Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013

Requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

– visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
– vista la proposta della Commissione europea,
– previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
– considerando quanto segue:
(1) L’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Istituisce l’obbligo di sostenere tutte le azioni dell’Unione attraverso un alto livello di protezione basato sul principio della precauzione e sui principi dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché sul principio «chi inquina paga».
(2) L’obiettivo della presente direttiva è di ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell’ambiente marino e delle economie costiere dall’inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell’Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
(3) La presente direttiva dovrebbe applicarsi non solo ai futuri impianti e operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, bensì anche agli impianti esistenti, fatti salvi i regimi transitori.
(4) Gli incidenti gravi relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull’ambiente marino e costiero, nonché rilevanti impatti negativi sulle economie costiere.
(5) Gli incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare l’incidente nel Golfo del Messico nel 2010, hanno sensibilizzato l’opinione pubblica circa i rischi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e hanno dato avvio a una revisione delle politiche volte a garantire la sicurezza di tali operazioni. La Commissione ha avviato un riesame delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e ha espresso il proprio parere iniziale sulla loro sicurezza nella sua comunicazione «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» del 13 ottobre 2010. Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in materia il 7 ottobre 2010 e il 13 settembre 2011. I ministri dell’energia degli Stati membri hanno espresso il loro parere nelle conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2010.
(6) I rischi relativi a gravi incidenti in mare nel settore degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento marino, la presente direttiva dovrebbe pertanto contribuire ad assicurare la protezione dell’ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, obiettivo stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (3).
(7) La direttiva 2008/56/CE si propone di affrontare, come uno dei suoi obiettivi principali, l’impatto cumulativo di tutte le attività sull’ambiente marino e costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata. Tale politica riguarda le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in quanto richiede il collegamento delle problematiche specifiche di ogni settore economico all’obiettivo generale di garantire una conoscenza globale degli oceani, dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente nei confronti dei mari, tenendo conto di tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l’uso della pianificazione dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche.
(8) Le industrie del settore degli idrocarburi che operano in mare hanno sede in diverse zone dell’Unione e sono previsti nuovi progetti locali nel mare degli Stati membri, con sviluppi tecnologici che consentono di effettuare perforazioni in condizioni più difficili. La produzione in mare di idrocarburi è un elemento significativo per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.
(9) La divergenza e la frammentazione del quadro normativo vigente relativo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione e le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono in modo pienamente soddisfacente la minimizzazione del rischio di incidenti in mare nell’Unione, né che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nel mare degli Stati membri. A norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte responsabile può non essere sempre chiaramente identificabile e non essere in grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie a riparare i danni che ha causato. La parte responsabile dovrebbe sempre essere chiaramente identificabile prima dell’avvio delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
(10) Ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione sono subordinate all’ottenimento di un’autorizzazione. In questo contesto, l’autorità competente per il rilascio delle licenze è tenuta a prendere in considerazione i rischi tecnici e finanziari e, se del caso, i precedenti in termini di affidabilità dei candidati che richiedono licenze esclusive per l’esplorazione e la coltivazione. È necessario garantire che in sede di esame della capacità tecnica e finanziaria del licenziatario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze valuti a fondo anche la sua capacità di garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili. Nel valutare la capacità finanziaria delle entità che fanno richiesta di autorizzazione a norma della direttiva 94/22/CE, gli Stati membri dovrebbero verificare che tali entità abbiano fornito prove adeguate che sono state o devono essere prese misure idonee per coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi.
(11) È necessario chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE sono anche gli «operatori responsabili» a norma della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ( 2 ), e che non dovrebbero delegare le proprie responsabilità a tale riguardo a terzi contraenti incaricati.
(12) Sebbene le autorizzazioni generali a norma della direttiva 94/22/CE garantiscano ai licenziatari diritti esclusivi per esplorare o coltivare petrolio o gas all’interno di una determinata area autorizzata, è opportuno che le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno di detta area siano soggette a una continua vigilanza normativa specializzata da parte degli Stati membri, onde garantire che siano messi in atto controlli efficaci per prevenire gli incidenti gravi e limitare l’impatto di questi ultimi sulle persone, l’ambiente e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
(13) Le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi dovrebbero essere svolte solo da operatori designati dai licenziatari o dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze. L’operatore può essere un terzo o il licenziatario o uno dei licenziatari a seconda degli accordi commerciali o dei requisiti amministrativi nazionali. L’operatore dovrebbe sempre essere l’entità con la responsabilità primaria per la sicurezza delle operazioni e dovrebbe in qualsiasi momento essere in grado di agire a tale riguardo. Tale ruolo differisce in funzione della fase specifica delle attività oggetto della licenza. Il ruolo dell’operatore consiste pertanto nell’effettuare operazioni di pozzo nella fase di esplorazione e nel gestire un impianto di produzione nella fase di coltivazione. Dovrebbe essere possibile che l’operatore di un pozzo nella fase di esplorazione e l’operatore di un impianto di produzione siano la stessa entità per una determinata area autorizzata.
(14) Gli operatori dovrebbero ridurre il rischio di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un’ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi di tale riduzione. L’attuabilità ragionevole delle misure di riduzione del rischio dovrebbe essere riesaminata periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze e degli sviluppi tecnologici. Nel valutare se il tempo, i costi e gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un’ulteriore riduzione del rischio, si dovrebbe tener conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con la conduzione delle operazioni.
(15) È importante garantire che al pubblico sia fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale per le operazioni che possono avere effetti significativi sull’ambiente nell’Unione. Questa politica è in linea con gli impegni internazionali dell’Unione, quali la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). L’articolo 6 della convenzione di Aarhus prevede la partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell’allegato I della convenzione e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull’ambiente. L’articolo 7 della convenzione di Aarhus richiede la partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all’ambiente.
(16) Negli atti giuridici dell’Unione esistono prescrizioni pertinenti in relazione allo sviluppo di piani e progetti, in particolare nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (‘), nella direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e nella direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Tuttavia, non tutte le operazioni esplorative in mare nel settore degli idrocarburi sono contemplate dalle vigenti prescrizioni dell’Unione sulla partecipazione del pubblico. Ciò vale soprattutto per il processo decisionale che mira o potrebbe portare all’inizio delle operazioni esplorative da un impianto non destinato alla produzione. Tuttavia, tali operazioni esplorative possono in determinate circostanze avere effetti significativi sull’ambiente e il processo decisionale dovrebbe pertanto prevedere la partecipazione del pubblico come previsto dalla convenzione di Aarhus.
(17) All’interno dell’Unione esistono già esempi di buon livello nell’ambito delle pratiche normative nazionali legate alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, tali pratiche non sono applicate in modo uniforme all’interno dell’Unione e nessuno Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione tutte le migliori pratiche regolamentari per prevenire incidenti gravi o per limitare le conseguenze per la vita e la salute umana e per l’ambiente. Le migliori pratiche regolamentari sono necessarie per produrre una regolamentazione efficace che garantisca le norme di sicurezza più elevate e protegga l’ambiente, e possono essere conseguite, tra l’altro, affidando queste funzioni a un’autorità competente che possa attingere risorse da uno o più organismi nazionali.
(18) Conformemente alla direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive durante la perforazione (undicesima direttiva particolare a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), i lavoratori e/o i loro rappresentanti dovrebbero essere consultati in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché essere autorizzati a prendere parte alle discussioni riguardanti qualunque aspetto legato alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Inoltre, la migliore pratica nell’Unione consiste in meccanismi di consultazione che devono essere istituiti formalmente dagli Stati membri su base tripartita con la partecipazione dell’autorità competente, di operatori e proprietari e di rappresentanti dei lavoratori. La convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente le consultazioni tripartite (norme internazionali sul lavoro), 1976 (n. 144) costituisce un esempio di questo tipo di consultazione formale.
(19) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’autorità competente abbia la facoltà giuridica e le risorse necessarie per essere in grado di adottare misure esecutive efficaci, proporzionate e trasparenti, tra cui, se del caso, la cessazione delle operazioni, nei casi di prestazioni di sicurezza e protezione dell’ambiente insoddisfacenti da parte degli operatori e dei proprietari.
(20) Dovrebbero essere assicurate l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente. A tale riguardo, l’esperienza acquisita da incidenti gravi dimostra chiaramente che l’organizzazione delle competenze amministrative all’interno di uno Stato membro può evitare i conflitti di interesse, separando chiaramente le funzioni di regolamentazione e le decisioni connesse in materia di sicurezza in mare e ambiente dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi. Il modo migliore per evitare tali conflitti di interessi è una separazione completa dell’autorità competente dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare.
(21) Tuttavia, una separazione completa dell’autorità competente dallo sviluppo economico delle risorse naturali in mare può risultare sproporzionata se uno Stato membro presenta un basso livello di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. In tal caso, lo Stato membro interessato dovrebbe porre in essere il miglior regime alternativo per assicurare l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente.
(22) È necessaria una normativa specifica che affronti i grandi rischi attinenti al settore degli idrocarburi in mare, nella fattispecie in materia di sicurezza del processo, contenimento sicuro degli idrocarburi, integrità strutturale, prevenzione di incendi ed esplosioni, evacuazione e soccorso nonché limitazione dell’impatto ambientale a seguito di un incidente grave.
(23) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve tutte le prescrizioni previste da altro atto giuridico dell’Unione, specialmente nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e dalla direttiva 92/91/CEE.
(24) È necessario applicare la regolamentazione in mare sia alle operazioni svolte su impianti fissi sia a quelle su impianti mobili, e all’intero ciclo di vita delle attività di esplorazione e produzione, dalla progettazione alla dismissione e all’abbandono definitivo.
(25) Le migliori pratiche attualmente disponibili per la prevenzione di gravi incidenti nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono basate su un approccio orientato alla definizione di obiettivi e sul raggiungimento di risultati desiderabili attraverso una valutazione approfondita del rischio e sistemi di gestione affidabili.
(26) In base alle migliori pratiche nell’Unione, gli operatori e i proprietari sono incoraggiati a porre in essere efficaci politiche aziendali in materia di sicurezza e ambiente e ad attuarle nell’ambito di un sistema globale di gestione della sicurezza e dell’ambiente e di un piano di risposta alle emergenze. Al fine di definire opportune modalità di prevenzione degli incidenti gravi gli operatori e i proprietari dovrebbero individuare in modo completo e sistematico tutti gli scenari di incidenti gravi legati a tutte le attività pericolose che possono essere svolte su tale impianto, compreso l’impatto ambientale di un incidente grave. Tali migliori pratiche richiedono anche una valutazione della probabilità e delle conseguenze e, pertanto, del rischio di incidenti gravi, nonché delle misure necessarie a prevenirli e delle misure necessarie per la risposta alle emergenze nel caso in cui dovesse tuttavia verificarsi un incidente grave. Le valutazioni del rischio e le modalità di prevenzione degli incidenti gravi dovrebbero essere chiaramente descritte e riportate nella relazione sui grandi rischi. La relazione sui grandi rischi dovrebbe essere complementare al documento di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 92/91/CEE. I lavoratori dovrebbero essere consultati nelle opportune fasi di elaborazione della relazione sui grandi rischi. La relazione sui grandi rischi dovrebbe essere valutata in modo approfondito e accettata dall’autorità competente.
(27) Al fine di mantenere l’efficacia dei controlli sul pericolo di incidenti gravi in mare nelle acque degli Stati membri, la relazione sui grandi rischi dovrebbe essere predisposta e modificata ove necessario tenendo conto di qualsiasi aspetto significativo del ciclo di vita di un impianto di produzione, compresi la progettazione, il funzionamento, le operazioni in combinazione con altri impianti, il trasferimento di tale impianto nell’ambito delle acque marine dello Stato membro, le modifiche significative e l’abbandono definitivo. Analogamente, la relazione sui grandi rischi dovrebbe essere predisposta anche in riferimento agli impianti non destinati alla produzione e modificata, ove necessario, per tener conto dei cambiamenti significativi apportati agli impianti. Nelle acque marine degli Stati membri non dovrebbe essere messo in funzione nessun impianto senza che l’autorità competente abbia approvato la relazione sui grandi rischi presentata dall’operatore o dal proprietario. L’accettazione della relazione sui grandi rischi da parte dell’autorità competente non dovrebbe comportare alcun trasferimento della responsabilità dell’operatore o del proprietario per il controllo dei grandi rischi all’autorità competente.
(28) Le operazioni di pozzo dovrebbero essere effettuate esclusivamente da un impianto che sia tecnicamente in grado di controllare tutti i rischi prevedibili nel luogo della perforazione e con riferimento al quale sia stata approvata una relazione sui grandi rischi.
(29) Oltre a utilizzare un impianto idoneo, l’operatore dovrebbe elaborare un progetto dettagliato e un piano operativo pertinenti alle circostanze e ai rischi particolari di ogni operazione di pozzo. Secondo le migliori pratiche dell’Unione, l’operatore dovrebbe provvedere all’esame del progetto di perforazione da parte di un esperto indipendente. L’operatore dovrebbe inviare una comunicazione relativa alla pianificazione dell’attività di pozzo all’autorità competente in tempo utile per consentire a tale autorità di prendere gli eventuali provvedimenti necessari relativi all’operazione di pozzo prevista. A tale riguardo, gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali più severe prima dell’inizio di un’operazione di pozzo.
(30) Per garantire la sicurezza nella progettazione e operazioni costantemente sicure, gli operatori del settore sono tenuti a seguire le migliori pratiche definite in norme regolamentari e linee guida autorevoli. Tali norme e linee guida dovrebbero essere aggiornate in base a nuove conoscenze e innovazioni tecnologiche per garantire un miglioramento continuo. Gli operatori, i proprietari e le autorità competenti dovrebbero collaborare per stabilire le priorità per la creazione di norme e linee guida nuove o migliorate sulla scorta dell’esperienza dell’incidente della Deepwater Horizon e di altri gravi incidenti. Tenendo in debito conto le priorità stabilite, dovrebbe essere commissionata senza indugio la preparazione di norme e linee guida nuove o migliorate.
(31) In considerazione della complessità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l’attuazione delle migliori pratiche da parte degli operatori e dei proprietari richiede un sistema di verifica indipendente degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente in tutto il ciclo di vita dell’impianto, compresa, per quanto riguarda gli impianti di produzione, la fase di progettazione.
(32) Nella misura in cui gli impianti di perforazione mobili in mare sono in transito e devono essere considerate navi, esse sono soggette alle convenzioni marittime internazionali, in particolare SOLAS, MARPOL o le norme equivalenti della versione applicabile del codice dell’Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento delle piattaforme di perforazione mobili in mare (codice «MODU»). Quando transitano in mare, tali piattaforme di perforazione mobili in mare sono anche soggette al diritto dell’Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e il rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. La presente direttiva riguarda tali impianti quando sono stazionati in mare per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
(33) La relazione sui grandi rischi dovrebbe, tra l’altro, tener conto dei pericoli per l’ambiente, compreso l’impatto delle condizioni climatiche e dei cambiamenti climatici sulla resilienza a lungo termine degli impianti. Dato che le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti negativi significativi sull’ambiente in un altro Stato membro, è necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la convenzione UN/ECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero stipulata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991. Gli Stati membri con acque marine che non svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi dovrebbero designare punti di contatto per facilitare un’efficace cooperazione a tale riguardo.
(34) Gli operatori dovrebbero comunicare senza indugio agli Stati membri se si verifica o potrebbe essere imminente un incidente grave affinché questi possano reagire in modo adeguato. Pertanto, gli operatori dovrebbero inserire nella comunicazione dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all’intensità e alla natura dell’incidente grave avvenuto o imminente, alla loro risposta e all’ipotesi peggiore di aggravamento della situazione, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero.
(35) Al fine di garantire una risposta efficace a emergenze, gli operatori dovrebbero predisporre piani interni di risposta alle emergenze specifici per ciascun sito e basati su pericoli e scenari di rischio individuati nella relazione sui grandi rischi, presentarli alla loro autorità competente e mantenere le risorse necessarie per l’esecuzione immediata di tali piani al momento opportuno. Nel caso di impianti di perforazione mobili in mare, gli operatori devono garantire che i piani interni dei proprietari per la risposta alle emergenze per l’impianto sono modificati, se necessario, per essere applicabili alla posizione specifica e ai rischi dell’operazione di pozzo. Tali modifiche dovrebbero essere incluse nella comunicazione delle operazioni di perforazione. La disponibilità adeguata di risorse per la risposta alle emergenze dovrebbe essere valutata rispetto alla capacità di utilizzarle presso il sito di un incidente. La prontezza e l’efficacia delle risorse per la risposta alle emergenze dovrebbero essere assicurate e verificate periodicamente dagli operatori. Qualora debitamente giustificato, le misure di risposta possono contare sul trasporto rapido delle attrezzature di intervento, quali dispositivi di contenimento e altre risorse, da luoghi remoti.
(36) Le migliori pratiche a livello mondiale impongono ai licenziatari, agli operatori e ai proprietari di assumere la responsabilità primaria per il controllo dei rischi che essi causano con le loro operazioni, comprese quelle effettuate da contraenti incaricati che operano per loro conto, e pertanto di istituire, nell’ambito di una politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi, dei meccanismi e del più alto livello di titolarità aziendale per attuare tale politica coerentemente in tutta l’organizzazione nell’Unione e al di fuori dell’Unione.
(37) Gli operatori responsabili e i proprietari dovrebbero essere chiamati a svolgere le loro operazioni a livello mondiale in conformità con le migliori pratiche e le migliori norme. L’applicazione coerente di tali migliori pratiche e norme dovrebbe divenire obbligatoria nell’Unione e sarebbe auspicabile che gli operatori e i proprietari registrati nel territorio di uno Stato membro applicassero la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi quando operano al di fuori delle acque marine degli Stati membri per quanto possibile nell’ambito del quadro giuridico nazionale applicabile.
(38) Pur riconoscendo che potrebbe non essere possibile imporre l’applicazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi al di fuori dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli operatori e i proprietari includano nei documenti di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi le loro operazioni in mare nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell’Unione.
(39) Le informazioni sugli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione possono aiutare a comprendere meglio le loro cause potenziali, promuovere l’apprendimento di lezioni fondamentali e sviluppare ulteriormente il quadro normativo. Pertanto, tutti gli Stati membri, compresi quelli senza sbocco sul mare e quelli con acque marine che non hanno operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o attività di rilascio delle licenze, dovrebbero richiedere relazioni su incidenti gravi occorsi al di fuori dell’Unione che coinvolgono società registrate nel loro territorio e condividere tali informazioni a livello di Unione. L’obbligo di presentare relazioni non dovrebbe interferire con le risposte alle emergenze o con le procedure giudiziarie legate a un incidente. Gli Stati membri dovrebbero invece concentrarsi sulla rilevanza dell’incidente ai fini dell’ulteriore sviluppo della sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione.
(40) Gli Stati membri dovrebbero pretendere che gli operatori e i proprietari, nel seguire le migliori pratiche, stabiliscano relazioni efficaci di cooperazione con l’autorità competente, sostenendo la migliore pratica regolamentare da parte di tale autorità, e assicurino in modo proattivo i più elevati livelli di sicurezza, in particolare, se necessario, sospendendo operazioni senza che l’autorità competente debba intervenire.
(41) Per garantire che importanti questioni in materia di sicurezza non siano trascurate o ignorate, è importante stabilire e favorire strumenti adeguati per la segnalazione riservata di tali questioni e per la protezione degli informatori. Sebbene gli Stati membri non siano in grado di dare esecuzione alle norme al di fuori dell’Unione, tali strumenti dovrebbero consentire la segnalazione delle questioni relative a persone coinvolte nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione.
(42) La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori e dei proprietari allo Stato membro garantirebbe la trasparenza delle prestazioni di sicurezza e ambientali degli operatori e dei proprietari e l’accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l’Unione sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e renderebbe più semplice la divulgazione di esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di quasi incidenti.
(43) Al fine di garantire condizioni uniformi per la condivisione delle informazioni e favorire la trasparenza delle prestazioni del settore in mare degli idrocarburi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e i dettagli delle informazioni da condividere e rendere pubbliche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
(44) Si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva per l’adozione degli atti di esecuzione pertinenti, dato che tali atti sono principalmente di natura puramente pratica. Pertanto, l’applicazione della procedura d’esame non sarebbe giustificata.
(45) Per incrementare la fiducia del pubblico nell’autorità e nell’integrità delle attività in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione, è opportuno che gli Stati membri forniscano relazioni periodiche sull’attività e sugli incidenti alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare relazioni periodiche sui livelli di attività nell’Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore degli idrocarburi in mare. Gli Stati membri dovrebbero senza indugio informare di un incidente grave la Commissione e qualsiasi altro Stato membro il cui territorio o le cui acque marine siano colpiti, nonché il pubblico interessato.
(46) L’esperienza dimostra che è necessario garantire la riservatezza dei dati sensibili per favorire un dialogo aperto tra l’autorità competente e l’operatore e il proprietario. A tal fine è necessario che il dialogo fra gli operatori e i proprietari e tutti gli Stati membri sia basato sui pertinenti strumenti giuridici internazionali esistenti e sul diritto dell’Unione in materia di accesso alle informazioni di interesse ambientale per ogni esigenza imperativa di sicurezza e protezione dell’ambiente.
(47) Il valore della collaborazione tra le autorità competenti è stato chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore Authorities Forum e dell’International Regulators Forum. Una collaborazione analoga è stata istituita in tutta l’Unione nell’ambito di un gruppo di esperti, il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (EUOAG) (2), il cui compito è quello di promuovere la cooperazione efficace tra rappresentanti nazionali e la Commissione, anche diffondendo le migliori pratiche e informazioni operative, stabilendo priorità per rafforzare le norme e fornendo alla Commissione consulenza sulla riforma della regolamentazione.
(48) La risposta alle emergenze e la pianificazione di contingenza per gli incidenti gravi dovrebbero essere rese più efficaci da una cooperazione sistematica e pianificata tra gli Stati membri e tra Stati membri e operatori del settore degli idrocarburi, nonché dalla condivisione di mezzi compatibili di risposta alle emergenze, comprese le competenze di esperti. Se del caso, tali risposte e pianificazioni dovrebbero attingere anche dalle risorse e dall’assistenza esistenti disponibili all’interno dell’Unione, in particolare attraverso l’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002, e il meccanismo di protezione civile dell’Unione, istituito dalla decisione 2007/779/CE, Eura-tom del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere abilitati a chiedere assistenza aggiuntiva da parte dell’Agenzia attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione.
(49) A norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, l’Agenzia è stata istituita al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi all’interno dell’Unione, nonché un intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio.
(50) Nell’attuare gli obblighi previsti dalla presente direttiva, si dovrebbe tener conto del fatto che le acque marine soggette alla sovranità o a diritti sovrani e alla giurisdizione degli Stati membri formano parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, ossia il Mar Baltico, l’Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo l’Unione dovrebbe rafforzare, in via prioritaria, il coordinamento con i paesi terzi che esercitano sovranità o diritti sovrani e giurisdizione sulle acque marine di queste regioni marine. I quadri di cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali definite all’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/56/CE.
(51) In relazione al Mar Mediterraneo, insieme alla presente direttiva, sono state adottate le misure necessarie affinché l’Unione aderisca al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo («protocollo offshore») della convenzione per la protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), conclusa con decisione del Consiglio 77/585/CEE.
(52) Le acque artiche sono un vicino ambiente marino di particolare importanza per l’Unione e svolgono un ruolo importante nell’attenuare il cambiamento climatico. Le serie preoccupazioni ambientali relative alle acque artiche richiedono particolare attenzione per garantire la protezione ambientale dell’Artico in relazione a qualsiasi operazione in mare nel settore degli idrocarburi, compresa l’esplorazione, e tenendo conto del rischio di gravi incidenti e della necessità di una risposta efficace. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio artico sono incoraggiati a promuovere attivamente le norme più rigorose di sicurezza ambientale nell’ambito di questo ecosistema vulnerabile e peculiare, per esempio attraverso la creazione di strumenti internazionali per la prevenzione, la preparazione e la risposta all’inquinamento marino da idrocarburi nell’Artico e sulla scorta, tra l’altro, dei lavori della task force istituita dal Consiglio artico e degli orientamenti esistenti del Consiglio artico sullo sfruttamento in mare di gas e petrolio.
(53) È opportuno che i piani esterni nazionali di risposta alle emergenze siano basati sulla valutazione del rischio, tenendo conto delle relazioni sui grandi rischi per gli impianti ubicati nelle acque marine interessate. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle linee guida più aggiornate per la valutazione e la mappatura dei rischi ai fini della gestione delle calamità elaborati dalla Commissione.
(54) Una risposta efficace alle emergenze richiede un’azione immediata da parte dell’operatore e del proprietario e una stretta cooperazione con le organizzazioni degli Stati membri competenti in materia di risposta alle emergenze che coordinano l’introduzione di ulteriori risorse per la risposta alle emergenze man mano che la situazione si evolve. Tale risposta dovrebbe includere altresì un approfondito esame dell’emergenza, che dovrebbe iniziare senza indugio in modo da garantire la minima perdita di informazioni e di prove pertinenti. A seguito di un’emergenza, è opportuno che gli Stati membri traggano le opportune conclusioni e adottino tutte le misure necessarie.
(55) È essenziale che tutte le informazioni pertinenti, compresi i dati e parametri tecnici, siano disponibili per le successive ricerche. Gli Stati membri dovrebbero garantire che durante le operazioni nel settore degli idrocarburi siano raccolti i dati pertinenti e che, in caso di incidente grave, i dati pertinenti siano conservati e la raccolta dei dati sia adeguatamente intensificata. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso di mezzi tecnici idonei per promuovere l’affidabilità e le registrazioni dei dati rilevanti e per impedirne possibili manipolazioni.
(56) Al fine di garantire l’efficace attuazione delle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno prevedere per le violazioni sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
(57) Al fine di adattare alcuni allegati in maniera da includere informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica delle prescrizioni contenute in determinati allegati della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(58) È opportuno modificare la definizione di danno alle acque di cui alla direttiva 2004/35/CE per garantire che la responsabilità dei licenziatari a norma di tale direttiva si applichi alle acque marine degli Stati membri come definita nella direttiva 2008/56/CE.
(59) Numerose disposizioni della presente direttiva non sono pertinenti per gli Stati membri senza sbocco sul mare, segnatamente Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia. È comunque auspicabile che detti Stati membri promuovano i principi e le norme elevate esistenti nel diritto dell’Unione per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nei loro contatti bilaterali con paesi terzi e con le pertinenti organizzazioni internazionali.
(60) Non tutti gli Stati membri che si affacciano sul mare permettono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’ambito della loro giurisdizione. Tali Stati membri non sono impegnati nel rilascio di licenze e nella prevenzione di gravi incidenti per quanto riguarda dette operazioni. L’obbligo di recepire e attuare tutte le disposizioni della presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e inutile per detti Stati membri. Tuttavia, le loro coste possono essere interessate da incidenti nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Pertanto, detti Stati membri dovrebbero, tra l’altro, essere preparati a reagire e svolgere indagini su incidenti gravi e dovrebbero cooperare attraverso punti di contatto con altri Stati membri interessati e con paesi terzi coinvolti.
(61) Data la loro localizzazione geografica, gli Stati membri senza sbocco sul mare non sono né coinvolti nel rilascio di licenze e nella prevenzione di gravi incidenti in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, né potenzialmente interessati da tali incidenti nelle acque in mare di altri Stati membri. Pertanto, essi non dovrebbero essere tenuti a recepire la maggior parte delle disposizioni della presente direttiva. Tuttavia, se una società che svolge, essa stessa o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione è registrata in uno Stato membro senza sbocco sul mare, detto Stato membro dovrebbe richiedere a tale società di fornire una relazione sugli incidenti avvenuti in tali operazioni, che può essere condivisa a livello di Unione, affinché tutte le parti interessate nell’Unione traggano beneficio dall’esperienza acquisita da tali incidenti.
(62) Oltre alle misure introdotte dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe vagliare altri strumenti idonei a migliorare la prevenzione degli incidenti gravi e a limitarne le conseguenze.
(63) Gli operatori dovrebbero garantire di avere accesso a risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Tuttavia, poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente grave, la Commissione dovrebbe effettuare ulteriori analisi e studi delle misure appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente solido per quanto attiene ai danni connessi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure. Ciò può includere un esame della fattibilità di un regime di mutua compensazione. La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati ottenuti corredata, se del caso, di proposte.
(64) A livello di Unione, è importante che le norme tecniche siano integrate da un corrispondente quadro giuridico di normativa sulla sicurezza dei prodotti e che tali norme si applichino a tutti gli impianti in mare nelle acque marine degli Stati membri e non solo agli impianti di produzione fissi. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare ulteriori analisi delle norme sulla sicurezza dei prodotti applicabili alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
(65) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
2. La presente direttiva fa salvo il diritto dell’Unione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE.
3. La presente direttiva fa salve le direttive 94/22/CE, 2001/42/CE, 2003/4/CE 0), 2003/35/CE, 2010/75/UE (2) e 2011/92/UE.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «incidente grave»: in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:
a) un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare decessi o lesioni personali gravi;
b) un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
c) qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; o
d) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).
Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma delle lettere a), b) o d), un impianto che è di norma non presidiato è considerato come se fosse presidiato;
2) «in mare»: situato nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale dello Stato membro conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
3) «operazioni in mare nel settore degli idrocarburi»: tutte le attività connesse all’impianto o alle infrastrutture collegate, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione, relative all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ma a esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all’altra;
4) «rischio»: la combinazione della probabilità di un evento e delle conseguenze di tale evento;
5) «operatore»: l’entità designata dal licenziatario o dall’autorità competente per il rilascio delle licenze per condurre operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, compresi la pianificazione e l’esecuzione di un’operazione di pozzo o la gestione e il controllo delle funzioni di un impianto di produzione;
6) «adeguato»: idoneo o pienamente appropriato, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, di fronte a un requisito o una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un’analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore;
7) «entità»: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone;
8) «accettabile»: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un’ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l’attività;
9) «licenza»: l’autorizzazione a effettuare operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;
10) «area autorizzata»: l’area geografica oggetto della licenza;
11) «licenziatario»: il titolare o i contitolari di una licenza;
12) «contraente incaricato»: qualsiasi entità alla quale l’operatore o il proprietario affidano l’incarico di svolgere compiti specifici per conto dell’operatore o del proprietario;
13) «autorità competente per il rilascio delle licenze»: l’autorità pubblica che è competente a rilasciare autorizzazioni o controllare l’uso delle autorizzazioni di cui alla direttiva 94/22/CE;
14) «autorità competente»: l’autorità pubblica nominata a norma della presente direttiva e responsabile dei compiti assegnati dalla presente direttiva. L’autorità competente può essere costituita da uno o più organismi pubblici;
15) «esplorazione»: perforazione nell’ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare connesse nel settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;
16) «produzione»: estrazione in mare di idrocarburi dagli strati sotterranei dell’area autorizzata, inclusa la lavorazione in mare di idrocarburi nonché il loro trasporto attraverso infrastrutture connesse;
17) «impianto non destinato alla produzione»: un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
18) «il pubblico»: una o più entità e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le relative associazioni, organizzazioni o gruppi;
19) «impianto»: una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
20) «impianto di produzione»: un impianto utilizzato per la produzione;
21) «infrastruttura connessa»: nell’ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante più distante dall’impianto, a discrezione dello Stato membro:
a) tutti i pozzi e le strutture, le unità supplementari e i dispositivi associati collegati all’impianto;
b) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura principale dell’impianto o a essa fissate;
c) tutte le condutture o le opere collegate;
22) «accettazione»: in relazione alla relazione sui grandi rischi, la comunicazione scritta dell’autorità competente all’operatore o al proprietario che attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti della presente direttiva. L’accettazione non comporta il trasferimento all’autorità competente della responsabilità per il controllo dei grandi rischi;
23) «grande rischio»: una situazione che può sfociare in un incidente grave;
24) «operazione di pozzo»: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare una fuga accidentale di materiali che può provocare un incidente grave, compresi la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l’abbandono definitivo di un pozzo;
25) «operazione combinata»: un’operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o più altri impianti per finalità relative all’altro o agli altri impianti, che incide materialmente sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente per uno o per tutti gli impianti;
26) «zona di sicurezza»: l’area, definita dallo Stato membro, situata a non più di 500 metri da qualsiasi parte dell’impianto;
27) «proprietario»: un’entità legalmente autorizzata a condurre un impianto non destinato alla produzione;
28) «piano interno di risposta alle emergenze»: un piano elaborato dall’operatore o dal proprietario conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, relativo alle misure per prevenire l’aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
29) «verifica indipendente»: la valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte a opera di un’entità o di una parte organizzativa dell’operatore o del proprietario che non è sotto il controllo o l’influenza dell’entità o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;
30) «modifica sostanziale»:
a) nel caso di una relazione sui grandi rischi, una modifica sulla base della quale è stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la di-sponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
b) nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, una modifica sulla base della quale è stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
31) «avvio delle operazioni»: il momento in cui l’impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati;
32) «efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi»: l’efficacia dei sistemi di intervento in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi, sulla base di un’analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che impedirebbero un intervento. La valutazione dell’efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi deve essere espressa come percentuale del tempo in cui tali condizioni non sono presenti e comprendere una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione;
33) «elementi critici per la sicurezza e l’ambiente»: le parti di un impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo è impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;
34) «consultazione tripartita» un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l’autorità competente, gli operatori e i proprietari e rappresentanti dei lavoratori;
35) «operatori del settore»: le entità direttamente coinvolte in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dalla presente direttiva o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;
36) «piano esterno di risposta alle emergenze»: una strategia locale, nazionale o regionale per prevenire l’aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell’operatore, quali descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione dagli Stati membri;
37) «incidente ambientale grave»: un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare effetti negativi significativi per l’ambiente conformemente alla direttiva 2004/35/CE.

CAPO II
PREVENZIONE DEI GRANDI INCIDENTI LEGATI ALLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Articolo 3
Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1. Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché siano adottate tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocar-buri.
2. Gli Stati membri assicurano che gli operatori non siano sollevati dai loro obblighi a norma della presente direttiva a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati.
3. In caso di incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori adottino tutte le misure adeguate a limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente.
4. Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi siano effettuate sulla base di una gestione del rischio sistematica, in modo tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l’ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.

Articolo 4
Considerazioni su sicurezza e ambiente per quanto riguarda le licenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sul rilascio o il trasferimento di licenze per effettuare operazioni in mare nel settore degli idrocarburi tengano conto della capacità di un soggetto che richiede tale licenza di soddisfare i requisiti per le operazioni nel quadro della licenza in questione, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare dalla presente direttiva.
2. In particolare, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria di un soggetto che richiede una licenza, si tiene debitamente conto di quanto segue:
a) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all’area autorizzata in questione, compreso, se del caso, il costo del degrado dell’ambiente marino di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/56/CE;
b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
c) le capacità finanziarie del richiedente, comprese le eventuali garanzie finanziarie, di coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, qualora tale responsabilità sia prevista dal diritto nazionale;
d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, ove opportuno per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza.
Prima di rilasciare o trasferire una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l’autorità competente per il rilascio delle licenze consulta, se del caso, l’autorità competente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente per il rilascio delle licenze conceda una licenza solo qualora il richiedente abbia dimostrato con delle prove che il ri-chiedente ha adottato o adotterà, sulla base di disposizioni che saranno decise dagli Stati membri, misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi effettuate dal richiedente. Tale disposizione è valida ed efficace dall’inizio delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Gli Stati membri obbligano i richiedenti a fornire in modo appropriato le prove della capacità finanziaria e tecnica, nonché ogni altra informazione pertinente relativa alla zona coperta dalla licenza e alla particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
Gli Stati membri valutano l’adeguatezza delle disposizioni di cui primo comma per stabilire se il richiedente abbia risorse finanziarie sufficienti per l’avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e una successiva riparazione.
Gli Stati membri facilitano l’utilizzo di strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per assistere i richiedenti licenze nel dimostrare la loro capacità finanziaria a norma del primo comma.
Gli Stati membri stabiliscono come minimo procedure per assicurare la gestione rapida e adeguata delle domande di risarcimento anche rispetto agli indennizzi per incidenti transfrontalieri.
Gli Stati membri dispongono che il licenziatario mantenga una capacità sufficiente di soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
4. L’autorità competente per il rilascio delle licenze o il licenziatario designano l’operatore. Se l’operatore deve essere designato dal licenziatario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze ne riceve in anticipo comunicazione della designazione. In tali casi, l’autorità competente per il rilascio delle licenze, se necessario in consultazione con l’autorità competente, può sollevare un’obiezione contro la designazione dell’operatore. Ove sia sollevata una siffatta obiezione, gli Stati membri obbligano il licenziatario a designare un altro operatore adeguato o ad assumere le responsabilità dell’operatore a norma della presente direttiva.
5. Le procedure di rilascio delle licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi relative a una determinata area autorizzata sono organizzate in modo da permettere allo Stato membro di esaminare prima dell’inizio della produzione le informazioni raccolte in seguito all’esplorazione.
6. Nel valutare le capacità tecniche e finanziarie di un richiedente licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell’adattamento a quest’ultimo, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle zone marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le zone di protezione speciale a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte.

Articolo 5
Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull’ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi
1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione non può essere iniziata a meno che le autorità dello Stato membro non abbiano precedentemente provveduto affinché sia posta in essere una tempestiva ed effettiva partecipazione del pubblico, riguardo ai possibili effetti sull’ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi programmate, a norma di altri atti giuridici dell’Unione, in particolare, a seconda dei casi, della direttiva 2001/42/CE o della direttiva 2011/92/UE.
2. Se la partecipazione del pubblico non è stata posta in essere a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l’adozione delle seguenti misure:
a) il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure mediante altri strumenti adeguati come, per esempio, mezzi di comunicazione elettronici, qualora si preveda di autorizzare operazioni esplorative;
b) il pubblico interessato, compresi i settori del pubblico che sono o probabilmente saranno toccati dalla decisione di consentire le operazioni esplorative o che hanno un interesse nella stessa, è individuato includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni pertinenti;
c) sono messe a disposizione del pubblico le informazioni relative a tali operazioni programmate comprese, tra l’altro, informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale, con l’indicazione delle persone a cui è possibile presentare osservazioni o domande;
d) il pubblico può formulare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte, prima che siano adottate decisioni sull’autorizzazione dell’esplorazione;
e) quando si adottano le decisioni a norma della lettera d), sono tenuti in debita considerazione gli esiti della partecipazione del pubblico; e
f) lo Stato membro in questione informa tempestivamente il pubblico, dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri da esso espressi, in merito alle decisioni adottate alle relative motivazioni e alle considerazioni su cui si basano tali decisioni, comprese le informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico;
Sono fissate scadenze ragionevoli che concedono un tempo sufficiente per ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico.
3. Il presente articolo non si applica con riguardo alle zone autorizzate entro il 18 luglio 2013.

Articolo 6
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno delle aree autorizzate
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse siano eserciti nelle aree autorizzate solo da operatori designati a tal fine a norma dell’articolo 4, paragrafo 4.
2. Gli Stati membri dispongono che il licenziatario garantisca che l’operatore abbia la capacità di soddisfare i requisiti per operazioni specifiche nel quadro di tale licenza.
3. In tutto il corso delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, gli Stati membri dispongono che il licenziatario faccia quanto ragionevolmente possibile per garantire che l’operatore soddisfi i requisiti, svolga le sue mansioni e adempia ai suoi compiti conformemente alla presente direttiva.
4. Se l’autorità competente riscontra che l’operatore non è più in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma della presente direttiva, l’autorità competente per il rilascio delle licenze ne viene informata. L’autorità competente per il rilascio delle licenze ne informa quindi il licenziatario e il licenziatario assume la responsabilità per l’esecuzione dei compiti in questione e propone, senza indugio, all’autorità competente per il rilascio delle licenze un operatore sostitutivo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione non siano iniziate o proseguite fino quando la relazione sui grandi rischi non sia accettata da parte dell’autorità competente, a norma della presente direttiva.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non siano iniziate o proseguite fino a che non sia stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non sia presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere h) o i) all’autorità competente o qualora l’autorità competente sollevi obiezioni sul contenuto di una comunicazione.
7. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituita una zona di sicurezza circostante l’impianto e affinché sia vietato alle navi entrare o stazionare in tale zona.
Tuttavia, tale divieto non si applica alle navi che entrano o stazionano nella zona di sicurezza:
a) nell’ambito della posa, dell’ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze;
b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o da un impianto situato in tale zona di sicurezza;
c) sotto l’autorità dello Stato membro, per ispezionare un impianto o un’infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza;
d) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni;
e) a causa di intemperie;
f) in situazioni di emergenza; o
g) con l’assenso dell’operatore, del proprietario o dello Stato membro nel quale è ubicata la zona di sicurezza.
8. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo per l’effettiva partecipazione, in consultazione tripartita tra autorità competente, operatori e proprietari e rappresentanti dei lavoratori alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi.

Articolo 7
Responsabilità per danno ambientale
Fatto salvo l’ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma della direttiva 2004/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché il licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale quale definito in tale direttiva, causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario o dall’operatore o per loro conto.

Articolo 8
Designazione dell’autorità competente
1. Gli Stati membri designano un’autorità competente responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:
a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo che le sono sottoposti;
b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori e dei proprietari della presente direttiva, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
c) fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l’autorità competente per il rilascio delle licenze;
d) elaborare piani annuali a norma dell’articolo 21;
e) elaborare relazioni;
f) cooperare con le autorità competenti o con i punti di contatto conformemente all’articolo 27.
2. Gli Stati membri assicurano in ogni momento l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione e, in particolare, rispetto al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Si evitano pertanto i conflitti di interesse tra le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente da una parte e, dall’altra, le funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri dispongono che le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente siano svolte in un’autorità indipendente da qualsiasi delle funzioni dello Stato membro in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.
Tuttavia, se il numero totale di impianti in mare normalmente presidiati è inferiore a sei, lo Stato membro interessato può decidere di non applicare il primo comma. Tale decisione lascia impregiudicati i suoi obblighi a norma del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una descrizione del modo in cui è organizzata l’autorità competente, compreso il motivo per cui hanno istituito l’autorità competente in tale forma, e del modo in cui hanno garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al paragrafo 1 e il rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 2.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente disponga delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti a norma alla presente direttiva. Tali risorse sono commisurate alla portata delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi degli Stati membri.
6. Gli Stati membri possono concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell’Unione o altri organismi adeguati, se disponibili, per la messa a disposizione di competenze specialistiche al fine di sostenere l’autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente paragrafo, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse.
7. Gli Stati membri possono istituire meccanismi in base ai quali i costi finanziari sostenuti dall’autorità competente nello svolgimento dei propri compiti a norma della presente direttiva possono essere posti a carico dei licenziatari, degli operatori o dei proprietari.
8. Se l’autorità competente comprende più di un organismo, gli Stati membri fanno tutto il necessario per evitare la duplicazione delle funzioni di regolamentazione tra tali organismi. Gli Stati membri possono designare uno degli organismi costitutivi quale organismo guida con responsabilità per il coordinamento delle funzioni di regolamentazione a norma della presente direttiva e per le relazioni alla Commissione.
9. Gli Stati membri esaminano le attività dell’autorità competente e adottano tutte le misure necessarie per migliorarne l’efficacia nello svolgimento delle funzioni di regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 9
Funzionamento dell’autorità competente
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:
a) agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva;
b) chiarisca la portata delle proprie responsabilità e le responsabilità dell’operatore e del proprietario per il controllo dei grandi incidenti, a norma della presente direttiva;
c) istituisca una politica, processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11, nonché per far rispettare la presente direttiva nell’ambito della giurisdizione dello Stato membro, incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;
d) metta a disposizione degli operatori e dei proprietari la politica, i processi e le procedure di cui alla lettera c) e metta a disposizione del pubblico sintesi degli stessi;
e) ove necessario, elabori e attui procedure coordinate o congiunte con altre autorità negli Stati membri per svolgere i compiti a norma della presente direttiva; e
f) fondi la propria politica, organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell’allegato III.

Articolo 10
Compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima
1. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA,
«Agenzia») fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato
a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.
2. Nel quadro del suo mandato, l’Agenzia:
a) assiste la Commissione e lo Stato membro interessato, su sua richiesta, nel rilevare e monitorare l’entità di una fuoriuscita di idrocarburi;
b) assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nella preparazione ed esecuzione di piani esterni di risposta alle emergenze, specialmente nel caso di ripercussioni transfrontaliere all’interno e all’esterno delle acque marine degli Stati membri;
c) sulla base dei piani esterni e interni di risposta alle emergenze degli Stati membri, sviluppa con gli Stati membri e gli operatori un catalogo delle attrezzature e dei servizi di emergenza disponibili.
3. L’Agenzia può, su richiesta:
a) assistere la Commissione nel valutare i piani esterni di risposta alle emergenze degli Stati membri per verificare se siano in conformità con la presente direttiva;
b) riesaminare le esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e dell’Unione.

CAPO III
PREPARAZIONE E EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Articolo 11
Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario presentino all’autorità competente i seguenti documenti:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 5;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all’articolo 19, paragrafi 3 e 5;
c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti di cui all’allegato I, parte 1;
d) una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all’articolo 17;
e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli
12 e 13;
f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli articoli 12 e 13;
g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata a norma degli articoli 14 e 28;
h) nel caso di un’operazione di pozzo, una comunicazione di tale operazione di pozzo e informazioni su tale operazione di pozzo a norma dell’articolo 15;
i) nel caso di un’operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell’articolo 16;
j) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sarà attivato, una comunicazione di trasferimento conformemente all’allegato I, parte 1;
k) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dall’autorità competente.
2. I documenti che devono essere presentati a norma del paragrafo 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al paragrafo 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore è altresì inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo da presentare a norma del paragrafo 1, lettera h).
3. La comunicazione di progettazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l’operazione pianificata. L’autorità competente risponde alla comunicazione di progettazione e le sue osservazioni devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.
4. Qualora un impianto di produzione esistente entri nelle acque marine di uno Stato membro o ne esca, l’operatore inoltra comunicazione all’autorità competente per iscritto prima della data in cui è previsto che l’impianto di produzione entri nelle acque marine dello Stato membro o ne esca.
5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del paragrafo 1, lettera j), è trasmessa all’autorità competente con sufficiente anticipo rispetto all’avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all’operatore di tener conto, nell’elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall’autorità competente.
6. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, all’autorità competente è data comunicazione di tale modifica al più presto possibile.
7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del paragrafo 1, lettera e), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità stessa che cade prima del previsto avvio delle operazioni.

Articolo 12
Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore rediga una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo1, lettera e). Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, parti 2 e 5 ed è aggiornata al momento opportuno o quando l’autorità competente lo richiede.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e affinché siano fornite le prove a tal riguardo conformemente all’allegato I, parte 2, punto 3.
3. Previo accordo dell’autorità competente, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere preparata per un gruppo di impianti.
4. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore, su richiesta dell’autorità competente, fornisca tali informazioni e apporti tutte le modifiche necessarie alla relazione sui grandi rischi presentata.
5. Qualora l’impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportino un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l’operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafol, lettera f), entro un termine specificato dall’autorità competente conformemente all’allegato I, parte 6.
6. Gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste o non sia iniziato alcun smantellamento prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto di produzione.
7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell’operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dall’autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all’autorità competente.

Articolo 13
Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché il proprietario rediga una relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafol, lettera e). Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, parti 3 e 5, ed è aggiornata al momento opportuno o quando l’autorità competente lo richiede.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione e affinché siano forniti gli elementi di valutazione a tale riguardo conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2.
3. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi per un
impianto non destinato alla produzione, gli Stati membri obbligano il proprietario a fornire, su richiesta dell’autorità competente, tali informazioni e ad apportare tutte le modifiche necessarie alla relazione sui grandi rischi presentata.
4. Qualora l’impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il proprietario redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), entro un termine specificato dall’autorità competente, conformemente all’allegato I, parte 6, punti 1, 2 e 3.
5. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste né sia avviato alcun smantellamento prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto fisso non destinato alla produzione.
6. Per un impianto mobile non destinato alla produzione, gli Stati membri provvedono affinché le modifiche previste non siano effettuate prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto mobile non destinato alla produzione.
7. La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione è soggetta a un riesame periodico approfondito da parte del proprietario almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dall’autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all’autorità competente.

Articolo 14
Piani interni di risposta alle emergenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori o i proprietari, a seconda del caso, predispongano piani interni di risposta alle emergenze, che devono essere presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g). I piani sono predisposti conformemente all’articolo 28, tenendo conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l’elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un’analisi dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.
2. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l’impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h). Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo presenti all’autorità competente il piano interno di risposta alle emergenze modificato, o una de-scrizione adeguata dello stesso, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni di pozzo.
3. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze è modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato all’autorità competente a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.

Articolo 15
Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore di un pozzo predisponga la comunicazione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), all’autorità competente. Essa è presentata entro un termine stabilito da detta autorità che sia prima dell’avvio dell’operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo contiene informazioni dettagliate sulla progettazione del pozzo e le operazioni di pozzo proposte a norma dell’allegato I, parte 4. Ciò include un’analisi dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di petrolio.
2. L’autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell’inizio delle operazioni di pozzo prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l’operazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo associ il verificatore indipendente nella pianificazione e preparazione di una modifica sostanziale comunicazione di operazioni di pozzo presentata di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e che informi immediatamente l’autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a di operazioni di pozzo. L’autorità competente esa-mina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo presenti relazioni delle operazioni di pozzo all’autorità competente conformemente a quanto previsto dall’allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo, o agli intervalli stabiliti dall’autorità competente.

Articolo 16
Comunicazione di operazioni combinate
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari impegnati in un’operazione combinata elaborino congiuntamente la comunicazione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i). La comunicazione contiene informazioni specificate nell’allegato I, parte 7. Gli Stati membri provvedono affinché uno degli operatori interessati presenti all’autorità competente la comunicazione di operazioni combinate. La comunicazione è presentata entro un termine stabilito dall’autorità competente prima dell’inizio delle operazioni combinate.
2. L’autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell’inizio delle operazioni combinate prende le misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l’operazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore che ha presentato la comunicazione informi senza indugio l’autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L’autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.

Articolo 17
Verifica indipendente
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari istituiscano sistemi di verifica indipendenti e redigano una descrizione di tali sistemi, da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e inclusi nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell’allegato I, parte 5.
2. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell’operatore o del proprietario per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.
3. La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all’allegato V.
4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti:
a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, siano adeguati e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto;
b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo siano ade-guate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari rispondano alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendano provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari garantiscano che le raccomandazioni ricevuti dal verificatore indipendente a norma del paragrafo 4, lettera a), nonché le risposte di provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni siano messi a disposizione dell’autorità competente e conservati dall’operatore o dal proprietario per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di pozzi garantiscano che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni siano presentati nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell’articolo 15.
8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica è posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima dell’avvio di operazioni all’interno delle acque marine degli Stati membri.

Articolo 18
Poteri dell’autorità competente in relazione alle operazioni sugli impianti
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:
a) vieti l’utilizzo o l’avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere h) o i), siano considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dalla presente direttiva;
b) in situazioni eccezionali e quando ritenga che non siano compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevi l’arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell’articolo 11 e l’avvio delle operazioni;
c) imponga all’operatore di adottare le misure proporzionate che l’autorità competente ritiene necessarie ai fini di garantire la conformità all’articolo 3, paragrafo 1;
d) se è applicabile l’articolo 6, paragrafo 4, adotti misure adeguate per assicurare che le operazioni continuino a essere sicure;
e) sia autorizzata a chiedere miglioramenti e, se necessario, a vietare la prosecuzione del funzionamento di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l’esito di un’ispezione, un provvedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11 evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni della presente direttiva o l’esi-stenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.

CAPO IV
POLITICA DI PREVENZIONE

Articolo 19
Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari redigano un documento che definisce la loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi che deve essere presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e ne garantiscano l’attuazione in tutte le loro attività in mare nel settore degli idrocarburi, definendo tra l’altro adeguati sistemi di monitoraggio che garantiscano l’efficacia della politica. Il documento contiene le informazioni specificate nell’allegato I, parte 8.
2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilità primaria dell’operatore, tra l’altro, per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari redigano un documento che presenti il loro sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b). Tale documento include una descrizione:
a) delle modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi;
b) delle modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma della presente direttiva; e
c) dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell’articolo 17.
4. Gli Stati membri offrono agli operatori e ai proprietari la possibilità di contribuire a meccanismi per l’effettiva consultazione tripartita di cui all’articolo 6, paragrafo 8. Se del caso, l’impegno di un operatore e di un proprietario a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
5. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell’ambiente sono preparati in conformità dell’allegato I, parti 8 e 9 e all’allegato IV. Si applicano le seguenti condizioni:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonché le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell’operatore o del proprietario e comprende una struttura organizzativa, re-sponsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l’attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari preparino e conservino un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari, in consultazione con l’autorità competente e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, elaborino e rivedano le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione e funzionamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguano, come minimo, gli orientamenti contenuti nell’allegato VI.
8. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari assicurino che il loro documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 comprenda anche i loro impianti destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell’Unione.
9. Qualora l’attività svolta da un operatore o dal proprietario rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il proprietario adotti misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell’attività in questione finché il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora siano adottate tali misure, l’operatore o il proprietario lo comunichi all’autorità competente senza indugio e comunque entro 24 ore dall’adozione di tali misure.
10. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari adottino, se del caso, misure idonee per il ricorso a procedure o a mezzi tecnici adeguati al fine di promuovere l’affidabilità della raccolta e la registrazione dei dati pertinenti e impedire possibili manipolazioni.

Articolo 20
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell’Unione
1. Gli Stati membri obbligano le società registrate nel loro territorio che svolgono, esse stesse o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione come detentori di licenze o operatori a comunicare loro, su richiesta, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte.
2. Nella richiesta di una relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato precisa i dettagli
dell’informazione richiesta. Tali relazioni sono scambiate conformemente all’articolo 27, paragrafo 1. Gli Stati membri che non hanno né un’autorità competente né un punto di contatto presentano le relazioni ricevute alla Commissione.

Articolo 21
Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari osservino le misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere e), h) e i)
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari assicurino in un tempo ragionevole all’autorità competente e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione dell’autorità competente, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte dell’autorità competente, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare la presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente elabori piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla ge-stione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell’articolo 11. L’efficacia dei piani è rivista su base regolare e l’autorità competente adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.

Articolo 22
Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza
1. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente istituisca meccanismi:
a) per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte; e
b) per l’approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l’anonimato dei soggetti interessati.
2. Gli Stati membri obbligano gli operatori e i proprietari a comunicare informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al paragrafo 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti, e a provvedere affinché sia fatto riferimento alle segnalazioni confidenziali nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti.

CAPO V
TRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 23
Condivisione delle informazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori e i proprietari forniscano all’autorità competente almeno le informazioni di cui all’allegato IX.
2. La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 24
Trasparenza
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all’allegato IX.
2. La Commissione stabilisce, tramite un atto di esecuzione, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 37, paragrafo 2. Il formato di pubblicazione comune permette la comparazione affidabile delle pratiche nazionali a norma del presente articolo e dell’articolo 25.

Articolo 25
Relazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all’allegato IX, punto 3.
2. Gli Stati membri designano un’autorità responsabile per lo scambio di informazioni a norma dell’articolo 23 e per la pubblicazione delle stesse a norma dell’articolo 24.
3. La Commissione pubblica una relazione annuale in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 26
Indagini a seguito di un incidente grave
1. Gli Stati membri avviano indagini approfondite in relazione a incidenti gravi verificatisi nella loro giurisdizione.
2. Alla conclusione delle indagini o, se del caso, del procedimento legale è messa a disposizione della Commissione una
sintesi dei risultati di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri rendono pubblica una versione non riservata dei risultati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito delle indagini a norma del paragrafo 1, l’autorità competente attui tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell’ambito dei suoi poteri.

CAPO VI
COOPERAZIONE

Articolo 27
Cooperazione tra Stati membri
1. Ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l’altro attraverso il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull’applicazione del pertinente diritto nazionale e dell’Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.
Per gli Stati membri senza attività in mare nel settore degli idrocarburi sotto la loro giurisdizione, le informazioni di cui al primo comma sono ricevute dai punti di contatto designati a norma dell’articolo 32, paragrafo 1.
2. Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del paragrafo 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all’interno dell’Unione, nonché, se del caso, all’esterno dell’Unione.
3. Ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente partecipi alla definizione di priorità comuni chiare per l’elaborazione e l’aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l’attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
4. Entro il 19 luglio 2014 la Commissione presenta agli Stati membri una relazione sull’adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali per la conformità alle funzioni di regolamentazione in forza della presente direttiva, che comprendono, se necessario, proposte per assicurare che tutti gli Stati membri abbiano accesso a risorse adeguate in termini di esperti.
5. Entro il 19 luglio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all’accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtù dell’articolo 8, paragrafo 6.

CAPO VII
PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

Articolo 28
Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani interni di risposta alle emergenze che devono essere predisposti dall’operatore o dal proprietario in conformità dell’articolo 14 e presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), siano:
a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenti un rischio immediato di incidente grave; e
b) in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario facciano in modo che l’accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze siano disponibili in ogni momento e li mettano a disposizione delle autorità responsabili dell’esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze dello Stato membro in cui si applica il piano esterno di risposta alle emergenze.
3. Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell’allegato I, parte 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11. Tali aggiornamenti sono presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e comunicati all’autorità pertinente o alle autorità responsabili per la preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze per la zona interessata.
4. Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell’impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.

Articolo 29
Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze
1. Gli Stati membri predispongono piani esterni di risposta alle emergenze che coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate nell’ambito della loro giurisdizione. Gli Stati membri specificano il ruolo e gli obblighi finanziari di licenziatari e operatori nei piani di risposta esterna all’emergenza.
2. I piani esterni di risposta alle emergenze sono predisposti dallo Stato membro in collaborazione con gli operatori e proprietari interessati e, se del caso, con i licenziatari e l’autorità
competente e tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell’area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.
3. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità dell’allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Nel rendere disponibili i rispettivi piani esterni di risposta alle emergenze, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non ledano gli interessi economici degli Stati membri o la sicurezza personale e il benessere di funzionari degli Stati membri.
4. Gli Stati membri adottano misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d’intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano l’industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto che siano compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica.
5. Gli Stati membri tengono un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all’allegato VIII, punto 1. Tale registro è a disposizione di altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi.
6. Gli Stati membri garantiscono che operatori e proprietari verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con le pertinenti autorità degli Stati membri.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o, se del caso, i punti di contatto elaborino scenari per la cooperazione nelle emergenze. Se necessario, tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.

Articolo 30
Risposta alle emergenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o, se del caso, il proprietario comunichino senza indugio alle autorità competenti un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l’origine, i possibili effetti sull’ambiente e le potenziali conseguenze gravi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché in caso di incidente grave l’operatore o il proprietario adottino tutte le misure adeguate per prevenirne l’aggravarsi e limitarne le conseguenze. Le competenti autorità degli Stati membri possono assistere l’operatore o il proprietario, anche con la fornitura di ulteriori risorse.
3. Nel corso della risposta di emergenza, lo Stato membro raccoglie le informazioni necessarie per l’indagine approfondita di cui all’articolo 26, paragrafo 1.

CAPO VIII
EFFETTI TRANSFRONT AI.IF.RI

Articolo 31
Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1. Qualora uno Stato membro ritenga probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che devono avvenire nell’ambito della sua giurisdizione possa avere gravi ripercussioni sull’ambiente in un altro Stato membro, trasmette, prima dell’inizio delle operazioni, le informazioni pertinenti allo Stato membro potenzialmente interessato e si adopera, congiuntamente con tale Stato membro, per adottare misure atte a prevenire danni.
Gli Stati membri che ritengono di essere potenzialmente interessati possono sempre chiedere allo Stato membro nell’ambito della cui giurisdizione deve svolgersi l’operazione in mare nel settore degli idrocarburi che tutte le informazioni pertinenti siano loro trasmesse. Tali Stati membri possono valutare congiuntamente l’efficacia delle misure fatte salve le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente per l’operazione interessata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. I grandi rischi individuati a norma del paragrafo 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un’efficace risposta congiunta a un incidente grave.
3. Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, gli Stati membri, su una base di reciprocità, rendono disponibili le informazioni ai paesi terzi.
4. Gli Stati membri coordinano tra loro le misure relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell’Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi.
5. Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell’Unione e, su una base di reciprocità, i paesi terzi potenzialmente interessati. La Commissione può contribuire alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri.
6. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione tale situazione si verifichi ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati
membri o paesi terzi che possono essere interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un’efficace risposta all’emergenza.

Articolo 32
Preparazione e risposta alle emergenze transfrontaliere di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività in mare nel settore degli idrocarburi
1. Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi designano un punto di contatto per lo scambio di informazioni con Stati membri limitrofi interessati.
2. Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi applicano l’articolo 29, paragrafi 4 e 7, per assicurare un’adeguata capacità di risposta nel caso siano interessati da un incidente grave.
3. Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi coordinano con altri Stati membri interessati i loro piani nazionali di emergenza per l’ambiente marino nella misura necessaria per assicurare la risposta più efficace possibile a un incidente grave.
4. Uno Stato membro nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività in mare nel settore degli idrocarburi e che è interessato da un incidente grave:
a) adotta tutte le misure idonee, conformemente al piano nazionale di emergenza di cui al paragrafo 3;
b) provvede affinché tutte le informazioni che sono soggette al suo controllo e disponibili nell’ambito della sua giurisdizione e che possono essere rilevanti al fine di un’indagine esauriente sull’incidente grave siano, su richiesta, fornite o rese accessibili allo Stato membro che svolge le indagini di cui all’articolo 26.

Articolo 33
Approccio coordinato alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a livello internazionale
1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e fatti salvi i pertinenti accordi internazionali, promuove la cooperazione con i paesi terzi che svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati membri.
2. La Commissione facilita lo scambio di informazioni tra Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e paesi terzi limitrofi nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni analoghe onde promuovere misure di prevenzione e piani di emergenza regionali.
3. La Commissione promuove standard elevati di sicurezza per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a livello internazionale presso consessi globali e regionali pertinenti, compresi quelli relativi alle acque artiche.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 19 luglio 2015 e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.

Articolo 35
Poteri delegati della Commissione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per adeguare gli allegati I, II, VI e VII al fine di includervi informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi di cui alla presente direttiva.

Articolo 36
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38
Modifica della direttiva 2004/35/CE
1. All’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) “danno alle acque”, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo su:
i) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure
ii) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro il 19 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 39
Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio
1. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di strumenti di garanzia finanziaria e sulla gestione delle domande di risarcimento, corredata, se del caso, di proposte.
2. La Commissione presenta, entro il 19 luglio 2015, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua valutazione dell’efficacia dei regimi di responsabilità nell’Unione in relazione ai danni causati dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale relazione comprende una valutazione dell’opportunità dell’estensione delle disposizioni in materia di responsabilità. Essa è corredata, se del caso, di proposte.
3. La Commissione esamina l’opportunità di far rientrare taluni comportamenti che determinano un incidente grave nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (‘). Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta una relazione sui suoi risultati al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola se del caso di proposte legislative, fatta salva la messa a disposizione di informazioni adeguate da parte degli Stati membri.

Articolo 40
Relazione e revisione
1. Entro il 19 luglio 2019 la Commissione valuta, tenendo debitamente conto degli sforzi e delle esperienze delle autorità competenti, l’esperienza dell’attuazione della presente direttiva.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale valutazione. Detta relazione include eventuali proposte opportune di modifica della presente direttiva.

Articolo 41
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2015.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri costieri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che non prevedono di rilasciare licenze per siffatte operazioni ne informano la Commissione e sono obbligati a mettere in vigore, entro il 19 luglio 2015, solo le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza agli articoli 20, 32 e 34. Tali Stati membri non possono rilasciare licenze per siffatte operazioni prima di aver recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e di averne informato la Commis-sione.
4. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri senza sbocco sul mare hanno l’obbligo di mettere in vigore, entro il 19 luglio 2015, solo le misure necessarie ad assicurare l’ottemperanza all’articolo 20.
5. Se in data 18 luglio 2013 nessuna impresa che svolge operazioni contemplate dall’articolo 20 è registrata in uno Stato membro che rientra nell’ambito di applicazione dei paragrafi 3 o 4, tale Stato membro è obbligato a mettere in vigore solo le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza all’articolo 20 a decorrere da dodici mesi dopo un’eventuale registrazione successiva di tale impresa in tale Stato membro o entro il 19 luglio 2015, se successivo.

Articolo 42
Disposizioni transitorie
1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’articolo 41 entro il 19 luglio 2016.
2. In relazione agli impianti esistenti, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’articolo 41 dalla data della prevista revisione regolamentare della documentazione della valutazione del rischio ed entro il 19 luglio 2018.

Articolo 43
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 44
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo: Il presidente M. SCHULZ
Per il Consiglio: Il presidente L. CREIGHTON

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ALLEGATO I
Informazioni da inserire nei documenti presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 11

1. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI PROGETTAZIONE O TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
La comunicazione di progettazione e di trasferimento di un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere c) e j), contiene almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell’operatore dell’impianto;
2) una descrizione del processo di progettazione per quanto concerne le operazioni e i sistemi di produzione, dall’ideazione iniziale al progetto proposto o alla scelta di un impianto esistente, le norme pertinenti utilizzate e le concezioni di progettazione incluse nel processo;
3) una descrizione del concetto di progettazione selezionato in relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e la sua ubicazione, nonché le caratteristiche primarie di controllo del rischio;
4) una dimostrazione del fatto che il concetto di progettazione contribuisce a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile;
5) una descrizione dell’impianto e delle condizioni nell’ubicazione prevista;
6) una descrizione delle eventuali limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all’ambiente marino come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;
7) una descrizione dei tipi di operazioni soggette a grandi rischi da effettuarsi;
8) una descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente mediante il quale le misure previste per il controllo dei grandi rischi di incidente devono essere mantenute in buona efficienza;
9) una descrizione dei sistemi di verifica indipendente e un elenco iniziale degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente e relativo rendimento richiesto;
10) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell’utilizzo in un diverso processo produttivo, la prova della sua idoneità a tale processo produttivo;
11) nel caso in cui un impianto non destinato alla produzione debba essere convertito ai fini dell’utilizzo come impianto di produzione, una motivazione comprovante la sua idoneità a tale conversione.

2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere predisposta a norma dell’articolo 12 e presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), contiene almeno le seguenti informazioni:
1) una descrizione del modo in cui si è tenuto conto della risposta dell’autorità competente alla comunicazione di progettazione;
2) nome e indirizzo dell’operatore dell’impianto;
3) una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
4) una descrizione dell’impianto e di eventuali connessioni con altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi;
5) la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verifichino, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell’efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;
6) una descrizione dei tipi di operazioni che presentano un potenziale di grande rischio e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull’impianto in un dato momento;
7) una descrizione delle attrezzature e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell’ambiente da un incidente grave in fase iniziale;
8) una descrizione delle misure per proteggere le persone nell’impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonché sulle misure di manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare l’impianto e l’ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
9) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell’impianto;
10) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente dell’operatore, inerenti all’impianto di produzione;
11) un piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione;
12) una descrizione del sistema di verifica indipendente;
13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
14) le informazioni relative alle altre prescrizioni della presente direttiva, ottenute in applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli incidenti gravi di cui alla direttiva 92/91 /CEE;
15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall’impianto, qualsiasi informazione, ottenuta conformemente alla direttiva 2011/92/UE, concernente la prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all’ambiente, per quanto riguarda altre prescrizioni a norma della presente direttiva;
16) una valutazione dei potenziali effetti sull’ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.

3. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE
Le relazioni sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione che deve essere predisposta a norma
dell’articolo 13 e presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), contengono almeno le seguenti
informazioni:
1) nome e indirizzo del proprietario;
2) una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
3) una descrizione dell’impianto e, in caso di impianto mobile, una descrizione dei mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi diversi e del suo sistema di stazionamento;
4) una descrizione dei tipi di operazione che presentano un potenziale di grande rischio che l’impianto è in grado di eseguire e del numero massimo di persone che possono trovarsi sull’impianto in un dato momento;
5) la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verifichino, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell’efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;
6) una descrizione dell’impianto e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell’ambiente da un incidente grave;
7) una descrizione delle misure per proteggere le persone sull’impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonché delle misure di manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni all’impianto e all’ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
8) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell’impianto;
9) la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati per tutte le operazioni che l’impianto è in grado di eseguire, e che il rischio di un incidente grave sia stato ridotto a un livello accettabile;
10) una descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all’ambiente marino come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;
11) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente che siano pertinenti all’impianto non destinato alla produzione;
12) un piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione;
13) una descrizione del sistema di verifica indipendente;
14) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall’impianto, qualsiasi informazione, ottenuta a norma della direttiva 2011/92/UE, concernente la prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all’ambiente, per quanto riguarda altre prescrizioni a norma della presente direttiva;
16) una valutazione dei potenziali effetti sull’ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.

4. INFORMAZIONI DA PRESENTARE NELLA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI POZZO
Le comunicazioni di operazioni di pozzo che devono essere predisposte a norma dell’articolo 15 e presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), contengono almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell’operatore del pozzo;
2) il nome dell’impianto che sarà utilizzato e il nome e l’indirizzo del proprietario o, in caso di impianto di produzione, del contraente incaricato che svolge attività di trivellazione;
3) informazioni dettagliate che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti e infrastrutture a esso collegati;
4) informazioni sul programma di lavoro del pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di perforazione e cemento ecc.), controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni delle operazioni sicure in linea con la gestione del rischio;
5) in caso di pozzo già esistente, informazioni relative alla sua storia e alle sue condizioni;
6) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nell’attuale relazione sui grandi rischi per l’impianto;
7) una valutazione del rischio che contenga una descrizione:
a) dei rischi particolari associati all’operazione di pozzo, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o in materia di fondali marini per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni;
b) dei pericoli relativi al sottosuolo;
c) di tutte le operazioni di superficie o sottomarine che introducano potenziali grandi rischi simultanei;
d) di misure di controllo adeguate;
8) una descrizione della configurazione del pozzo al termine delle operazioni, vale a dire se sarà abbandonato permanentemente o temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature di produzione per l’uso futuro;
9) in caso di modifica di una comunicazione di operazioni di pozzo presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa;
10) nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo o procedere alla sua manutenzione per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:
a) una descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni e modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all’ambiente marino, come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;
b) una descrizione delle condizioni ambientali prese in considerazione nell’ambito del piano interno di risposta alle emergenze dell’impianto;
c) una descrizione dei sistemi di risposta in caso di emergenza, compresi i sistemi di risposta in caso di incidente ambientale non descritti nella relazione sui grandi rischi; e
d) una descrizione del modo in cui devono essere coordinati i sistemi di gestione dell’operatore del pozzo e del proprietario al fine di garantire in qualsiasi momento il controllo efficace dei grandi rischi;
11) una relazione contenente i risultati del controllo indipendente dei pozzi, corredato di una dichiarazione dell’operatore secondo cui, dopo aver esaminato la relazione e i risultati del controllo indipendente effettuato dal verificatore indipendente, la gestione del rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del controllo è adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste;
12) le informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui alla direttiva 92/91/CEE;
13) riguardo alle operazioni di pozzo da effettuare, qualsiasi informazione, ottenuta conformemente alla direttiva 2011/92/UE, concernente altre prescrizioni a norma della presente direttiva riguardanti la prevenzione di incidenti gravi che comportano danni all’ambiente significativi o gravi.

5. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI VERIFICA
Descrizioni che devono essere presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) in relazione ai sistemi d verifica indipendente che devono essere istituiti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, comprendono:
a) una dichiarazione dell’operatore o del proprietario rilasciata dopo aver esaminato la relazione del verificatore indipendente, secondo cui l’elenco degli elementi critici per la sicurezza e il programma di manutenzione degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno adeguati;
b) una descrizione del sistema di verifica che comprenda la selezione dei verificatori indipendenti e i mezzi per verificare che gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente e qualsiasi impianto incluso nel sistema rimangano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione;
c) una descrizione dei mezzi di verifica di cui alla lettera b), comprendente informazioni dettagliate relative ai principi che saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni nel quadro del sistema di verifica e per far sì che tale sistema sia riesaminato periodicamente durante l’intero ciclo di vita dell’impianto, ivi compresi:
i) gli esami e le prove degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente da parte di verificatori indipendenti e competenti;
ii) la verifica della progettazione, degli standard, della certificazione o di un altro sistema di attestazione della conformità degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente;
iii) l’esame delle attività in corso;
iv) la comunicazione di eventuali casi di non conformità;
v) le azioni correttive da parte dell’operatore o del proprietario.

6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO
Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali all’impianto di cui all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafo 4, la relazione sui gradi rischi modificata contenente le modifiche sostanziali che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), contiene almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell’operatore o del proprietario;
2) una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta;
3) dettagli sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano interno di risposta alle emergenze per l’impianto e per dimostrare che la probabilità di grandi rischi è ridotta a un livello accettabile;
4) in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:
a) i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel caso di pozzi collegati all’impianto, la sigillatura permanente dei pozzi dall’impianto e dall’ambiente;
b) una descrizione vertente sui grandi rischi per i lavoratori e l’ambiente connessi alla dismissione dell’impianto, sulla popolazione totale esposta e sulle misure di controllo del rischio;
c) i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire l’evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonché la manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare un grave incidente ambientale.

7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI COMBINATE
Le comunicazioni di operazioni combinate da predisporre a norma dell’articolo 16 e presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), contengono almeno le seguenti informazioni:
1) il nome e l’indirizzo dell’operatore che presenta la comunicazione;
2) nel caso in cui altri operatori o proprietari siano coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonché la conferma che essi concordano con il contenuto della comunicazione;
3) una descrizione, sotto forma di documento ricapitolativo autorizzato da tutte le parti in questione, delle modalità di coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell’operazione combinata, al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di incidente grave;
4) una descrizione di impianti o attrezzature da utilizzare per le operazioni combinate, ma non descritti nell’attuale relazione sui grandi rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate;
5) una sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori e proprietari coinvolti nelle operazioni combinate, che comprenda:
a) una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante l’operazione combinata che hanno il potenziale di causare un incidente grave nell’impianto o in relazione allo stesso;
b) una descrizione di eventuali misure di controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;
6) una descrizione dell’operazione combinata e un programma di lavoro.

8. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA LA POLITICA AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI
La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi da predisporre a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, e presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), comprende, a mero titolo esemplificativo:
1) la responsabilità a livello di consiglio di amministrazione di assicurare su base continuativa che la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi sia adeguata, attuata e in funzione come previsto;
2) misure per costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un’elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo;
3) la portata e intensità delle verifiche dei processi;
4) misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati;
5) la valutazione dei mezzi e degli obiettivi dell’impresa;
6) misure intese al mantenimento di standard di sicurezza e protezione dell’ambiente come valore aziendale fondamentale;
7) sistemi formali di comando e controllo che includano i membri del consiglio di amministrazione e l’alta dirigenza dell’impresa;
8) l’approccio in materia di competenza a tutti i livelli dell’azienda;
9) la misura in cui i punti da 1) a 8) sono applicati nelle operazioni in mare dell’azienda nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell’Unione.

9. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
Il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente da predisporre a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, e presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), contiene, a mero titolo esemplificativo:
1) la struttura organizzativa e ruoli e responsabilità del personale;
2) l’individuazione e la valutazione dei grandi rischi, nonché la loro probabilità e le potenziali conseguenze;
3) l’integrazione dell’impatto ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi contenute nella relazione sui grandi rischi;
4) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;
5) la gestione dei cambiamenti;
6) i piani e gli interventi di emergenza;
7) la limitazione dei danni ambientali;
8) il monitoraggio delle prestazioni;
9) le modalità di audit e riesame; e
10) le misure per la partecipazione a consultazioni tripartite e modalità per l’attuazione degli interventi che ne scaturiscono.

10. INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL PIANO INTERNO DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE
I piani interni di risposta alle emergenze da predisporre a norma dell’articolo 14, e presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), comprendono, a mero titolo esemplificativo:
1) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di risposta alle emergenze e della persona che dirige la risposta all’emergenza interna;
2) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con la o le autorità responsabili del piano esterno di risposta alle emergenze;
3) una descrizione di tutte le condizioni o tutti gli eventi prevedibili che possono causare un incidente grave, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale è allegato il piano;
4) una descrizione delle azioni che saranno intraprese per controllare le condizioni o gli eventi che potrebbero causare un incidente grave e per limitarne le conseguenze;
5) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili, comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite;
6) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti sull’impianto e per l’ambiente, compresi le modalità di allarme e i comportamenti che le persone devono osservare al momento dell’allarme;
7) in caso di operazioni combinate, le misure per coordinare l’abbandono, l’evacuazione e il soccorso tra gli impianti interessati, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano sugli impianti durante un incidente grave;
8) una stima dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da considerare nell’analisi dell’intervento figurano:
i) fattori meteorologici, tra cui vento, visibilità, precipitazioni e temperatura;
ii) situazione del mare, maree e correnti marine;
iii) presenza di ghiaccio e detriti;
iv) ore di luce solare; nonché
v) altre condizioni ambientali note suscettibili di influire sull’efficienza delle attrezzature di intervento o sull’efficacia generale di un intervento di risposta all’emergenza;
9) le disposizioni per avvisare tempestivamente dell’incidente grave l’autorità o le autorità incaricate di attivare il piano esterno di risposta alle emergenze, il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate non appena esse divengono disponibili;
10) le misure adottate per formare il personale alle mansioni che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con i soccorritori esterni;
11) le misure per coordinare la risposta di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna;
12) prove di valutazioni precedenti su qualsiasi sostanza chimica utilizzata come disperdente, effettuate per minimizzare le conseguenze sulla salute pubblica e ulteriori danni ambientali.

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ALLEGATO II
Relazioni sulle operazioni di pozzo da presentare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4
Le relazioni da presentare all’autorità competente a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, contengono almeno i seguenti dati:
1) nome e indirizzo dell’operatore del pozzo;
2) la denominazione dell’impianto e il nome e l’indirizzo dell’operatore o del proprietario;
3) dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti o infrastrutture a esso collegati;
4) una sintesi delle attività svolte a partire dall’inizio delle operazioni o dalla relazione precedente;
5) il diametro e le profondità verticali effettive e misurate di:
a) qualsiasi foro di perforazione e
b) qualsiasi tubo di rivestimento installato;
6) la densità del fluido di perforazione al momento della stesura della relazione; e
7) nel caso di operazioni relative a un pozzo esistente, il suo stato operativo attuale.

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ALLEGATO III
Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento dell’autorità competente conformemente agli
articoli 8 e 9

1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI STATI MEMBRI
1) Ai fini della nomina di un’autorità competente per i compiti di cui all’articolo 8, gli Stati membri provvedono,
come minimo, a quanto segue:
a) definire modalità organizzative che consentano di assolvere in modo efficace a tutti i compiti assegnati dalla presente direttiva all’autorità competente, incluse le modalità per la disciplinare in modo equo la sicurezza e la protezione ambientale;
b) redigere una dichiarazione strategica che descriva gli obiettivi di supervisione e di esecuzione della normativa e gli obblighi imposti all’autorità competente affinché consegua la trasparenza, la coerenza, la proporzionalità e l’obiettività nella sua regolamentazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
2) Gli Stati membri provvedono affinché le modalità di cui al punto 1 possano essere attuate con misure quali:
a) il finanziamento di sufficienti competenze specialistiche disponibili, internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i modi, che consentano all’autorità competente di procedere a controlli e indagini sulle operazioni, provvedere al rispetto delle norme e gestire le relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni;
b) in caso di dipendenza da fonti esterne di competenza, il finanziamento dell’elaborazione di adeguate linee guida scritte e meccanismi di sorveglianza al fine di mantenere l’uniformità di approccio e di garantire che l’autorità competente legalmente designata mantenga la piena responsabilità a norma della presente direttiva;
c) il finanziamento di attività essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie nonché spese di viaggio e diarie del personale dell’autorità competente per l’esercizio dei suoi compiti e per facilitare la collaborazione tra le autorità competenti a norma dell’articolo 27;
d) se del caso, l’obbligo per gli operatori o i proprietari di rimborsare all’autorità competente il costo per lo svolgimento dei suoi compiti a norma della presente direttiva;
e) il finanziamento e la promozione di ricerche conformi ai compiti dell’autorità competente a norma della presente direttiva;
f) finanziamenti per la redazione di relazioni da parte dell’autorità competente.

2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE
1) Al fine di esercitare efficacemente i suoi compiti a norma dell’articolo 9, l’autorità competente predispone:
a) una strategia scritta che descriva i suoi compiti, le sue priorità di azione, per esempio nella progettazione e nell’utilizzo degli impianti, nella gestione dell’integrità e nella preparazione e risposta alle emergenze, comprese le modalità organizzative;
b) procedure operative che descrivano il modo in cui essa effettua i controlli e provvede ad assolvere ai compiti previsti nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari, comprese le modalità di gestione, valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, le modalità per il trattamento delle comunicazioni di operazioni di pozzo e per la determinazione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una determinata attività;
c) procedure per lo svolgimento dei suoi compiti, fatte salve le altre responsabilità, per esempio le operazioni nel settore degli idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CEE;
d) qualora l’autorità competente sia costituita da più di un organismo, un accordo formale che stabilisca i meccanismi necessari per il funzionamento congiunto dell’autorità competente, compresi la supervisione, il monitoraggio e le revisioni da parte dell’alta dirigenza, le programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilità per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le indagini congiunte, le comunicazioni interne e le relazioni da pubblicare congiuntamente all’esterno.
2) Le procedure dettagliate per la valutazione delle relazioni sui grandi rischi impongono all’operatore o al proprietario di fornire tutti gli elementi di fatto e altri particolari richiesti ai sensi della presente direttiva. Come minimo, l’autorità competente provvede affinché le prescrizioni relative agli elementi seguenti siano chiaramente indicate nelle linee guida destinate agli operatori o ai proprietari:
a) tutti i rischi prevedibili in grado di causare un incidente grave, anche per l’ambiente, sono stati individuati e valutati così come sono state individuate le misure atte a controllarli, compresi gli interventi di emergenza;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente è descritto in modo adeguato per provare il rispetto della presente direttiva;
c) provvedimenti adeguati sono stati delineati ai fini di una verifica indipendente e di un audit da parte dell’operatore o del proprietario.
3) Nel procedere a una valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi, l’autorità competente assicura che:
a) siano forniti tutti gli elementi di fatto;
b) l’operatore o il proprietario abbia identificato tutti i rischi di incidenti gravi ragionevolmente prevedibili che riguardano l’impianto e le sue funzioni, unitamente ai potenziali eventi scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione adottati per la gestione del rischio di incidenti gravi siano chiaramente spiegati, compresi i fattori di incertezza nell’analisi;
c) la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell’impianto e abbia anticipato tutte le situazioni prevedibili tra cui:
i) il modo in cui le decisioni di progettazione descritte nella comunicazione di progettazione hanno tenuto conto della gestione del rischio in modo da garantire l’integrazione dei principi di sicurezza e ambientali intrinseci;
ii) il modo in cui le operazioni di pozzo sono condotte dall’impianto durante la fase operativa;
iii) il modo in cui le operazioni di pozzo sono effettuate e sospese temporaneamente prima che la produzione sia avviata da un impianto di produzione;
iv) il modo in cui si intendono realizzare operazioni combinate con altri impianti;
v) il modo in cui sarà effettuata la dismissione dell’impianto;
d) il modo in cui si intendono attuare, se necessario, le misure di riduzione del rischio individuate nell’ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un livello accettabile;
e) l’eventualità che, nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli di rischio accettabili, l’operatore o il proprietario abbia chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche in materia e del giudizio fondato su solidi principi di ingegneria, sulle migliori pratiche di gestione e su principi di gestione organizzativa e delle risorse umane;
f) l’eventualità che le misure e le modalità per individuare e rispondere in modo rapido ed efficace a una situazione di emergenza siano chiaramente identificate e giustificate;
g) il modo in cui le modalità di evacuazione e di salvataggio e le misure per limitare l’aggravarsi dell’emergenza e ridurne l’impatto sull’ambiente sono integrate in modo logico e sistematico, tenendo conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite;
h) il modo in cui gli obblighi sono integrati nei piani interni di risposta alle emergenze e l’eventualità che una copia o un’adeguata descrizione del piano di risposta interno siano state trasmesse all’autorità competente;
i) l’eventualità che il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente descritto nella relazione sui grandi rischi sia sufficiente a garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell’impianto, garantisca il rispetto di tutte le pertinenti norme di legge e preveda un audit e l’attuazione delle raccomandazioni che ne risultano;
j) l’eventualità che il sistema di verifica indipendente sia spiegato con chiarezza.

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ALLEGATO IV
Disposizioni degli operatori e dei proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all’articolo 19
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari:
a) prestino particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l’obiettivo di raggiungere il livello richiesto di sicurezza e di integrità dell’ambiente;
b) adottino misure atte a garantire, entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile, che non vi siano fughe di sostanze pericolose dalle condutture, dalle navi e dai sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori e i proprietari garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere di contenimento non possano dar luogo a un incidente grave;
c) preparino un inventario delle attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprietà, l’ubicazione, il trasporto verso l’impianto e l’utilizzo presso lo stesso, nonché i dati su tutte le entità competenti per quanto riguarda l’attuazione del piano di emergenza interno. L’inventario individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;
d) si assicurino di disporre di un quadro adeguato per il monitoraggio della conformità con tutte le pertinenti disposizioni di legge, integrando i propri obblighi legali relativi al controllo dei grandi rischi e alla protezione ambientale nelle proprie procedure operative standard; e
e) prestino particolare attenzione a costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un’elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo, anche riguardo alla garanzia della cooperazione dei lavoratori attraverso, tra l’altro:
i) un impegno manifesto in consultazioni tripartite e nelle azioni che ne derivano;
ii) l’incoraggiamento e l’incentivazione della comunicazione di incidenti e quasi incidenti;
iii) una cooperazione efficace con i rappresentanti eletti per la sicurezza;
iv) la protezione degli informatori.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori del settore collaborino con le autorità competenti per stabilire e attuare un piano di priorità per lo sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducano alle migliori pratiche nella prevenzione degli incidenti gravi e nella limitazione delle conseguenze di questi ultimi nel caso in cui si verifichino comunque.

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ALLEGATO V
Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto indipendente di cui
all’articolo 17, paragrafo 3
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il proprietario assicurino il pieno soddisfacimento dei seguenti requisiti per quanto riguarda l’indipendenza del verificatore dall’operatore e dal proprietario:
a) le mansioni non comportino al verificatore indipendente di considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la sicurezza e l’ambiente di un impianto o di un pozzo o di un progetto di pozzo nel quale il verificatore sia stato coinvolto prima dell’attività di verifica o nei casi in cui la sua obiettività potrebbe essere compromessa;
b) il verificatore sia sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale ha o ha avuto una qualsivoglia responsabilità su un qualsiasi aspetto di un componente oggetto del sistema indipendente o di esame del pozzo in modo tale da garantire l’obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all’interno del sistema di verifica indipendente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il proprietario garantiscano che il verificatore indipendente sia in grado di assicurare che, nei riguardi del sistema di verifica indipendente, relativa a un impianto o a un pozzo, siano pienamente soddisfatti i seguenti requisiti:
a) il verificatore indipendente abbia adeguata competenza tecnica, ivi inclusa, ove necessario, personale in consistenza adeguata e con sufficiente e qualificata esperienza;
b) mansioni, all’interno del sistema di verifica indipendente, che siano opportunamente assegnate da parte del verificatore indipendente a personale qualificato per la loro esecuzione;
c) siano poste in essere disposizioni adeguate in merito al flusso di informazioni fra l’operatore o il proprietario e il verificatore indipendente;
d) il verificatore indipendente sia dotato di sufficiente autorità affinché possa svolgere le proprie funzioni in modo efficace.
3. Le modifiche sostanziali sono comunicate al verificatore indipendente per verifiche aggiuntive in ossequio a quanto previsto dal sistema di verifica indipendente, e i risultati di tali verifiche aggiuntive sono comunicati, su richiesta, all’autorità competente.

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ALLEGATO VI
Informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e autorità competenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 7
Gli aspetti da prendere in considerazione nella definizione delle priorità per lo sviluppo di norme e linee guida riguardano la concreta attuazione della prevenzione degli incidenti gravi e la limitazione delle loro conseguenze. Tali aspetti comprendono:
a) il miglioramento dell’integrità dei pozzi, delle apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonché il monitoraggio della loro efficacia;
b) il miglioramento del contenimento primario;
c) il miglioramento del contenimento secondario che limiti l’aggravarsi di un incidente grave in fase iniziale, compreso il blow-out di pozzi petroliferi;
d) processi decisionali affidabili;
e) la gestione e supervisione delle operazioni soggette a grandi rischi;
f) la competenza dei titolari di posti chiave;
g) la gestione efficace del rischio;
h) la valutazione di affidabilità dei sistemi critici per la sicurezza e l’ambiente;
i) indicatori chiave di prestazione;
j) l’integrazione efficace dei sistemi di gestione della sicurezza e ambientale tra diversi operatori e i proprietari e altre entità coinvolte in operazioni nel settore degli idrocarburi.

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ALLEGATO VII
Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29
I piani esterni di risposta alle emergenze predisposti a norma dell’articolo 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo:
a) nomi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all’emergenza;
b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente di incidenti gravi e relative procedure di allarme ed emergenza;
c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare il piano esterno di risposta alle emergenze;
d) disposizioni per fornire assistenza alla risposta interna all’emergenza;
e) una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna all’emergenza;
f) disposizioni per fornire a persone e organizzazioni potenzialmente coinvolte nell’incidente grave informazioni adeguate e consigli sullo stesso;
g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione in caso di un incidente grave suscettibile di avere conseguenze transfrontaliere;
h) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.

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ALLEGATO VIII
Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29
1. La o le autorità responsabili del coordinamento della risposta alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi:
a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprietà, l’ubicazione e i mezzi di trasporto verso il sito dell’incidente grave e la modalità di utilizzo presso lo stesso;
b) una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;
c) un inventario delle attrezzature di proprietà degli operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso di emergenza;
d) una descrizione delle misure di carattere generale di risposta agli incidenti gravi, comprese le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nonché gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi;
e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e le procedure siano disponibili e aggiornati e che vi sia sufficiente disponibilità di membri del personale qualificati in ogni momento;
f) prove di precedenti valutazioni ambientali e sanitarie di qualsiasi sostanza chimica da utilizzare come disperdente.
2. I piani esterni di risposta alle emergenze spiegano chiaramente il ruolo delle autorità, dei soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la cooperazione sia assicurata nella risposta agli incidenti gravi.
3. Gli accordi prevedono disposizioni da adottare per rispondere a un incidente grave che superi potenzialmente le capacità di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:
a) la condivisione di piani esterni di risposta alle emergenze con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;
b) la compilazione di inventari a livello transfrontaliero dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprietà degli operatori del settore sia di proprietà pubblica nonché di tutti gli adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;
c) procedure per attivare il meccanismo di protezione civile dell’Unione;
d) l’organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze.

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ALLEGATO IX
Condivisione di informazioni e trasparenza
1. Il formato comune per la presentazione dei dati relativi agli indicatori dei grandi rischi deve consentire di confrontare le informazioni provenienti dalle autorità competenti e di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori e dai proprietari.
2. Le informazioni che l’autorità competente e gli operatori e i proprietari devono condividere riguardano tra l’altro:
a) l’emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate;
b) la perdita di controllo dei pozzi che richieda l’attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto della barriera di un pozzo che richieda la sua sostituzione o riparazione;
c) il guasto di un elemento critico per la sicurezza e l’ambiente;
d) la significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un’esplosione, o perdita della stazionarietà in relazione a un impianto mobile;
e) imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto in mare;
f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull’impianto in mare o nelle sue vicinanze;
g) tutti gli incidenti fatali;
h) tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente;
i) le evacuazioni di personale;
j) un incidente ambientale grave.
3. Le relazioni annuali che gli Stati membri devono presentare a norma dell’articolo 25 contengono almeno le informazioni seguenti:
a) numero, età e ubicazione degli impianti;
b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;
c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune di notifica di cui all’articolo 23;
d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare;
e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano.
4. Le informazioni di cui al punto 2 sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non sono ambigue. Le informazioni e i dati forniti sono tali da permettere, all’interno dello Stato membro, il confronto delle prestazioni di singoli operatori e proprietari e, tra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
5. Le informazioni raccolte e compilate di cui al punto 2 consentono agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi in caso di potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche e consentono loro di adottare azioni preventive. Le informazioni dimostrano inoltre l’efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e per ridurre al minimo i rischi per l’ambiente.
6. Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 24, si predispone un formato semplificato che faciliti la pubblicazione dei dati pertinenti a norma del punto 2 del presente allegato e la preparazione delle relazioni a norma dell’articolo 25 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifichi il confronto transfrontaliero dei dati.

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DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione si rammarica del fatto che a norma dei paragrafi 3 e 5 dell’articolo 41 alcuni Stati membri siano parzialmente esonerati dall’obbligo di recepire la direttiva e ritiene che tali deroghe non debbano costituire un precedente per non compromettere l’integrità del diritto dell’UE.
2. La Commissione prende atto del fatto che gli Stati membri possano avvalersi della possibilità di non recepire l’articolo 20 della direttiva e di non applicarlo se attualmente nelle rispettive giurisdizioni non sono registrate imprese che svolgono operazioni offshore al di fuori del territorio dell’Unione.
Al fine di garantire un’efficace attuazione della direttiva in oggetto, la Commissione fa notare che spetta a tali Stati membri garantire che le imprese già registrate nel loro territorio non aggirino gli obiettivi della direttiva estendendo la loro attività economica alle operazioni offshore senza notificarlo alle autorità nazionali competenti affinché queste ultime possano intraprendere i passi necessari per garantire la piena applicazione dell’articolo 20.
La Commissione adotterà tutti i provvedimenti necessari per contrastare ogni tipo di elusione di cui verrà a conoscenza.