gassosi può essere regolata da obblighi particolari imposti sia all’atto della concessione, sia successivamente, con provvedimento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, quando sia riconosciuto che possa essere pregiudicata la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Articolo 52
1. Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, né ridurre la produzione di regime della concessione senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza autorizzazione espressa dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che provvede, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
2. Il concessionario è tenuto a notificare, senza indugio, alla sezione ed all’U.N.M.I.G. le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di regime della concessione di cui al successivo art. 74, effettuate di propria iniziativa.
3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette a convalida da parte della sezione.
4. L’ingegnere capo della sezione, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordina l’immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente ritmo produttivo.

Articolo 53
1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il concessionario deve riferire all’U.N.M.I.G. ed alla sezione sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta, ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degassazione, degasolinaggio e simili, ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per la coltivazione in genere, ed alle quantità introdotte nei serbatoi a servizio della concessione e da questi asportate.
2. Il concessionario comunica, altresì, i mezzi di avviamento al consumo e le utenze cui il prodotto è destinato, anche ai fini di cui all’art. 55, comma 1, della legge n. 613.

Articolo 54
1. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell’ambito della concessione si applicano gli articoli 28 e 29.

Articolo 55
1. Entro il primo trimestre di ciascun anno il concessionario deve presentare all’U.N.M.I.G. ed alla sezione una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascuna concessione, sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell’anno precedente, sulla eventuale rivalutazione delle riserve, per ciascuno dei campi ricadenti nella concessione, e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a servizio della concessione al 31 dicembre dell’anno trascorso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai campi ricadenti nelle zone delimitate dalla tabella A della legge n. 136.

Articolo 56
1. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione, è tenuto a presentare il nuovo programma all’U.N.M.I.G. ai fini dell’approvazione, inviandone copia alla sezione.

TITOLO V – CONDOTTA DEI LAVORI NEL PERMESSO DI RICERCA E NELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Articolo 57
1. Ogni pozzo in terraferma è individuato mediante un toponimo, ricadente nell’area del permesso o della concessione, seguito da un numero d’ordine.
2. Ogni pozzo in mare è individuato dalla sigla del permesso o della concessione, seguita da un numero d’ordine, nonché da un nome convenzionale.

Articolo 58
1. Il titolare del permesso o della concessione, prima di dare inizio ad ogni perforazione, deve presentarne il programma alla sezione per l’approvazione.
2. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l’obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, l’impianto da impiegare, e il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione.
3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o della concessione, salvo deroghe autorizzate dall’ingegnere capo, il quale peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.
4. Ove il pozzo debba essere ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest’ultimo, il titolare deve richiedere inoltre apposita autorizzazione o concessione direttamente all’autorità marittima, ai sensi degli articoli 36 e 55 del codice della navigazione e 524 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), inviando copia dell’istanza alla sezione.
5. L’ingegnere capo approva il programma e, sentite, nei casi previsti dalle norme vigenti, le altre amministrazioni dello Stato interessate, autorizza la perforazione.
6. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario, l’ingegnere capo comunica l’istanza relativa corredata dagli atti al titolare del permesso o concessione contigui, imponendo un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, si intende che il titolare destinatario non si oppone all’esecuzione del pozzo.

Articolo 59
1. L’ubicazione dei pozzi deve essere effettuata con sistema ottico, o con radiolocalizzazione, o con altri metodi topografici similari, trasmettendo alla sezione il verbale redatto con l’indicazione del metodo seguito.
2. I pozzi ricadenti in terraferma devono essere contrassegnati in modo da renderne sicura l’individuazione sul campo. Ove l’ingegnere capo lo ritenga opportuno, tale verbale può essere redatto in presenza e con la partecipazione di funzionari della sezione.

Articolo 60
1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è immediatamente comunicato alla sezione.

Articolo 61
1. Il titolare è tenuto a conservare, a disposizione della sezione, parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonché i risultati di eventuali analisi effettuate.
2. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione con l’individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall’ultimazione del sondaggio, senza l’autorizzazione della sezione.

Articolo 62
1. Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizione della sezione.
2. Entro novanta giorni dall’ultimazione del sondaggio, il titolare deve trasmettere all’U.N.M.I.G. ed alla sezione il profilo geologico del foro, corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.

Articolo 63
1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall’ultimazione del pozzo nell’ambito di permessi di ricerca ed entro due mesi dalla stessa data nell’ambito di concessioni di coltivazione, e devono essere condotte con continuità fino a risultati conclusivi. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del loro inizio alla sezione, che può intervenirvi, e, ai fini dell’accertamento della produttività delle formazioni indiziate, può prescriverne lo svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga più adatti e la durata. La sezione, nei casi in cui risulti indispensabile, può ordinare altresì la ripetizione delle prove, a spese del titolare.
2. Durante l’esecuzione delle prove, il titolare è tenuto a comunicare settimanalmente alla sezione tutti i dati tecnici inerenti alle prove.

Articolo 64
1. Il titolare, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo sterile, o esaurito, o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve chiedere la preventiva autorizzazione alla sezione, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell’area impegnata.
2. La sezione può impartire eventuali istruzioni in merito al programma di chiusura ed ai lavori di ripristino.
3. Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l’indicazione delle operazioni effettuate, e lo trasmette alla sezione.
4. Ove l’ingegnere capo lo ritenga necessario, può disporre che venga redatto verbale della chiusura mineraria con la partecipazione di tecnici della sezione.

Articolo 65
1. L’approfondimento di un pozzo, o la modifica e la perforazione della colonna di produzione, nell’intento di ottenere la produzione da altro livello, devono essere autorizzati dall’ingegnere capo della sezione, alla quale deve essere sottoposto il programma delle operazioni.

Articolo 66
1. La produzione simultanea da un pozzo di olio e gas da differenti formazioni e dalla stessa tubazione deve essere autorizzata dall’ingegnere capo della sezione.

Articolo 67
1. Per la installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all’amministrazione marittima per ottenere la concessione all’occupazione e l’uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale ai sensi degli articoli 36 e, ove del caso, 52 del codice della navigazione, nonché degli articoli 5 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).
2. Lo stesso titolare deve altresì ottenere la preventiva autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale nei casi previsti dall’art. 2 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Articolo 68
1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza all’U.N.M.I.G. per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista per convenire le modalità con le quali sarà coltivato il giacimento predetto.

TITOLO VI – CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DEL PRODOTTO ALLO STATO

CAPO I – DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 69
1. Per quanto attiene alle aliquote dovute allo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 66 della legge n. 613, si intendono per spese dirette o indirette a carico dello Stato unicamente quelle relative al trasporto delle aliquote stesse da bocca pozzo al luogo di consegna e cioè, per la parte afferente, i costi di pompaggio o di compressione, di manutenzione delle condotte, le quote di esercizio e ammortamento degli impianti, l’eventuale costo supplementare delle operazioni riconosciute indispensabili per conferire agli idrocarburi estratti le caratteristiche tecniche per il trasporto, nonché quelle relative alla conservazione delle aliquote stesse a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

Articolo 70
1. Il concessionario è esonerato dall’obbligo di corrispondere le aliquote per gli idrocarburi prodotti dalla concessione ed impiegati negli usi di cantiere o in operazioni di campo, ivi compresa la reimmissione in giacimento.
2. A tal fine negli impianti relativi devono essere inseriti idonei apparecchi di misura.

Articolo 71
1. Il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato, per le produzioni derivanti da titoli ricadenti in mare, ai sensi del quarto comma dell’art. 33 della legge n. 613, l’aliquota per l’intera produzione ottenuta nell’anno, quando questa superi rispettivamente 50.000 tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di Sme di gas naturale.
2. Nel caso che un giacimento interessi aree di due o più concessioni, le aliquote saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve e delle produzioni determinata dall’ingegnere capo su proposta formulata dai concessionari interessati, corredata di adeguata relazione tecnica.
3. Nel caso in cui un giacimento ricada parte in mare e parte in terraferma, le aliquote dovute ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge n. 613 saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve e delle produzioni determinata dall’ingegnere capo, su proposta formulata dal concessionario, corredata da una adeguata relazione tecnica.
4. Le ripartizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggiornate sulla base dell’evoluzione dei dati geominerari disponibili.
5. L’aliquota delle produzioni di cui agli articoli 33 e 66 della legge n. 613, è parimenti dovuta, con le modalità ivi previste, per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in permesso di ricerca.

Articolo 72
1. Agli effetti della determinazione della aliquota del prodotto dovuta, il concessionario deve installare per ciascun pozzo, a proprie spese, dispositivi di misura adeguatamente protetti.
2. La sezione può tuttavia consentire l’installazione di un’unica linea di misura per gruppi di pozzi.
3. Il concessionario è tenuto altresì a realizzare nel centro di raccolta della concessione idonee linee di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, al netto delle detrazioni di cui all’art. 70, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, nei limiti di approssimazione consentiti dalle apparecchiature in commercio.
4. Nei casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere installati idonei dispositivi di misura per consentire la determinazione giornaliera delle quantità di flussante utilizzato.
5. Le linee di misura sono approvate dalla sezione.
6. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro o modulo, bollato in ogni suo foglio dalla sezione.
7. Le registrazioni analogiche e, ove previste, le registrazioni digitali delle rilevazioni giornaliere devono essere tenute a disposizione della sezione fino alla determinazione definitiva dell’aliquota dovuta.
8. Le produzioni totali mensili devono essere comunicate alla sezione entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all’art. 53.

Articolo 73
1. Il volume del gas deve essere espresso alla temperatura di 15 gradi centigradi ed alla pressione di 1.01325 bar.
2. Il calcolo di conversione del volume è fatto in conformità delle leggi dei gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi.
3. Per gli idrocarburi liquidi il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densità del prodotto a 15 gradi centigradi mediante le tavole ad unità metriche ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables), in conformità a quanto praticato dall’ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Articolo 74
1. Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il concessionario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all’U.N.M.I.G. ed alla sezione, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell’anno successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese.
2. Il programma predetto è sottoposto all’approvazione della sezione che può imporre varianti al programma stesso.

Articolo 75
1. In base ai risultati delle misurazioni e del rapporto mensile di produzione di cui all’art. 72, la sezione accerta in contraddittorio con il concessionario, in via provvisoria, la relativa aliquota trimestrale di spettanza dello Stato.
2. La sezione procede alla determinazione definitiva della aliquota degli idrocarburi liquidi e gassosi, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, e al calcolo di eventuali conguagli, notificando i risultati al concessionario. Questi può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso avverso la determinazione ed il calcolo di cui sopra al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 76
1. Il luogo di consegna delle aliquote dovute allo Stato è determinato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il titolare della concessione.
2. Delle aliquote suddette il concessionario è tenuto a mettere a disposizione la quota trimestrale di cui al comma 1 dell’art. 75, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, sulla quota definitiva, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla sezione.

Articolo 77
1. Il concessionario può essere autorizzato, per le corresponsioni in natura o in valore, a rivalersi dell’eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte su quelle dovute per l’anno successivo.

Articolo 78
1. Il concessionario, nel caso che, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 66 della legge n. 613, sia tenuto a corrispondere per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo, ai fini della determinazione del valore dell’aliquota, deve comunicare mensilmente alla sezione i dati sulle vendite effettuate nel mese precedente ed i prezzi realizzati, tenendo a disposizione della sezione stessa i libri obbligatori e le altre scritture contabili previsti dall’art. 2214 del codice civile.
2. La sezione determina il prezzo medio conseguito sulla base della media ponderale dei prezzi che il concessionario ha realizzato, al netto delle spese dirette o indirette sostenute per il trasporto del prodotto, per la parte afferente, da bocca di pozzo al luogo di vendita.
3. Ai fini del riconoscimento e della determinazione delle spese dirette ed indirette di trasporto, il concessionario deve trasmettere la relativa documentazione tecnico-contabile entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote. L’esposizione delle spese deve essere tale da permettere un agevole controllo della natura e dell’entità delle stesse. La documentazione analitica di supporto deve essere posta a disposizione della sezione entro il 30 aprile dello stesso anno. Il concessionario deve altresì dichiarare se usufruisce o meno di crediti a tasso agevolato o di contributo a fondo perduto ottenuti, per la realizzazione degli impianti di cui all’art. 69, in base alle vigenti disposizioni a favore dell’industria e dell’industrializzazione. In caso positivo deve essere precisata la natura e l’entità dell’agevolazione.
4. La sezione accerta, in base ad elementi obiettivi, la congruità del prezzo medio conseguito dal concessionario e delle spese dirette e indirette esposte, determina la liquidazione e ne fa notifica al concessionario entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote.
5. Questi può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso avverso le determinazioni della sezione al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 79
1. Nel caso che il concessionario, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 66 della legge n. 613, sia tenuto a corrispondere invece del prodotto in natura il valore di esso, la sezione, in conformità al provvedimento emanato ai sensi degli anzidetti articoli, procede alla esecutorietà del provvedimento citato e ne fa notifica al concessionario.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di valorizzazione delle aliquote stesse.

Articolo 80
1. Il concessionario deve effettuare all’ufficio del registro competente il versamento delle somme corrispondenti alle aliquote, di cui agli articoli 78 e 79, entro quindici giorni dalle relative notifiche. Dell’avvenuto pagamento il concessionario dà immediata comunicazione alla sezione.

Articolo 81
1. L’omessa o ritardata corresponsione delle aliquote dovute allo Stato costituisce motivo di decadenza ai sensi dell’art. 39 della legge n. 6 e dell’art. 42 della legge n. 613.

CAPO II – ESENZIONE DALLA CORRESPONSIONE

Articolo 82
1. Ai fini dell’ottenimento dell’esonero dalla corresponsione allo Stato dell’aliquota del prodotto della coltivazione di cui all’art. 26 della legge n. 9, i titolari di concessioni di coltivazione devono presentare istanza entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono le aliquote.
2. L’istanza, corredata di un progetto di massima degli investimenti, deve essere presentata all’U.N.M.I.G. ed alle sezioni competenti per l’esonero (di seguito denominate sezioni esoneranti) nonché alle sezioni nel cui ambito territoriale sono programmate le attività di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva (di seguito denominate sezioni accertanti).
3. Nell’istanza deve essere indicato:
a) l’elenco delle concessioni per le quali si chiede l’esonero;
b) la quantificazione di massima, per ciascuna concessione, del valore delle aliquote di competenza del richiedente sulla base della propria quota di titolarità, con riferimento al programma annuale di produzione, presentato ai sensi dell’art. 74, ed al prezzo medio di vendita previsto;
c) l’ammontare delle aliquote per cui si chiede l’esonero.
4. Il progetto di massima degli investimenti deve contenere:
a) l’ammontare totale degli investimenti previsti a copertura dell’esonero richiesto;
b) l’elenco delle opere programmate indicando, per ciascuna di esse, il titolo minerario a cui si riferisce, l’obiettivo di ricerca perseguito, il costo previsto e la relativa quota a carico del richiedente;
c) la data prevista per l’inizio e l’ultimazione di ciascuno dei lavori contenuti nel programma;
d) il piano di finanziamento delle attività del programma specificando le fonti di finanziamento e gli eventuali contributi ed agevolazioni che si intenda richiedere o che siano stati ottenuti.
5. Il progetto di massima dovrà essere redatto secondo il modello che sarà approvato dall’U.N.M.I.G.
6. Sono considerate operazioni di ricerca esclusiva anche quelle effettuate nell’ambito di una concessione di coltivazione e contenute nel programma dei lavori di ricerca approvato all’atto del conferimento o con provvedimenti successivi, nonché quelle volte a definire o individuare nuovi giacimenti comunque separati da quello già riconosciuto.
7. Per operazioni di ricerca da svolgere nella zona di esclusiva dell’ENI, di cui alla tabella A della legge n. 136, deve essere presentata, in allegato all’istanza di esonero, una adeguata documentazione tecnica che ne comprovi le finalità di ricerca.
8. Per operazioni di ricerca da svolgere nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano il richiedente deve presentare, in allegato all’istanza di esonero, copia del decreto di conferimento del titolo minerario nel cui ambito intende effettuare i lavori, nonché una adeguata documentazione tecnica che ne comprovi le finalità di ricerca.

Articolo 83
1. L’U.N.M.I.G. sulla base del progetto presentato, comunica al richiedente ed alle sezioni competenti l’ammissibilità della richiesta di esonero.
2. Eventuali variazioni che il richiedente intenda apportare rispetto al progetto originario presentato, possono essere ammesse se pervenute all’U.N.M.I.G. ed alle sezioni competenti entro l’anno cui si riferiscono le aliquote.

Articolo 84
1. La sezione esonerante, all’atto delle determinazioni delle aliquote, emana i provvedimenti relativi, sospendendo i termini di corresponsione per la parte richiesta e ritenuta ammissibile, e ne fa notifica al concessionario dandone comunicazione all’U.N.M.I.G.

Articolo 85
1. Entro novanta giorni dal completamento di ciascuna opera contenuta nel progetto di investimento, il richiedente l’esonero deve presentare alla sezione accertante l’istanza per l’effettuazione degli accertamenti di cui all’art. 26 della legge n. 9, corredata della necessaria documentazione contabile.
2. Nei casi di contitolarità l’istanza di cui al comma 1 può essere firmata dal rappresentante unico a nome dei contitolari interessati all’esonero di cui all’art. 26 della legge n. 9 ed all’esenzione di cui al successivo comma 4.
3. L’accertamento delle spese sostenute di cui al comma 1 è effettuato una sola volta per ogni opera ed è valido, nei casi di contitolarità, anche per eventuali richieste di esonero presentate dai diversi contitolari nell’ambito dei rispettivi progetti di investimento per l’ottenimento dell’esonero dalle aliquote dovute per la quota di titolarità di concessioni da essi detenute.
4. L’accertamento di cui al comma 1 è valido anche ai fini dell’esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge n. 613, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1995 dall’art. 27 della legge n. 9.
5. Le sezioni accertanti comunicano i risultati dell’accertamento dall’U.N.M.I.G. ed al richiedente rilasciando altresì i certificati di cui al comma 3 eventualmente richiesti.

Articolo 86
1. L’U.N.M.I.G., sulla base degli accertamenti di cui all’art. 85 determina, all’atto del completamento del programma delle attività ovvero al raggiungimento dell’ammontare massimo relativo al progetto di investimento o su istanza del richiedente l’esonero, l’ammontare totale dei costi effettivamente sostenuti nell’ambito del progetto di investimento ammesso ed il conseguente ammontare definitivo dell’esonero che compete al richiedente, nella misura massima prevista dall’art. 26 della legge n. 9.
2. Qualora l’esonero consentito risulti superiore o uguale all’ammontare complessivo delle aliquote comunicate da ciascuna sezione ai sensi dell’art. 84, l’U.N.M.I.G. comunica tale risultato alle sezioni esoneranti, le quali emettono il provvedimento di esonero definitivo.
3. Qualora l’esonero consentito sia inferiore al totale dell’ammontare delle aliquote comunicate da ciascuna sezione ai sensi dell’art. 84, l’U.N.M.I.G. comuncia alle sezioni esoneranti la percentuale di esonero ammissibile.
4. Le sezioni esoneranti, nel caso previsto al comma 3, emettono il provvedimento di recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge n. 9.
5. Il concessionario deve effettuare i versamenti delle somme dovute all’ufficio del registro competente entro quindici giorni dalla notificazione di cui al comma 4.

Articolo 87
1. Nei casi di contitolarità delle concessioni di coltivazione, i provvedimenti emessi dalla sezione previsti agli articoli 75, 78, 79, 84 e 86, sono notificati al concessionario rappresentante unico nominato ai sensi dell’art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 88
1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all’amministrazione ai sensi del presente disciplinare dai permissionari e dai concessionari si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 della legge n. 613.

Articolo 89
1. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze all’amministrazione. Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato, sarà sottoscritto da funzionari rispettivamente della sezione e della competente intendenza di finanza.
2. La sezione accerta preventivamente, in contraddittorio con il concessionario, l’esistenza e la consistenza delle pertinenze da devolvere allo Stato.

Articolo 90
1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443.

Articolo 91
1. Per l’installazione, l’uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione, nonché per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quelle in materia di imposta di fabbricazione.

Articolo 92
1. Contro le determinazioni dell’ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Articolo 93
1. Nel caso di decadenza o rinuncia, parziale o totale, di un titolo minerario è comunque dovuto il canone per l’anno in corso al momento del provvedimento.

Articolo 94
1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 58, 60, 63, 65, 66, 67, 72, 74, 78 comma 1, costituisce causa di decadenza, ai termini degli articoli 38 e 39 della legge n. 6 e degli articoli 41 e 42 della legge n. 613.