Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.395

Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto l’art. 24 della Legge 9 dicembre 1986, n. 896;
Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermica che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1988;
Visto l’art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del consiglio di stato, espresso nell’adunanza generale del 31 maggio 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa con i Ministri dell’agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e dell’ambiente;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.
1. È approvato l’accluso Regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geometriche, composto da 72 articoli e vistato dal Ministro proponente.

TITOLO I GENERALITÀ

CAPO I DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 (definizioni)
1. Ai sensi della Legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, di seguito denominata “legge”, e del presente regolamento si intende per:
a) “risorse geotermiche” l’energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici;
b) “fluidi geotermici” i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all’immissione di fluidi nel sottosuolo;
c) “sostanze associate” le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici;
d) “usi energetici” l’utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico;
e) “progetto geotermico” un progetto finalizzato alla realizzazio-ne di un obbiettivo energetico, comprendente l’insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l’utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico;
f) “ricerca” l’insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l’esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonché di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici;
g) “coltivazione” l’insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l’esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento;
h) “iniezione” l’immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore;
i) “reiniezione” la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione.

Art. 2 (competenze)
1. Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato -direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, che le esercita tramite le proprie sezioni periferiche.
2. Nel caso di concessioni per risorse geotermiche di interesse locale ricadenti in parte su terraferma ed in parte su area marina le funzioni sopra specificate spettano comunque all’autorità statale.

Art. 3 (piccole utilizzazioni locali)
1. Al fine della valutazione della potenza termica di cui all’art. 1, comma 6, e all’art. 9 della legge, si considera una temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

Art. 4 (capacità tecnica ed economica)
1. La capacità tecnica ed economica è valutata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato sulla base di idonea documentazione presentata unitamente all’istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione.
2. Essa deve essere adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all’eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l’adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire.

CAPO II AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Art. 5 (aggiornamento dell’inventario delle risorse geotermiche)
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 2, comma 4, della legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato si avvale del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

TITOLO II PERMESSO DI RICERCA

CAPO I RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 6 (domanda di permesso di ricerca)
1. La domanda di permesso di ricerca redatta in carta legale, deve essere presentata in duplice copia al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato – Direzione generale delle miniere – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; copia dell’istanza deve essere trasmessa alla sezione competente per territorio, unitamente ad una copia dei documenti di cui ai punti b), f), g), ed h) del successivo art. 7, comma 1.
2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del richiedente. nel caso che la domanda sia presentata da una società, la ragione sociale quale risulta dall’atto costitutivo nonché le generalità del rappresentante legale;
b) il domicilio del richiedente o la sede sociale della società ovvero, per le società estere, il domicilio legale del rappresentante;
c) il codice fiscale;
d) le province ed i comuni in cui ricade l’area richiesta ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo compreso nell’area del permesso;
e) le coordinate geografiche dei vertici dell’area richiesta, riferite al meridiano di Monte Mario per le aree ricadenti in terra ed al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare, espresse in gradi ed in minuti primi. la descrizione degli eventuali punti di intersezione del perimetro del permesso con la frontiera dello stato o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell’ENEL di cui all’art. 3, comma 6, della legge, ovvero le coordinate geografiche dei punti di intersezione con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o il perimetro di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi del presente regolamento, espresse in gradi, minuti primi e frazioni decimali di primi;
f) la superficie dell’area richiesta espressa in kmq.

Art. 7 (documentazione)
1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) la certificazione attestante la nazionalità del richiedente o, se trattasi di società, la copia dell’atto costitutivo e dello statuto della medesima, nonché il certificato della competente cancelleria attestante la rappresentanza legale. in caso di soggetto straniero, la certificazione anzidetta o la copia legale dell’atto costitutivo e dello statuto della società debbono essere muniti, in calce, della dichiarazione di conferma della rappresentanza italiana nel paese d’origine del richiedente;
b) due esemplari, firmati e bollati, del piano topografico dell’area richiesta, redatto su fogli originali della carta d’Italia edita dall’Istituto geografico militare (I.G.M.) alla scala 1:100.000, nei quali siano evidenziati, con linea nera, i limiti dell’area richiesta. in “legenda” saranno indicati le generalità del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici e degli eventuali punti di intersezione, nonché l’estensione dell’area richiesta. non sono ammesse riproduzioni fotoeliografiche del piano topografico e coloriture di qualisiasi sorta del perimetro o dell’area richiesta;
c) un esemplare bollato degli stessi fogli I.G.M., di cui alla lettera b), privi di qualsiasi indicazione e piegatura, per la compilazione – a cura dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia – della planimetria da pubblicare nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia insieme ad un estratto della domanda di permesso;
d) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca ricadenti interamente in mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti sulla carta nautica dell’istituto idrografico della marina, alla scala 1:250.000;
e) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca su aree adiacenti di terra e di mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti utilizzando la cartografia ufficiale esistente più idonea ad evidenziare i limiti dell’area richiesta;
f) il programma dei lavori in triplice copia in carta legale corredato ciascuno da una relazione tecnica;
g) una relazione della quale risultino le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico;
h) lo studio di cui all’art. 4, comma 1, della legge in 5 copie, di cui una bollata, unitamente ad una copia per ciascuna regione e comune interessati dall’area richiesta.
2. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da più soggetti in contitolarità ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge, nell’istanza che deve essere presentata dal rappresentante unico e sottoscritta dagli altri contitolari, devono essere indicate le quote di partecipazione di ciascun richiedente. i documenti di cui ai punti f) ed h) del comma 1 devono essere sottoscritti da tutti i richiedenti.
3. Il richiedente è dispensato dal produrre i documenti di cui al comma 1, lettera g), qualora sia già titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione in campo geotermico, ovvero li abbia già inviati a corredo di precedenti domande di permesso di ricerca. nei casi suddetti, il richiedente deve farne esplicita menzione nell’istanza.

Art. 8 (programma di lavoro)
1. La domanda di permesso di ricerca è corredata da una relazione tecnica, con eventuale documentazione illustrativa, sugli aspetti geografici e geologico-strutturali specifici dell’area richiesta evidenziando eventualmente l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 4, comma 3, della legge, e sui temi di ricerca che si intendono sviluppare, con eventuale riferimento ai lavori già eseguiti ed alle esperienze già acquisite.
2. Il programma di lavoro deve contenere la descrizione dell’insieme degli studi e delle operazioni che il richiedente intende svolgere per l’accertamento dell’esistenza, la delimitazione e la valutazione delle unità geostrutturali capaci di fornire fluidi geotermici, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi. Tali operazioni consistono normalmente nell’esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di gradiente, di pozzi esplorativi e di verifica, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici, da eseguire anche mediante impianti pilota. Le operazioni in programma devono essere descritte nella maniera più dettagliata possibile in relazione alle conoscenze già disponibili per l’area oggetto dell’istanza e per le zone adiacenti, agli obbiettivi minerari perseguiti, all’estensione dell’area richiesta ed alla conformazione dei territori o dei fondi marini interessati.
3. Il programma di lavoro deve comprendere, per ciascuna attività operativa proposta, l’indicazione dei mezzi e delle tecniche da utilizzare, nonché la previsione degli impegni di spesa e dei relativi tempi di esecuzione anche in relazione alla durata richiesta per il permesso.

Art. 9 (area del permesso di ricerca)
1. L’area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello stato, o con la linea esterna della piattaforma continentale, o con il perimetro del territorio di esclusiva dell’ENEL, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati.
2. La distanza tra i vertici estremi del permesso non deve essere superiore a quattro volte la lunghezza media dell’area, intesa come altezza del rettangolo equivalente avente per base tale distanza.

Art. 10 (studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in terraferma)
1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca ad aree ricadenti in terra lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all’art. 4, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all’art. 8:
a) una relazione descrittiva, con l’indicazione su carta in scala non inferiore a 1:100.000, delle caratteristiche geomorfologiche, idrografiche, di utilizzazione del suolo, urbanistiche e paesistiche esistenti, e degli eventuali vincoli gravanti sull’area per cui si richiede il permesso, imposti in base alle leggi vigenti, statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, forestali, paesistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici, architettonici, urbanistici e di uso civico;
b) l’indicazione delle porzioni di aree soggette a vincoli puntuali, di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089, su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000;
c) la definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni previsti, eventualmente risultanti dalle attività in programma;
d) gli schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e dei pozzi in aree soggette a vincoli, con riferimento alla tipologia dei lavori ed al tipo di vincolo;
e) la descrizione delle misure di monitoraggio previste;
f) la previsione di massima delle modifiche ambientali rilevanti e l’individuazione degli impatti che si potranno eventualmente produrre in relazione all’entità ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento all’atmosfera, all’ambiente idrico, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione, flora e fauna, agli ecosistemi, alla salute pubblica, al rumore e vibrazioni, alle radiazioni, al paesaggio e ai beni materiali;
g) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull’ambiente derivanti dai lavori in programma;
h) uno studio di massima delle eventuali opere di recupero ambientale conseguenti ai lavori di ricerca e comprendenti in particolare la sistemazione e la manutenzione dei piazzali, delle aree limitrofe e delle infrastrutture connesse alle attività di ricerca.

Art. 11 (studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in mare)
1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca ad aree ricadenti in mare lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all’art. 4, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all’art. 8:
a) una relazione descrittiva, con l’indicazione su cartografia dell’istituto idrografico della marina in scala adeguata, delle caratteristiche geomorfologiche e batimetriche del fondo marino, delle caratteristiche chimico-fisiche, biologiche ed oceanologiche dell’area marina interessata dalla ricerca, dei dati storici meteomarini, delle utilizzazioni del mezzo marino e, nel caso di aree marine in prossimità di coste, delle caratteristiche paesistiche esistenti, nonché degli eventuali vincoli gravanti sull’area richiesta imposti in base a leggi vigenti;
b) gli schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e dei pozzi in aree soggette a vincoli, con riferimento alla tipologia dei lavori ed al tipo di vincolo;
c) la definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti, degli scarichi e delle immissioni previsti, eventualmente risultanti dalle attività in programma;
d) la previsione di massima delle modifiche ambientali rilevanti e l’individuazione degli impatti che si potranno eventualmente produrre in relazione all’entità ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento alla fauna ed alla flora marina, agli ecosistemi marini, al fondo ed al sottofondo marino, al corpo idrico, alle condizioni meteomarine, al paeseggio, compresi i beni materiali e culturali e l’archeologia subacquea;
e) la descrizione delle misure di monitoraggio previste;
f) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull’ambiente derivanti dai lavori in programma nel rispetto delle norme previste dalla Legge 31 dicembre 1982, n. 979 sulla difesa del mare;
g) uno studio di massima delle eventuali opere di recupero ambientale conseguenti ai lavori di ricerca e comprendenti in particolare la rimozione delle installazioni emergenti dal fondo marino a seguito della chiusura mineraria dei pozzi.

Art. 12 (permesso di ricerca su area adiacente di terra e di mare)
1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca copra aree adiacenti di terra e di mare lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all’art. 4, comma 1, della legge, dovrà essere redatto conformemente all’art. 10 per la parte ricadente in terra ed all’art. 11 per la parte ricadente in mare.

Art. 13 (minimizzazione dell’impatto ambientale)
1. Ai fini dell’impatto ambientale il programma dei lavori di ricerca deve essere studiato in modo tale da minimizzare per quanto possibile la superficie da interessare con gli impianti ed a curare l’inserimento nell’ambiente delle infrastrutture e delle installazioni necessarie.

CAPO II ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA E CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 14 (esercizio del permesso di ricerca)
1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad eseguire il programma di lavoro secondo le regole della buona tecnica, iniziando le indagini geologiche, geofisiche e geochimiche e le operazioni di perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di rilascio del permesso. il titolare deve prendere ogni idonea misura per proteggere l’ambiente da effetti nocivi eventualmente risultanti dalle attività che è autorizzato a condurre.
2. Per l’esecuzione dei lavori di ricerca nell’ambito del permesso, il titolare può avvalersi anche dell’opera di imprese specializzate dandone comunicazione alla sezione competente prima dell’inizio dei lavori. il permissionario è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell’opera delle imprese specializzate di cui sopra.
3. Il titolare di permesso di ricerca ricadente, in tutto o in parte, in area marina deve poter disporre di apparecchiature affidabili per la localizzazione, con sistema ottico o con radiolocalizzazione, dei limiti in mare del permesso.
4. Nei casi di contestazione sulla ubicazione dei limiti in terraferma o qualora l’ingegnere capo della sezione competente lo reputi necessario, il titolare del permesso è tenuto ad effettuare, sotto il controllo dello stesso. ingegnere capo ed in contraddittorio con i titolari di eventuali concessioni o permessi limitrofi, la ricognizione topografica sul terreno di parte o di tutto il perimetro del permesso, sia preliminarmente che nel corso della vigenza del permesso, con l’eventuale apposizione di pilastrini in muratura nei vertici. A conclusione dell’operazione suddetta, eseguita a spese dei titolari, è redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti e vistato dall’ingegnere capo. il verbale ha valore di atto di verifica dei confini, sia nei confronti dell’amministrazione, sia del titolare del permesso e dei terzi interessati.

Art. 15 (autorizzazione ai rilievi geofisici)
1. Il titolare del permesso prima di dare inizio alle indagini geofisiche di cui all’articolo precedente deve presentare, per l’approvazione, il programma esecutivo alla sezione competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell’area del permesso e in quale periodo di tempo.
2. L’inizio delle operazioni suddette non può avere luogo prima che l’ingegnere capo della sezione competente, acquisiti, ove lo ritenga necessario, i pareri delle amministrazioni dello stato eventualmente interessate, abbia dato l’autorizzazione imponendo le eventuali prescrizioni da queste determinate.
3. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della richiesta di parere l’amministrazione potrà comunque procedere all’esame dell’istanza.

Art. 16 (autorizzazione alla perforazione dei pozzi)
1. Il titolare del permesso, prima di dare inizio all’esecuzione di pozzi, deve presentare il programma esecutivo, per l’approvazione, alla sezione competente.
2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare l’ubicazione dei pozzi, i temi di ricerca previsti, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio.
3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine del permesso, salvo deroghe autorizzate dall’ingegnere capo della sezione competente, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.
4. Il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l’individuazione sul campo. a tale contrassegno il titolare deve riferirsi in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l’amministrazione.
5. Ricorrendone i presupposti, si applicano i commi 7 ed 8 dell’art. 3 della legge.
6. Per i pozzi che ricadono in aree terrestri il titolare del permesso deve inoltre:
a) specificare e dettagliare, su carta in scala non inferiore a 1:25.000, gli eventuali vincoli esistenti nonché presentare uno schema esecutivo in scala non inferiore a 1:2.000, dell’area interessata dalla postazione e della relativa viabilità di accesso;
b) descrivere dettagliatamente con riferimento alla progettazione esecutiva:
– la localizzazione dei prelievi dei fluidi per la perforazione e dei relativi scarichi;
– la localizzazione dell’eventuale ricettore profondo qualora sia prevista la reiniezione dei reflui;
– la localizzazione delle postazioni di monitoraggio previste;
c) specificare le caratteristiche territoriali ed ambientali delle zone limitrofe alla postazione precisando;
– i dati sulla popolazione residente in tali zone;
– la quantificazione del carico previsto sulle infrastrutture esistenti (trasporto e viabilità, localizzazione delle discariche);
d) descrivere e quantificare gli impatti specifici in relazione al tipo di vincolo;
e) presentare uno studio particolareggiato riguardante:
– la costruzione delle opere temporanee di drenaggio e canalizzazione delle acque superficiali relative al piazzale ed il successivo ripristino del suolo al fine di limitare l’impatto ambientale.
– le opere di ripristino della superficie occupata dal piazzale qualora il pozzo risulti sterile e sia da chiudere minerariamente.
7. Per i pozzi in area marina il permissionario è tenuto:
a) a determinare l’ubicazione con sistema ottico o con radiolocalizzazione, trasmettendo alla sezione competente il verbale relativo con la indicazione del metodo seguito;
b) a prevedere un idoneo programma di rilevamenti geofisici e geotecnici, qualora le caratteristiche del fondo marino non siano sufficientemente note.
8. Nel caso che l’ubicazione del pozzo ricada in aree marine assoggettate ai vincoli di cui all’art. 11, il titolare del permesso deve specificare e dettagliare, su cartografia in scala adeguata, i tipi di vincoli esistenti.
9. Per la perforazione di pozzi in area marina orientali dalla terraferma, ove la postazione ricada in un titolo minerario vigente, l’ingegnere capo comunicherà l’istanza relativa con il corredo degli atti al titolare dello stesso, imponendo un termine per le osservazioni. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato l’ingegnere capo potrà comunque procedere alla autorizzazione.
10. L’Ingegnere capo, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni statali e regionali competenti, o comunque decorsi 60 giorni dalla richiesta, decide in merito al programma presentato imponendo le eventuali prescrizioni.
11. Contro le determinazioni dell’ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Art. 17 (obblighi del permissionario nei confronti di altri titolari)
1. Il permissionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione delle operazioni relative al completamento di rilievi geofisici, accedano nell’ambito del proprio permesso di ricerca a seguito di autorizzazione dell’ingegnere capo della sezione competente che stabilisce le opportune cautele.
2. Al permissionario devono essere forniti, su sua richiesta, i dati rilevati durante le predette operazioni.
3. Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte debitamente autorizzate per il trasporto di fluidi geotermici o di idrocarburi.

Art. 18 (stato di avanzamento dei lavori e conservazione campioni)
1. Il titolare del permesso è tenuto a comunicare, alla scadenza di ogni quadrimestre solare, all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente, le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati ottenuti.
2. Il permissionario è tenuto a conservare, a disposizione della sezione competente, parte di ciascun campione raccolto rappresentativo delle rocce attraversate e dei fluidi o altre sostanze minerali rinvenuti, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, nonché i risultati delle eventuali analisi effettuate.
3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, la profondità di prelievo e la loro orientazione con individuazione delle estremità superiore ed inferiore.

Art. 19 (comunicazione di incidenti di sondaggio)
1. Ogni incidente di sondaggio rilevante, o altro evento, che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è immediatamente comunicato alla sezione competente.

Art. 20 (profilo geo-stratigrafico)
1. Le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a disposizione della sezione competente.
2. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente il profilo geostratigrafico del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.
3. Il profilo definitivo sarà trasmesso entro 40 giorni dalla chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione

Art. 21 (rinvenimento dei fluidi geotermici)
1. In caso di rinvenimento di fluidi geotermici il titolare del permesso deve darne comunicazione, entro 15 giorni, all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente.
2. Salvo giustificati motivi, entro un anno dal completamento del pozzo devono avere inizio le prove di produzione che sono condotte con continuità sotto il controllo della sezione competente, che può impartire prescrizioni in proposito.
3. Qualora nel corso delle prove di produzione, per la limitata quantità di fluidi da produrre, non sia programmata la reiniezione dei fluidi geotermici secondo le modalità di cui all’art. 64, i fluidi stessi dovranno essere raccolti e trattati prima dello smaltimento in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

Art. 22 (riconoscimento del carattere nazionale e locale)
1. Ai fini del riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, il permissionario deve trasmettere all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente la documentazione completa delle prospezioni effettuate nell’ambito del permesso e dei risultati ottenuti, nonché i risultati di prove di strato e di produzione effettuate nei pozzi, le conclusioni sulle caratteristiche produttive dei pozzi stessi e sulle caratteristiche chimiche-fisiche dei fluidi geotermici, la stima delle risorse geotermiche rinvenute, delle riserve recuperabili in relazione alla loro eventuale utilizzazione per la realizzazione di un progetto geotermico tecnicamente ed economicamente valido.
2. Nel caso di risorse geotermiche rinvenute prima dell’entrata in vigore del presente regolamento o cumunque scoperte nel corso di ricerche indirizzate ad altri fini, si prescinde, in ordine al riconoscimento di cui al comma 1 ed al conseguente conferimento della relativa concessione di coltivazione, dal possesso di specifico permesso di ricerca per fluidi geotermici.
3. Se le risorse geotermiche rinvenute sono riconosciute di interesse locale, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato trasmette gli atti pertinenti alle regioni interessate per il seguito dell’istruttoria relativa al ritrovamento, dandone comunicazione al permissionario.

Art. 23 (rinvenimento di idrocarburi)
1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi in quantità significativa, il permissionario deve darne immediata comunicazione all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di falde idriche dolci.
3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dall’ingegnere capo della sezione competente.

Art. 24 (abbandono di pozzo sterile)
1. Il permissionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale, deve essere preventivamente autorizzato dall’ingegnere capo della sezione competente, che può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.
2. In caso di rifiuto dell’autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.
3. Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ingegnere capo il permissionario può avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Art. 25 (sospensione dei lavori di ricerca)
1. Il titolare del permesso può sospendere di propria iniziativa i lavori di ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all’ingegnere capo della sezione competente per l’approvazione.
2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il permissionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall’ingegnere capo.
3. Avverso le decisioni dell’ingegnere capo che neghi l’approvazione ed ordini l’immediata ripresa dei lavori o neghi l’autorizzazione, il permissionario può presentare ricorso gerarchico al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l’esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 26 (iniezione e reiniezione dei fluidi)
1. Nell’ambito dei permessi di ricerca l’iniezione e la reiniezione dei fluidi, quali definite dall’art. 1, lettere h) ed i), sono disciplinate dall’art. 64.

Art. 27 (obblighi del permissionario)
1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto:
a) ad eseguire le operazioni con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dalle altre amministrazioni dello stato interessate;
b) ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di conferimento del permesso, nonché quelle che fossero imposte dalle altre amministrazioni dello stato nella tutela dei rispettivi interessi;
c) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dall’ingegnere capo ai fini della regolare esecuzione del programma;
d) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all’iniezione o alla reiniezione;
e) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle eventuali risorse rinvenute;
f) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente.

Art. 28 (modifiche al programma di lavoro)
1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all’amministrazione per l’approvazione.
2. Qualora il nuovo programma comporti rilevanti variazioni allo studio di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 4 della legge, il titolare è tenuto ad adeguare la documentazione già precedentemente presentata che sarà trasmessa alle amministrazioni competenti ai fini dell’acquisizione di eventuali osservazioni.
3. Il tempo necessario ai fini dell’istruttoria non viene computato nella durata complessiva del permesso.

Art. 29 (proroga della vigenza)
1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia ed alla sezione competente almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso stesso.
2. Ciascuna domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti e sui risultati ottenuti nell’ambito del permesso in relazione al programma di lavoro approvato con il decreto di conferimento del permesso.
3. Il permissionario deve indicare nella domanda l’area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga.
4. In caso di richiesta di proroga su area ridotta, l’area per la quale il permesso viene prorogato e quella restituita devono avere le caratteristiche di cui all’art. 9. la riduzione deve essere effettuata su area adiacente al perimetro del permesso.
5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori che il permissionario intende svolgere nel periodo di proroga, con l’indicazione degli obbiettivi della ulteriore ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative.
6. Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l’art. 28, comma 2.
7. Il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce la proroga.

Art. 30 (rinuncia al permesso di ricerca)
1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda rinunciarvi deve farne dichiarazione all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente senza apporvi condizione alcuna.
2. Alla dichiarazione di rinuncia deve essere allegata una dettagliata relazione tecnica, conclusiva, con pertinente documentazione illustrativa, sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sulla valutazione finale in merito all’interesse geotermico dell’area del permesso e sulle motivazioni che inducono il permessionario alla rinuncia.
3. In merito alla rinuncia provvede il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con decreto di accettazione, previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale.

Art. 31 (rinuncia parziale all’area)
1. Il permesso di ricerca non può essere ampliato nel corso della vigenza.
2. È consentita la rinuncia parziale al permesso di ricerca purchè l’area rinunciata presenti le caratteristiche di continuità e compattezza di cui all’art. 9.
3. In caso di rinuncia totale o parziale è dovuto il canone per l’anno in corso.

TITOLO III DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

CAPO I RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 32 (concessione di coltivazione)
1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 22, comma 2, al titolare del permesso, che mediante perforazione di pozzi abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d’interesse nazionale, è concessa la coltivazione entro un’area che comprenda il pozzo o i pozzi se la relativa capacità produttiva e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
2. L’area di cui al comma 1, definita ai sensi del successivo art. 39, deve essere tale che, posta in relazione agli elementi di valutazione geomineraria disponibili, consenta il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
3. Nell’ambito dello stesso permesso di ricerca possono essere accordate più concessioni di coltivazione.

Art. 33 (domanda di concessione di coltivazione)
1. La domanda di concessione di coltivazione per risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato -direzione generale delle miniere- ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia e deve contenere le indicazioni di cui all’art. 6, comma 2, lettera a), b), c) e d), nonché le indicazioni relative all’area richiesta, conformemente al successivo art. 39; copia dell’istanza deve essere trasmessa alla sezione competente, unitamente ad una copia dei documenti di cui ai punti b), d), e), f) del successivo art. 34.

Art. 34 (documentazione)
1. Alla domanda di concessione di coltivazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) la certificazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a);
b) due esemplari, firmati e bollati, dei fogli di cui all’art. 39;
c) un esemplare degli stessi fogli, privo di qualsiasi indicazione e piegatura, per la compilazione, a cura dell’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, della planimetria da pubblicare nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia insieme ad un estratto della domanda di concessione.
d) il programma dei lavori, in triplice copia, in carta legale, ciascuno corredato da una relazione tecnica;
e) la relazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera g);
f) lo studio di cui all’art. 11, comma 1, della legge in 5 copie, di cui una bollata, unitamente ad una copia per ciascuna regione e comune interessati dall’area richiesta.
2. Qualora la concessione di coltivazione sia richiesta da più soggetti in contitolarità, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge, nell’istanza che deve essere presentata dal rappresentante unico e sottoscritta dagli altri contitolari, devono essere indicate le quote di partecipazione di ciascun richiedente. i documenti di cui ai punti d) ed f) del comma 1 devono essere sottoscritti da tutti i richiedenti.
3. Il richiedente è dispensato dal produrre i documenti di cui all’art. 7, comma 1, lettera g), qualora sia già titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione nel settore geotermico, ovvero li abbia già inviati a corredo di precedenti domande. nei casi suddetti il richiedente deve farne esplicita menzione.

Art. 35 (relazione tecnica e programma di lavoro)
1. La domanda di concessione di coltivazione è accompagnata da una dettagliata ed aggiornata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell’ambito del permesso di ricerca con particolare riferimento:
a) alla interpretazione dei dati geologici, geofisici, geochimici e di perforazione acquisiti o comunque disponibili per l’area del permesso;
b) alla interpretazione delle prove di produzione ed alla capacità produttiva dei pozzi di scoperta dei fluidi geotermici;
c) alle caratteristiche ed al valore economico delle eventuali sostanze minerali associate;
d) alle caratteristiche geologiche, strutturali, petrofisiche e geometriche delle formazioni mineralizzate;
e) ai parametri che individuano il comportamento idraulico del serbatoio;
f) alla stima del potenziale produttivo del campo scoperto.
2. La domanda di concessione di coltivazione deve essere corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ulteriore ricerca previsti nell’ambito della concessione, nonché del progetto geotermico che si intende realizzare.
3. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione delle risorse geotermiche. Dovranno essere descritte, con il maggiore dettaglio possibile in relazione alle conoscenze già acquisite con la ricerca, le operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici e delle eventuali sostanze associate, come l’esecuzione di pozzi di produzione, di iniezione e di reiniezione, nonché alla realizzazione di impianti connessi e di infrastrutture. Per ciascuna delle operazioni in programma dovrà essere fornita l’indicazione dei mezzi e delle tecniche da impiegare nonché la previsione relativa all’impegno di spesa e ai tempi di esecuzione.
4. Nel programma dei lavori il richiedente è tenuto ad indicare anche i lavori di prospezione e di ricerca che prevede di effettuare nell’ambito della concessione in relazione all’estensione ed alla conformazione dell’area, descrivendo le fasi operative, i temi di ricerca, i mezzi a disposizione, gli impegni di spesa ed i tempi di esecuzione previsti.
5. Il progetto geotermico da presentarsi unitamente alla domanda di concessione di coltivazione indica il piano di coltivazione economica delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, nonché degli impianti che a tale scopo si intendono realizzare, che tenga conto della durata richiesta per la concessione oltre che delle destinazioni e dei possibili usi delle risorse previsti dai piani regionali di cui al quinto comma dell’art. 2 della legge. il progetto geotermico deve contenere l’analisi di fattibilità tecnica ed economica.
6. Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica, devono essere precisati i seguenti elementi:
a) composizione chimica; caratteristiche termodinamiche comprendenti temperatura, pressione ed entalpia; portata del fluido utilizzabile;
b) potenza termica;
c) potenza elettrica da installare;
d) impianti minerari ed impianti di utilizzazione;
e) impianti di reiniezione e caratteristiche del fluido da reiniettare;
f) sistemi di controllo ambientale;
g) conti economici del progetto;
h) eventuale accordo contrattuale preliminare con l’utilizzatore.
7. Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati allo sfruttamento di sostanze associate, devono essere indicati i seguenti elementi;
a) composizione chimica, caratteristiche termodinamiche e portata del fluido utilizzabile;
b) tipo di impianto di recupero delle sostanze associate e di recupero energetico;
c) impianti di reiniezione e caratteristiche del fluido da reiniettare;
d) sistemi di controllo ambientale;
e) conti economici del progetto;
f) eventuale accordo contrattuale preliminare con l’utilizzatore.

Art. 36 (studio della valutazione preventiva delle modifiche ambientali relative alla concessione di coltivazione)
1. Lo studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui all’art. 11, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all’art. 35:
a) una descrizione dettagliata degli impianti minerari previsti per la coltivazione delle risorse geotermiche e per l’esecuzione del progetto geotermico;
b) la descrizione delle eventuali alternative prese in esame per il progetto geotermico, con l’indicazione delle ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
c) una relazione dettagliata, con l’indicazione su carte tematiche in scala non inferiore a 1:25.000, delle caratteristiche e dei vincoli di cui all’art. 10 punto a) per le aree terrestri e all’art. 11 punto a) per le aree marine, con particolare riferimento alle zone interessate dai pozzi e dagli impianti;
d) un quadro di riferimento ambientale che comprenda:
– dati meteoclimatici e informazioni sulla anemologia, stabilità atmosfera-suolo, effetti locali particolari;
– classificazione e caratterizzazione dei suoli;
– caratteristiche geolitologiche, geofisiche e geochimiche delle formazioni superficiali interessate;
– una sintesi dello stato di qualità dell’ambiente in riferimento all’atmosfera, all’ambiente idrico, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione, flora e fauna, agli ecosistemi, alla salute pubblica, al rumore e vibrazione, alle radiazioni, al paesaggio e beni materiali; nel caso di impianti situati in aree marine, studio dei caratteri bilogici e fisici dell’ecosistema marino per le aree circostanti gli impianti;
e) una descrizione degli indicatori economici e sociali che evidenzino e principali problemi demografici e di mercato del lavoro legati all’introduzione dell’attività di coltivazione; l’indicazione delle caratteristiche strutturali e di distribuzione della popolazione nelle aree limitrofe alle postazioni previste; l’indicazione del carico occupazionale indotto dall’intervento e le previsioni del relativo impatto socio-economico nell’area interessata;
f) analisi delle eventuali modifiche ambientali intervenute nel tempo, relative alle attività di ricerca già condotte dal richiedente nell’area interessata dalla domanda di concessione;
g) una valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le programmate attività di coltivazione comportano o possono comportare nel corso del tempo, che deve comprendere, in riferimento alla variazione dello stato di qualità dell’ambiente di cui al precedente punto d), tratto quattro:
– la definizione del tipo e della quantità dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni previsti, derivanti da ciascun impianto o processo produttivo, nonché le procedure di smaltimento, la localizzazione e le caratteristiche delle discariche;
– la valutazione degli effetti sull’ambiente in relazione all’entità ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento ai fattori di cui all’art. 10 punto c) per le aree terrestri e di cui all’art. 11 punto c) per le aree marine;
– gli schemi, eventualmente corredati da cartografia di dettaglio in scala non inferiore a 1:2.000, delle modalità di esecuzione dei lavori in programma con riferimento alla tipologia dei lavori ed agli eventuali vincoli gravanti sull’area interessata dai lavori stessi;
– la descrizione dei potenziali inquinanti, presenti anche in traccia, comprendente caratteristiche, concentrazioni previste, tossicità, tempi di esposizione tollerabili, fattori di emissione e destino ambientale;
– stime di probabilità e tecniche di contenimento degli effetti di emissioni accidentali;
– la composizione chimica dei fluidi estratti, indicando l’eventuale trattamento e la composizione finale, nonché l’analisi dei rischi a carico dell’acqua di falda;
– l’indicazione dei livelli medi di rumore, in normali condizioni operative, nonché i valori di picco negli ambienti di lavoro e all’esterno;
h) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre, e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull’ambiente, derivanti dai lavori in programma, nonché uno studio di recupero ambientale comprendente;
– un programma di ripristino parziale delle aree occupate dagli impianti o cumunque interessate dai lavori in programma;
– un programma di massima per il ripristino finale delle aree interessate dalle attività. per gli impianti in aree marine il programma deve prevedere, in particolare, la rimozione delle installazioni emergenti dal fondo marino a seguito della chiusura mineraria dei pozzi.

Art. 37 (programma di ripristino finale)
1. Il concessionario deve presentare all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e alla sezione competente, almeno un anno prima della scadenza definitiva del titolo, un programma dettagliato di ripristino finale delle aree interessate dai lavori.
2. Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, acquisito il parere delle altre amministrazioni dello stato interessate e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, approva il programma e stabilisce eventuali prescrizioni.

Art. 38 (domanda ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge)
1. Trascorso inutilmente il termine di cui all’art. 10, comma 1, della legge l’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ne dà comunicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. a partire da tale data chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica può presentare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione di coltivazione di risorse geotermiche già rinvenute e riconosciute di interesse nazionale.
2. Alle domande di concessione di coltivazione presentate ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37. l’amministrazione metterà a disposizione degli interessati gli elementi di valutazione geominerari disponibili.
3. Ai fini dell’assegnazione della concessione di coltivazione sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nelle more dell’istruttoria e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. in caso di concorso di domande si applicano i criteri di preferenza di cui all’art. 10, comma 2, e dell’art. 3, comma 2, della legge.

Art. 39 (area della concessione)
1. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in terra o in zone contigue di terra e dimare l’area oggetto della domanda deve essere definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione di essa su foglio originale, bollato e firmato dal richiedente, della carta d’italia edita dall’istituto geografico militare alla scala 1:100.000.
2. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in mare la rappresentazione grafica di cui al comma 1 sarà redatta su fogli originali della carta nautica dell’istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000.
3. L’area della concessione, oltre a rispondere ai requisiti di cui all’art. 32, comma 2, deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo che per il lato eventualmente coincidente con la frontiera dello stato o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell’enel di cui all’art. 3, comma 6, della legge, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi del presente regolamento.
4. L’estensione dell’area richiesta in concessione è espressa in kmq.
5. I vertici dell’area della concessione devono essere indicati come specificato nell’art. 6, comma 2, punto e).

CAPO II ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 40 (esercizio della concessione di coltivazione)
1. Il titolare della concessione di coltivazione è tenuto ad eseguire il programma di lavoro e ad effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della buona tecnica, iniziando i lavori di sviluppo del campo geotermico entro il termine stabilito nel decreto di conferimento della concessione e proseguendoli senza ingiustificate soste.

Art. 41 (limiti)
1. Per quanto riguarda la ricognizione dei limiti della concessione di coltivazione si applicano, con gli opportuni adeguamenti, le disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 14.

Art. 42 (criteri di coltivazione)
1. La coltivazione del campo geotermico deve essere effettuata secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l’ubicazione e la spaziatura dei pozzi di produzione e degli eventuali pozzi di iniezione e reiniezione, la ricarica delle formazioni produttive, l’utilizzazione dell’energia del giacimento ed il mantenimento del livello termico del serbatoio, allo scopo di assicurare la conservazione del campo geotermico e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta.

Art. 43 (tutela del campo geotermico)
1. Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del campo geotermico qualora nell’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente regolamento, derivi pregiudizio al campo stesso.

Art. 44 (sospensione dei lavori)
1. Il concessionario può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all’ingegnere capo della sezione competente per la approvazione.
2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il concessionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall’ingegnere capo.
3. Avverso le decisioni dell’ingegnere capo che neghi la approvazione ed ordini l’immediata ripresa dei lavori o neghi l’autorizzazione il concessionario può presentare ricorso gerarchico al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l’esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 45 (comunicazioni di dati all’autorità mineraria)
1. Entro il giorno 20 di ciascun mese, il concessionario deve riferire all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione di fluidi e di energia ottenuta ed alla utilizzazione effettuata.
2. Il concessionario comunica altresì i mezzi di avviamento alla utilizzazione e le utenze cui il prodotto è destinato, nonché la quota di energia prodotta corrispondente al fabbisogno energetico interno anche ai fini di cui all’art. 17 della legge.
3. Devono ugualmente essere comunicati i dati di produzione relativi alle eventuali sostanze associate estratte.
4. Oltre alle comunicazioni mensili indicate nei commi precedenti il concessionario deve, in ogni tempo, fornire all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico che essi richiedano.

Art. 46 (utilizzo di imprese specializzate)
1. Per l’esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo geotermico e di ricerca nell’ambito della concessione, il concessionario può avvalersi dell’opera di imprese specializzate.
2. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 14.

Art. 47 (obblighi del concessionario nei confronti di altri titolari)
1. Il concessionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione delle operazioni relative al completamento di rilievi geofisici, accedano nell’ambito della propria concessione di coltivazione a seguito di autorizzazione dell’ingegnere capo della sezione competente che stabilisce le opportune cautele.
2. Al concessionario devono essere forniti, su sua richiesta, i dati rilevati durante le predette operazioni.
3. Il concessionario deve, altresì, consentire la posa di condotte, debitamente autorizzate, per il trasporto di fluidi geotermici o di idrocarburi.

Art. 48 (pozzi orientati dalla terraferma)
1. Il titolare di concessione ubicata lungo il litorale non può opporsi all’esecuzione, nell’ambito della concessione stessa, di pozzi orientati verso il mare relativi a permessi o concessioni nelle aree marine limitrofe.
2. Detti pozzi saranno peraltro eseguiti con le particolari cautele, modalità e condizioni imposte dall’ingegnere capo della sezione competente, sentito il titolare della concessione sull’area litoranea.

Art. 49 (autorizzazione alla perforazione dei pozzi)
1. Il titolare della concessione, prima di dare inizio all’esecuzione di pozzi, deve presentarne il programma, per l’approvazione, alla sezione competente.
2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare la postazione dei pozzi, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio.
3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine della concessione, salvo deroghe autorizzate dall’ingegnere capo della sezione competente, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.
4. Ricorrendone i presupposti, si applicano i commi 7 ed 8 dell’art. 3 della legge.
5. L’Ingegnere capo, sentito, ove lo ritenga necessario, il parere delle altre amministrazioni dello stato interessate, nonché di quelle regionali nel caso in cui la postazione ricada in area vincolata di cui all’art. 10 lettera a), trascorsi 60 giorni dall’eventuale richiesta di parere, decide in merito al programma. contro le determinazioni dell’ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
6. Per la perforazione di pozzi in area marina orientati dalla terraferma, ove la postazione ricada in un titolo minerario vigente, l’ingegnere capo comunicherà l’istanza relativa con il corredo degli atti al titolare dello stesso, imponendo un termine per le osservazioni. trascorso infruttuosamente il termine assegnato l’ingegnere capo potrà comunque procedere alla autorizzazione.
7. Per i pozzi in area marina il concessionario è tenuto a determinare l’ubicazione con sistema ottico o con radio localizzazione, trasmettendo al competente ingegnere capo il verbale relativo con l’indicazione del metodo seguito.
8. Il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l’individuazione sul campo. a tale contrassegno il titolare deve riferirsi, in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l’amministrazione.

Art. 50 (rinvenimento di fluidi geotermici, di idrocarburi e di falde idriche dolci)
1. Il rinvenimento di fluidi geotermici, nel corso dello sviluppo del campo, deve essere denunciato dal concessionario, entro 15 giorni all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi in quantità significativa e di falde idriche dolci.
3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dall’ingegnere capo.

Art. 51 (profili geo-stratigrafici)
1. Per quanto riguarda i campioni raccolti nel corso delle perforazioni, le diagrafie rilevate nei pozzi ed i profili geostratigrafici dei pozzi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 20.

Art. 52 (prove di produzione)
1. Le prove di produzione, a seguito di ulteriore ritrovamento di fluidi geotermici, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro 6 mesi dal completamento del pozzo, e devono essere condotte con continuità sotto il controllo della sezione competente che può impartire eventuali prescrizioni in proposito.
2. L’ingegnere capo della sezione competente cura la redazione di apposito verbale delle prove effettuate.
3. Durante il periodo delle prove, il concessionario è tenuto a comunicare settimanalmente alla sezione competente tutti i dati tecnici inerenti alle stesse.

Art. 53 (abbandono di pozzo sterile)
1. Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la preventiva autorizzazione all’ingegnere capo della sezione competente, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso.
2. L’ingegnere capo può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.
3. In caso di rifiuto dell’autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.
4. Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ingegnere capo il concessionario può avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Art. 54 (installazione di impianti fissi di produzione in area marina)
1. Per la installazione di impianti fissi di produzione, il titolare di concessione di coltivazione ricadente, in tutto o in parte, in area marina deve rivolgere istanza, nei casi previsti dalle vigenti norme, all’amministrazione marittima per ottenere la concessione all’occupazione e l’uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale come previsto dal codice della navigazione.

Art. 55 (iniezione e reiniezione dei fluidi)
1. Nell’ambito delle concessioni di coltivazione la iniezione e la reiniezione dei fluidi, quali definite dall’art. 1, lettere h) ed i), sono disciplinate dall’art. 64 del presente regolamento.

Art. 56 (campo geotermico internazionale)
1. Qualora si accerti che un campo geotermico si estende da ambo le parti della linea di confine o di delimitazione della piattaforma continentale con altro stato, con la conseguenza che il campo può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello stato interessato per convenire le modalità con le quali coltivare il campo predetto.

Art. 57 (obblighi del concessionario)
1. Il titolare della concessione di coltivazione è tenuto:
a) ad eseguire le operazioni con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dalle amministrazioni dello stato interessate;
b) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dall’ingegnere capo della sezione competente ai fini della regolare esecuzione del programma;
c) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all’iniezione o alla reiniezione;
d) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle risorse rinvenute;
e) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri richiesti dall’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e dalla sezione competente.

Art. 58 (proroga della concessione)
1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente.
2. La domanda può essere presentata se sono decorsi almeno i due terzi del periodo di vigenza e, comunque, prima di 6 mesi dalla scadenza del titolo.
3. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti, sui risultati ottenuti, sulle produzioni effettuate e sulle utilizzazioni realizzate nell’ambito della concessione, in relazione al programma dei lavori di coltivazione e di ricerca approvato con il decreto di conferimento o di proroga della concessione stessa.
4. Il concessionario deve indicare nella domanda l’area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga stessa.
5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori di coltivazione e di eventuale ulteriore ricerca che il concessionario intende svolgere nel periodo di proroga, con l’indicazione degli obiettivi della ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative.
6. Alla domanda deve inoltre essere allegato il piano di coltivazione e di utilizzazione delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, relativo al periodo di proroga richiesto.
7. Il programma dei lavori ed il piano di coltivazione e di utilizzazione devono essere approvati, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce la proroga.

Art. 59 (ampliameto o riduzione dell’area della concessione)
1. Il titolare della concessione di coltivazione può chiederne l’ampliamento nell’ambito del permesso di ricerca ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie della concessione stessa.
2. L’area ampliata o ridotta ai sensi del comma 1 deve avere le caratteristiche di cui all’art. 39.
3. Per l’ampliamento dell’area della concessione si applicano le procedure previste per il rilascio della concessione di coltivazione.
4. In caso di rinuncia parziale è dovuto il canone per l’anno in corso.

Art. 60 (rinuncia)
1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla sezione competente, senza apporvi condizione alcuna.
2. Alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegati un dettagliato programma di ripristino finale delle aree interessate dai lavori e una relazione tecnica conclusiva sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti, sulle produzioni e sulle utilizzazioni realizzate nell’ambito della concessione, nonché sulle motivazioni che inducono il concessionario alla rinuncia.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni dello stato interessate, approva il programma di ripristino e stabilisce eventuali prescrizioni.
4. In merito alla rinuncia provvede il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con decreto di accettazione, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia e previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale.
5. È comunque dovuto il canone per l’anno in corso.

Art. 61 (modifiche al programma dei lavori)
1. Qualora il titolare della concessione intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all’amministrazione che decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
2. Qualora il nuovo programma comporti significative variazioni allo studio di valutazione, di cui all’art. 11 della legge, il titolare è tenuto ad adeguare la documentazione precedentemente presentata che sarà trasmessa alle amministrazioni competenti ai fini dell’acquisizione di eventuali osservazioni.

Art. 62 (modalità per la revoca della concessione di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico)
1. Il concessionario che, durante i lavori di sviluppo di un campo geotermico di interesse locale, ravvisi la possibilità di realizzare un progetto che possa assicurare una potenza erogabile complessiva superiore a 20.000 kw termici, è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed alla regione; il Ministero richiede alla regione la documentazione relativa e dispone l’istruttoria per gli accertamenti di cui sopra.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, accerta, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, l’esistenza delle condizioni per la realizzazione del progetto, informa la regione dell’esistenza dei presupposti per la revoca di cui all’art. 13, comma 1, della legge ed effettua una nuova classificazione delle risorse ai sensi dell’art. 6 della legge stessa.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

CAPO I OPERAZIONI INERENTI ALLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Art. 63 (coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate)
1. La coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate rinvenute mediante la perforazione di pozzi può essere effettuata in regime di permesso di ricerca soltanto per quantitativi limitati e per periodi di tempo non eccedenti la durata del permesso stesso, previa autorizzazione dell’ingegnere capo della sezione competente allo scopo di effettuare prove di produzione di lunga durata o di verificare il funzionamento degli eventuali impianti pilota di coltivazione dei fluidi geotermici a scopi energetici.
2. La coltivazione su scala industriale delle risorse geotermiche per scopi energetici e delle eventuali sostanze associate, può essere effettuata soltanto dal titolare della relativa concessione conformemente al piano di coltivazione e di utilizzazione contenuto nel progetto geotermico approvato con il decreto di conferimento della concessione stessa.
3. La coltivazione deve comunque essere effettuata attuando un razionale ed organico sviluppo del giacimento scoperto, senza arrecare danni al giacimento stesso o ad altre risorse minerarie ed idriche del sottosuolo.

Art. 64 (iniezione e reiniezione dei fluidi)
1. L’iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di sotto di falde utilizzabili a scopo civile e industriale, sono autorizzate dall’ingegnere capo della sezione competente.
2. La domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione alla iniezione o alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, e del programma dei controlli da effettuare ai fini della tutela dell’ambiente e delle risorse minerali.
3. Le operazioni suddette devono essere effettuate all’interno delle aree dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione di cui il richiedente è titolare, ovvero in permessi o concessioni limitrofe previa autorizzazione dei relativi titolari, utilizzando idonei pozzi geotermici.
4. La relazione tecnica indica in particolare:
a) le finalità dell’operazione;
b) la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dei fluidi geotermici originari e dei fluidi da iniettare o reiniettare nel sottosuolo;
c) le portate dei fluidi da iniettare e le pressioni di iniezione nel corso dell’operazione;
d) la localizzazione delle zone ricadenti nel campo di influenza dei pozzi di cui al comma 3 e la caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica di tali zone;
e) eventuali vincoli demaniali o patrimoniali gravanti sulle aree interessate dalle operazioni di iniezione e reiniezione;
f) gli elementi disponibili sul sistema di circolazione dei fluidi sotterranei e sulla distribuzione della temperatura e della pressione in profondità;
g) le caratteristiche petrofisiche e geometriche ed i parametri idraulici delle formazioni interessate dalla reimmissione e delle rocce di copertura;
h) i sistemi e le tecniche di immissione dei fluidi nel sottosuolo, le apparecchiature di sicurezza e le strumentazioni di misura;
i) la conduzione ed i controlli degli impianti di iniezione o reiniezione.
5. Il programma dei controlli riguarda, in particolare, la tipologia e la frequenza dei controlli sulla pressione di iniezione e sulle caratteristiche delle acque di iniezione o dei fluidi di reiniezione, sullo stato dei pozzi, sullo stato e sull’equilibrio idrodinamico del bacino di smaltimento e sulle eventuali interferenze con falde esterne al campo e con punti d’acqua superficiali, nonché sull’attività sismica e sugli eventuali movimenti del suolo. devono inoltre essere indicati i mezzi e le tecniche che si prevede di utilizzare per l’effettuazione dei controlli stessi.
6. Per le operazioni di reiniezione di breve durata, comunque non superiori a due mesi, il titolare è esonerato dall’effettuazione dei controlli relativi all’attività sismica ed agli eventuali movimenti del suolo.
7. Le operazioni di iniezione e reiniezione nel sottosuolo devono essere eseguite in conformità con le norme tecniche vigenti in materia e con le particolari cautele, modalità e condizioni che potranno essere imposte dall’ingegnere capo al rilascio dell’autorizzazione.
8. Per la perforazione dei pozzi di iniezione e di reiniezione valgono le disposizioni di cui agli articoli 16 o 49 se eseguiti rispettivamente nell’ambito di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione.
9. L’ingegnere capo può disporre d’ufficio, con provvedimento motivato, o su domanda dell’interessato, la sospensione delle attività.
10. Contro le determinazioni dell’ingegnere capo è ammessoricorso gerarchico al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

CAPO II NORME COMUNI ALLA VIGENZA DEI TITOLI

Art. 65 (decadenza)
1. Costituiscono motivi di decadenza dal titolo minerario, in quanto applicabili e non previsti dall’art. 15, comma 1, della legge:
a) quelli indicati negli articoli 38 e 39 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6 e negli articoli 31 e 77 del relativo disciplinare tipo approvato con d.m. 2 maggio 1968;
b) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3, comma 1, della legge;
c) quelli indicati negli articoli 41 e 42 della Legge 21 luglio 1967, n. 613 e negli articoli 31 e 80 del relativo disciplinare tipo approvato con d.m. 29 settembre 1967.
2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
3. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato, non può ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso. tale limitazione non si applica nelle zone di esclusiva di cui all’art. 3 comma 6 della legge.

Art. 66 (norme sulla contitolarità)
1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere accordati a persone fisiche o giuridiche italiane o degli stati membri della comunità economica europea, o a società aventi sede sociale in italia o nei predetti stati, o alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di altri stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche nei rispettivi territori, acque territoriali e piattaforme continentali, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.
2. Il rappresentante unico di cui all’art. 3, comma 5, della legge, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve possedere particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.
3. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei casi di rinuncia di un contitolare alla propria quota, questa deve essere rilevata dagli altri contitolari o, in mancanza, da uno o più terzi preventivamente autorizzati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
4. Ove non si pervenga, comunque, all’attribuzione della quota rinunciata, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato precederà alla revoca del titolo minerario.

Art. 67 (gestione unica dei campi geotermici)
1. La coltivazione di giacimenti contigui o vicini, anche se appartenenti a concessionari diversi, può essere assoggettata ad una gestione unica, ove ne risulti una più razionale coltivazione ed utilizzazione delle risorse geotermiche.
2. Si applicano in merito le disposizioni dell’art. 50 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.

CAPO III REVISIONE DEI TITOLI IN CORSO

Art. 68 (revisione dei permessi di ricerca in corso)
1. I permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati, se il permissionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca, fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell’area, a meno che il titolare non chieda la modificazione dell’area stessa e della durata per uniformarla ai requisiti della legge e del presente regolamento.
2. I permessi di ricerca scaduti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, per i quali è stata avanzata istanza di proroga, sono rinnovati per un periodo di 2 anni e 6 mesi decorrenti dall’entrata in vigore del regolamento stesso.
3. I permessi di ricerca che scadono successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati per un periodo di 2 anni e 6 mesi decorrenti dalla loro originaria scadenza.
4. In caso di rinuncia parziale o di riduzione entro i limiti di cui all’art. 5, comma 1, della legge, l’area residua dovrà avere le caratteristiche di cui all’art. 9.

Art. 69 (revisione delle concessioni in corso)
1. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate, se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, fino alla loro originaria scadenza. il concessionario deve chiedere, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, la conferma del titolo nonché l’adeguamento dell’area per uniformarla, ove possibile, alle caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. Unitamente alla predetta istanza il concessionario è tenuto a presentare la documentazione tecnica necessaria alla classificazione della risorsa geotermica, nonché il programma di coltivazione e di eventuale sviluppo del campo geotermico.
3. La conferma è disposta dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, che riconosce, contestualmente, il carattere nazionale o locale della risorsa geotermica. ove la stessa sia classificata di carattere locale, l’amministrazione provvederà alla trasmissione degli atti alla regione competente.
4. Il decreto approva altresì il programma che il titolare deve svolgere e stabilisce eventuali prescrizioni.
5. In caso di rinuncia parziale, l’area residua della concessione deve avere le caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO IV CUSTODIA

Art. 70 (custodia)
1. Il titolare della concessione, in seguito a cessazione della stessa per scadenza del termine, per rinuncia o per pronuncia di decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della minierasino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze alla pubblica amministrazione. detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo stato, sarà sottoscritto dai funzionari della sezione dell’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e della intendenza di finanza rispettivamente competenti.
2. L’ingegnere capo della sezione competente verifica lo stato della miniera, compresi gli aspetti ambientali, e prescrive i provvedimenti di sicurezza e conservazione che reputa necessari.
3. In tutti i casi di cessazione della concessione il titolare è tenuto ad eseguire i lavori necessari per la sicurezza e la conservazione della miniera, nonché il programma di ripristino ambientale da lui stesso proposto o elaborato dall’ingegnere capo, il quale deve tener conto delle osservazioni delle amministrazioni dello stato interessate.
4. In caso di inosservanza, l’ingegnere capo ne ordina l’esecuzione d’ufficio, a spese del concessionario, rimettendo gli atti, ove occorra, alle amministrazioni interessate per la parte di loro spettanza.

CAPO V RISERVATEZZA DEI DATI

Art. 71 (riservatezza dei dati)
1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all’amministrazione ai sensi della legge e del presente regolamento, dai permissionari e dai concessionari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 della Legge 21 luglio 1967, n. 613.

CAPO VI BANDO

Art. 72 (bando)
1. Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dall’art. 20 della legge il Ministro dell’industria, del commercio dell’artigianato emanerà ogni anno un bando determinando criteri per la presentazione delle domande. qualora la somma stanziata per l’esercizio in corso sia inferiore alle richieste, l’amministrazione darà precedenza alle domande i cui programmi siano meglio rispondenti agli obiettivi previsti dalla legge.