Decreto Ministeriale 15 febbraio 2019

Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.57 del 8 marzo 2019

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e con

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

 

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno»;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)»;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave»;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»;

Vista la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale – UNESCO, adottata durante la Conferenza generale dell’UNESCO nel 1972 a Parigi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

Visto il decreto ministeriale del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali del 12 luglio 1989, recante «Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico»;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Vista la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo – UNESCO del 2 novembre 2001, ratificata dall’Italia con legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, «Regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del mediterraneo nord-occidentale, del mar Ligure e del mar Tirreno»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

Visto il decreto legislativo 7 ottobre 2016, n. 201, recante «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, recante «Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2017, recante «Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017»;

Vista la Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti (Londra, 29 dicembre 1972), di cui alla legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati»;

Vista la Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall’inquinamento (Barcellona, 16 febbraio 1976), legge 25 gennaio 1979, n. 30, di «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976»;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 10 dicembre 1982), legge 2 dicembre 1994, n. 689 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994»;

Viste le Linee guida e le norme per la rimozione di impianti e strutture offshore nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva (IMO resolution A. 672 (16), adottata in data 19 ottobre 1989);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 recante «Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l’ambiente marino»;

Visto il decreto interministeriale del 10 novembre 2017, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata adottata la Strategia energetica nazionale 2017;

Visto il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia (2017-2022), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio 2017, ed i relativi Programmi di attuazione annuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, recante, «Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo»;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», che prevede, in particolare, all’art. 25, comma 6, che […] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali […];

Considerati gli impatti ambientali, come definiti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sociali ed economici delle attività connesse alla dismissione mineraria delle infrastrutture e dei pozzi di coltivazione di idrocarburi, e la necessità dell’individuazione di una idonea procedura per la valutazione degli impatti stessi e la successiva scelta fra le differenti opzioni disponibili per un eventuale riutilizzo delle stesse;

Considerato che l’attività di decommissioning italiana delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse è stata presentata anche nella I° riunione preparatoria della Ministeriale G7 Energia a presidenza canadese, a gennaio 2018, e che la stessa ha riscontrato notevole interesse;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, preliminarmente all’adozione definitiva del presente decreto, in linea con il più ampio quadro normativo, di livello comunitario, atto a garantire il diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, ha ritenuto utile svolgere una consultazione pubblica dall’11 gennaio al 31 gennaio 2018, acquisendo osservazioni da parte di operatori economici ed associazioni ambientaliste, che sono state di conseguenza considerate nella predisposizione del testo finale del presente decreto.

Ritenuto necessario fornire, ai sensi dell’art 25, comma 6 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, agli operatori ed alle amministrazioni competenti, con particolare riferimento alle piattaforme offshore ed alle infrastrutture connesse, una guida sulle procedure da seguire per la dismissione mineraria delle stesse;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome rilasciato in data 12 luglio 2018 rep. atti n. 127/CSR;

 

Decreta:

 

Art. 1

Approvazione delle Linee guida nazionali

  1. Sono approvate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.
  2. Le linee guida e i relativi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
  3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed acquista efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 15 febbraio 2019

 

Il Ministro dello sviluppo economico: DI MAIO

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: COSTA

Il Ministro dei beni e delle attività culturali: BONISOLI

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse

 

Art. 1.

Finalità

  1. Le presenti linee guida stabiliscono le procedure per la dismissione mineraria delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell’ambito delle concessioni minerarie disciplinate dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia marina, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione della direttiva 2008/56/CE.

 

Art. 2.

Definizioni

  1. Ai fini dell’applicazione delle presenti Linee guida, si intende per:
  2. Amministrazione competente: l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione del progetto di riutilizzo della piattaforma e/o infrastruttura connessa;
  3. Analisi multicriterio decisionale: analisi che tiene conto di più aspetti propri della rimozione di una piattaforma e delle infrastrutture connesse;
  4. BUIG: bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse, pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico;
  5. Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare: comitato istituito ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
  6. Concessione mineraria: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
  7. Condotte sottomarine (flowlines): tubazioni impiegate per il collegamento e il trasporto della produzione, sia essa prodotto dei singoli pozzi o proveniente da altre piattaforme/impianti a un collettore o a un centro di raccolta o di trattamento;
  8. DGSAIE: Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico;
  9. DGS-UNMIG: Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello sviluppo economico;
  10. Giacimento: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
  11. Infrastruttura connessa: impianti collegati alla piattaforma e utilizzati per consentire la produzione di idrocarburi ed il loro trasporto verso altri impianti;
  12. Relazione sui grandi rischi: relazione che l’operatore è tenuto a presentare ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
  13. Riutilizzo: utilizzo delle piattaforme o delle infrastrutture connesse per scopi alternativi a quello minerario;
  14. Sezione UNMIG: ufficio dirigenziale della DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico competente al rilascio dell’autorizzazione per la dismissione mineraria, nonché autorità di vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, competente in materia di gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;
  15. Sottostruttura: struttura di una piattaforma, fissata a fondo mare mediante pali;
  16. Sovrastruttura: struttura di una piattaforma costituita da uno o più ponti su cui sono montati gli impianti di processo, le apparecchiature, i moduli alloggio e gli uffici;
  17. Titolare della concessione: soggetto al quale è stata conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi;
  18. Pozzo sterile o esaurito: pozzo non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale.

 

Art. 3.

Ambito di applicazione

  1. Le presenti linee guida si applicano alle piattaforme di produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di transito ed infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell’ambito di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

 

Art. 4.

Chiusura mineraria dei pozzi

  1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunque non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve essere chiuso secondo la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.
  2. Nell’ambito delle operazioni di chiusura mineraria di cui al comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie e la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del fondo marino mediante taglio e recupero.
  3. L’abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture connesse è vietato.
  4. In deroga al comma 3, può essere autorizzato da parte dell’amministrazione competente un riutilizzo alternativo, quando siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all’art. 8, comma 2 e all’art. 11, commi 4, 5 e 6, o una rimozione parziale delle piattaforme o delle infrastrutture connesse.

 

Art. 5.

Elenco delle piattaforme in dismissione e suo aggiornamento

  1. Le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l’elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica descrittiva di cui all’art. 6 sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di sicurezza degli impianti fino alla chiusura.
  2. La DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, previo parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente, valuta se nell’elenco di cui al comma 1 sono inserite piattaforme e infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo.
  3. La DGS-UNMIG, acquisiti i pareri dei competenti uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attività culturali per gli aspetti di competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle presenti linee guida.
  4. Nell’elenco di cui al comma precedente, sono altresì indicate, ferme le valutazioni di competenza dei Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attività culturali, le piattaforme e le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma 2, possono essere riutilizzate.
  5. I pareri di cui al comma 3 devono essere resi alla DGS-UNMIG entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti.

 

Art. 6.

Relazione tecnica descrittiva

  1. Contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 5, comma 1, la società titolare della concessione mineraria nell’ambito della quale è installata la piattaforma o infrastruttura connessa da dismettere presenta documenti e disegni aggiornati utili ai fini della definizione degli interventi (pesi, layout, disegni as-built, etc.) e delle loro condizioni di sicurezza che garantiscano dall’inquinamento, i risultati delle ispezioni di superficie e subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello stato attuale degli impianti e delle strutture (condizioni strutturali della sovrastruttura e delle strutture immerse), documentazione fotografica e una compiuta descrizione dell’aggiornato quadro ambientale, comprensivo degli aspetti pertinenti il paesaggio ed il patrimonio culturale, entro il quale si collocano la stessa piattaforma e le infrastrutture connesse.

 

Art. 7.

Obblighi del titolare

  1. Dalla data della comunicazione di cui all’art. 5, comma 1, il titolare della concessione mineraria nell’ambito della quale sono ubicate la piattaforma e le infrastrutture connesse in dismissione è tenuto a non variarne lo stato e ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e, nei tempi previsti, i lavori di chiusura mineraria autorizzati.
  2. L’ingegnere capo della sezione UNMIG competente verifica lo stato degli impianti e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari entro un termine massimo di novanta giorni.

 

Titolo II

DISMISSIONE MINERARIA DELLA PIATTAFORMA E DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE

Capo I Riutilizzo per scopi diversi dall’attività mineraria

 

Art. 8.

Riutilizzo di una piattaforma e infrastrutture connesse per scopi diversi dall’attività mineraria

  1. Le società o enti interessati al riutilizzo di una piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione mineraria di cui all’elenco dell’art. 5, comma 4, presentano entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo, al Ministero dello sviluppo economico-DGSAIE, al Ministero dello sviluppo economico-DGS-UNMIG, alla Capitaneria di porto, all’Amministrazione competente e ove previsto agli enti territoriali interessati, una istanza completa del progetto di riutilizzo predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità tecnico economica come definito dall’art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’istanza è pubblicata sul BUIG, del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima.
  2. Possono presentare le istanze di cui al comma 1, le società o gli enti che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei progetti presentati. I richiedenti devono possedere nell’Unione europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle. Dall’oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono le attività previste nel progetto di riutilizzo.
  3. L’istanza di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una dichiarazione in cui il soggetto proponente si impegna a presentare, prima dell’autorizzazione unica alla esecuzione del progetto di riutilizzo, una fidejussione bancaria o assicurativa commisurata al valore delle opere di rimozione post riutilizzo ovvero delle nuove installazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse, e degli interventi di recupero ambientale, nonché garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
  4. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente fornisce:

se il richiedente ha sede in Italia, i documenti di cui all’allegato 1, punto 1;

se il richiedente ha sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in altro Stato, i documenti di cui all’allegato 1, punto 2.

  1. Ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria, il richiedente presenta la documentazione di cui all’allegato 1, punto 3.
  2. Ai fini della valutazione della capacità tecnica e organizzativa il richiedente presenta la documentazione di cui all’allegato 1, punto 4.
  3. Ai fini della valutazione della capacità tecnica ed organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all’ambiente e alla gestione dei rischi, il richiedente presenta la documentazione di cui all’allegato 1, punto 5.
  4. Le istanze presentate, corredate dal progetto di riutilizzo come definito al comma 1 del presente articolo, sono valutate dalle Amministrazioni competenti, anche al fine della comparazione di tutti i progetti riferiti alla medesima piattaforma, sulla base dei seguenti criteri:
  5. Innovazione industriale e/o scientifica e/o energetica promossa dal progetto;
  6. Impatto socio-economico generale (su scala nazionale e regionale) e specifico per i territori vicini (concorrenza) alle strutture da riutilizzare e sue ricadute;
  7. Sostenibilità economica del progetto;
  8. Sinergia tecnologica attuabile tra le funzionalità proposte nel nuovo progetto e la struttura esistente;
  9. Sostenibilità ambientale del progetto, comprensiva della valutazione degli aspetti concernenti il patrimonio culturale ed il paesaggio e di eventuali effetti cumulativi con altre strutture esistenti;
  10. Piano di manutenzione delle strutture;
  11. Completezza e razionalità del progetto proposto;
  12. Tempi programmati per l’esecuzione del progetto;
  13. Modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché alla dismissione e al ripristino dello stato dei luoghi;
  14. Eventuali accordi di programma con Amministrazioni centrali o locali.

 

Art. 9.

Progetto di riutilizzo

  1. Il progetto di riutilizzo deve prevedere almeno:
  2. Analisi dei potenziali conflitti d’uso (rotte marittime, aree protette, patrimonio culturale archeologico subacqueo, etc.) e verifica di coerenza con il Piano di gestione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017;
  3. Progetto di dismissione post-riutilizzo e recupero ambientale, comprensivo dell’eventuale opera per scopo diversi, della piattaforma e delle infrastrutture connesse;
  4. Analisi del potenziale di produzione nel sito oggetto di interesse relativamente alla/alle funzione/i prescelte all’interno del progetto (ad esempio: itticoltura, agricoltura, energia marina, etc.);
  5. Scelta motivata della/delle funzione/funzioni da implementare nell’area di rispetto della piattaforma e/o da integrare nella piattaforma stessa;
  6. Rappresentazione grafica completa delle opere previste dal progetto, evidenziate rispetto a quelle esistenti riutilizzate, con indicazione delle eventuali parti da rimuovere di quest’ultime da realizzarsi a carico del titolare della concessione mineraria;
  7. Stima della produzione complessiva prevista dall’uso diverso proposto;
  8. Analisi degli effetti ambientali in fase di realizzazione, esercizio e dismissione delle nuove istallazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse, con riferimento: alle eventuali modifiche delle condizioni meteomarine, della qualità delle acque, dei fondali e degli ecosistemi marini; alle risorse naturali, alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, alle emissioni e ad eventuali rischi di gravi incidenti; al patrimonio culturale archeologico subacqueo, al patrimonio culturale ed al paesaggio dei territori costieri prospicienti l’intervento, specie con riguardo al rapporto di inter-visibilità terra-mare;
  9. Programma dei lavori, con indicazione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento per garantire la sicurezza;
  10. Analisi dei costi, divisi per categoria;
  11. Analisi dell’impatto sociale ed economico del progetto su scala internazionale, nazionale e locale;

 

Art. 10.

Valutazione di impatto ambientale

  1. Qualora il progetto di riutilizzo della piattaforma e delle strutture connesse in dismissione ricada nel campo di applicazione della disciplina di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero qualora la piattaforma e le infrastrutture connesse oggetto del progetto di riutilizzo siano state oggetto di una favorevole valutazione di compatibilità ambientale subordinata alla previsione che si procedesse al termine dell’esercizio alla dismissione ed al ripristino dei luoghi, il richiedente presenta, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, contestualmente all’istanza di cui all’art. 8, comma 1, delle presenti Linee guida, la documentazione necessaria ai fini dell’espletamento delle procedure disciplinate al Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Per progetti di riutilizzo per i quali non è prevista la valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo è sottoposto ad una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura ambientale da avviare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 11.

Autorizzazione unica del progetto di riutilizzo

  1. L’autorizzazione unica del progetto di riutilizzo è rilasciata dalla amministrazione competente a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Nell’ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate e l’esito della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista, ovvero gli esiti della valutazione preliminare di cui all’art. 10, comma 2. Le amministrazioni che partecipano al procedimento unico di cui al comma 1 sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Partecipano inoltre il titolare della concessione mineraria e, ove previsto dalla normativa di settore, la regione, la provincia ed il comune interessati.
  3. L’Amministrazione competente, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, verifica l’esistenza di tutte le garanzie economiche di cui all’art. 8.
  4. Il richiedente, ottenuta l’autorizzazione unica al riutilizzo di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione deve richiedere nel termine stabilito nella stessa Autorizzazione unica la concessione demaniale marittima per l’occupazione e l’uso dell’area interessata per le finalità oggetto dell’autorizzazione.
  5. Qualora nell’ambito del procedimento sia acquisito uno o più atti di dissenso considerati non superabili, l’amministrazione competente adotta la determinazione di conclusione negativa del procedimento che costituisce il rigetto della domanda e produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. L’amministrazione competente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione del procedimento.
  6. Eventuali dissensi diversi da quelli del comma precedente sono gestiti dall’Amministrazione competente nei termini e nelle modalità previste dagli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni

 

Art. 12.

Cessazione attività mineraria

  1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di porto e l’amministrazione competente, verifica l’avvenuta rimozione delle parti di piattaforma od infrastruttura connessa eventualmente prevista dal progetto di riutilizzo autorizzato secondo l’art. 11, e redige l’attestazione di cessazione dell’attività mineraria e del relativo bene minerario.

 

Capo II Rimozione

 

Art. 13.

Progetto di rimozione

  1. La società titolare della concessione presenta alla Sezione UNMIG competente per territorio, istanza per l’autorizzazione alla rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione allegando il progetto di rimozione in duplice copia entro dieci mesi:

dalla pubblicazione dell’elenco delle piattaforme od infrastrutture connesse in dismissione che devono essere rimosse e non possono essere riutilizzate di cui all’art. 5, commi 3 e 4;

dal termine di cui all’art. 8, comma 1, in assenza di istanze per il riutilizzo;

dalla notifica della determinazione di conclusione del procedimento di cui all’art. 11, comma 5;

  1. Il progetto di rimozione di una piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione è predisposto dalla società titolare della concessione secondo le indicazioni ed i contenuti di cui all’allegato 2 delle presenti Linee guida.
  2. La Sezione UNMIG trasmette copia del progetto di rimozione alla Capitaneria di porto competente per un parere relativo al rispetto degli obblighi legati al provvedimento di concessione demaniale della piattaforma od infrastruttura connessa.

 

Art. 14.

Valutazione ambientale del progetto di rimozione

  1. I progetti di rimozione delle piattaforme e delle infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione ambientale, secondo le modalità e le procedure esplicitate nei commi da 2 a 4 del presente articolo.
  2. Il progetto di rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione, predisposto secondo i contenuti di cui all’allegato 3 delle presenti Linee guida, è trasmesso dalla società titolare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredata dagli elementi informativi di cui al decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104», al fine di verificare la necessità di sottoporre il progetto alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di procedura di VIA, a norma degli articoli 19, 23 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a nessuna procedura.
  3. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale relativo all’opera in dismissione, la documentazione acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente comma 1 sono considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della prescrizione medesima, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale relativo all’opera in dismissione e sia stato già oggetto di una positiva verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dalla società titolare solo qualora il progetto di dismissione risulti difforme da quello già esaminato e valutato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito della verifica di ottemperanza della prescrizione. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche, sei mesi prima dell’avvio dei lavori la società titolare fornisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un’attestazione circa la rispondenza del progetto di dismissione presentato ai sensi dell’art. 13 delle presenti Linee guida a quello già oggetto di positiva verifica di ottemperanza della relativa prescrizione.
  5. Se la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli interventi ricompresi nella concessione di coltivazione nell’ambito della quale è previsto il progetto di rimozione di cui al comma 1, risulta essere stata svolta ai sensi della previgente legislazione in materia, che non prevedeva il concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, il progetto di rimozione di cui al comma 3 è presentato allo stesso Ministero ai fini della relativa possibilità di presentare osservazioni in merito ai profili di competenza all’Autorità competente in sede statale prima delle relative determinazioni.

 

Art. 15.

Relazione sui grandi rischi

  1. Il titolare della concessione redige la Relazione sui grandi rischi modificata per le operazioni di rimozione della piattaforma in dismissione ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. La relazione deve essere presentata al Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare ed alla Sezione UNMIG competente per territorio per la valutazione e accettazione.
  2. I lavori di rimozione non possono iniziare prima dell’accettazione da parte del Comitato della relazione sui grandi rischi di cui al comma 1.

 

Art. 16.

Autorizzazione del progetto di rimozione

  1. L’autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione è rilasciata dalla Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di porto, e comprende il previsto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla valutazione preliminare di cui al precedente art. 14, comma 2, e le prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di porto e nel provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi.
  2. Qualora il progetto di rimozione non venga assoggettato a valutazione di impatto ambientale non ricorrendone le condizioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Sezione UNMIG competente, prima del rilascio dell’autorizzazione alla rimozione, acquisisce anche il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente del Ministero dei beni e delle attività culturali, o del competente ufficio della Regione Siciliana, relativamente alla tutela del patrimonio culturale subacqueo e agli altri ambiti di competenza con riguardo alle infrastrutture connesse.
  3. La Sezione UNMIG competente verifica l’esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività di rimozione, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

 

Art. 17.

Relazione finale

  1. Il titolare dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 16 trasmette alla Sezione UNMIG competente ed all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competente una relazione trimestrale durante l’esecuzione dei lavori di rimozione ed una relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione del progetto di monitoraggio ambientale predisposto ai sensi dell’allegato 2, punto 1, lettera h e dell’allegato 3, punto 6.
  2. Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio il titolare può avvalersi, tramite apposti accordi, del supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
  3. Al termine dei lavori di dismissione è fatto obbligo, laddove necessario, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali di cui al comma 1, procedere al ripristino ambientale dello stato dei luoghi interessati dai lavori di rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse.

 

Art. 18.

Ripristino

  1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di porto competente, verifica la rimozione della piattaforma e delle infrastrutture in dismissione così come prevista dal progetto di rimozione autorizzato secondo l’art. 16, accerta la messa in sicurezza di tutta l’area, e redige l’attestazione di cessazione dell’attività mineraria.

 

 

Allegato 1

Documentazione richiesta ai sensi dell’art. 8 delle presenti Linee guida

  1. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il richiedente con sede in Italia presenta:
  2. a) dichiarazione di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta di non essere oggetto di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato;
  4. c) copia autentica del documento che nomina i rappresentanti legali e i membri con cariche sociali, con allegato copia dei documenti di identità;
  5. d) dichiarazione di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dei dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i, così come definito dall’art. 2 dell’allegato Tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, contenente, in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 21 del medesimo decreto, per ognuno:

1) cognome;

2) nome;

3) luogo di nascita (Stato, Città, Provincia);

4) data di nascita;

5) luogo di residenza/domicilio (Stato, Città, Provincia, indirizzo);

6) codice fiscale (solo per i residenti in Italia);

7) attività lavorativa e settore economico in cui il titolare effettivo opera prevalentemente;

8) dichiarazione in cui si accerta di essere/non essere una persona politicamente esposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

  1. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il richiedente con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in altro Stato presenta:
  2. a) certificato equipollente al certificato camerale in corso di validità, che includa le seguenti informazioni relative al soggetto richiedente: denominazione, ragione sociale, sede legale, capitale sociale, partita IVA e/o codice fiscale o equivalente, sito internet, denominazione dell’eventuale gruppo di appartenenza, denominazione della eventuale società controllante, nominativo del titolare effettivo, nome e contatti del rappresentante legale e del soggetto incaricato dei rapporti con le autorità;
  3. b) copia autentica aggiornata dello statuto e dell’atto costitutivo;
  4. c) dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
  5. Ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria, è presentata la seguente documentazione:
  6. a) copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni del soggetto richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in altro Stato;
  7. b) copia dei bilanci consolidati approvati degli ultimi tre anni del gruppo societario in cui è ricompreso il soggetto richiedente ovvero i bilanci consolidati a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in altro Stato;
  8. c) copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni della società controllante e/o collegata che fornisce le garanzie e/o i finanziamenti e che annovera fra i propri soci il titolare effettivo della società richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in altro Stato;
  9. Ai fini della valutazione della capacità tecnica ed organizzativa, è presentata la seguente documentazione:
  10. a) relazione con descrizione delle principali attività, con riferimento al progetto presentato, svolte in Italia o all’estero (nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza);
  11. b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella relazione di cui alla lettera precedente;
  12. c) relazione che illustri le competenze tecniche acquisite nell’attività indicata in progetto con riferimento ai progetti realizzati;
  13. d) qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare l’adeguatezza delle capacità tecniche.

5 Ai fini della valutazione della capacità tecnica ed organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all’ambiente e alla gestione dei rischi, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

  1. a) politiche ambientali dell’ente:

1) documentazione relativa al sistema di gestione ed esperienza in materia ambientale con specifico riferimento alla gestione delle responsabilità ambientali;

2) documentazione relativa alle politiche dell’ente in materia di sicurezza;

  1. b) eventuali certificazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente e gestione dei rischi;
  2. c) modalità delle attività di supervisione sui contrattisti in materia di salute e sicurezza e ambiente.

 

 

Allegato 2

Documentazione richiesta ai sensi dell’art. 13 delle presenti Linee guida

 

Il progetto di rimozione di una piattaforma e delle infrastrutture connesse, anche se previsto per sole parti delle stesse secondo il progetto di riutilizzo di cui all’art. 8, comma 1, contiene almeno i seguenti dati:

  1. Informazioni di base:

1) schema generale delle installazioni incluse nel progetto di rimozione (piattaforme, strutture e condotte sottomarine);

2) risultato delle verifiche preliminari effettuate e documentazione aggiornata;

3) informazioni relative alla posizione, tipologia e stato di altre strutture non coinvolte dal progetto di-rimozione ma che potranno essere indirettamente interessate durante lo svolgimento delle operazioni;

4) informazioni relative alle condizioni meteo-marine, profondità d’acqua e caratteristiche del fondale;

5) informazioni relative ad attività quali ad esempio la pesca, la navigazione ed altre attività commerciali eseguite nell’area in cui sono presenti le installazioni oggetto del progetto di rimozione;

6) ogni altra informazione di base ritenuta utile al progetto di rimozione.

  1. Descrizione delle installazioni da dismettere incluse nel progetto di rimozione:

1) sottostrutture di installazioni fisse e flottanti (tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);

2) sovrastrutture di installazioni fisse e flottanti (tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);

3) sistemi e apparecchiature sottomarine (tipologia, dimensioni, materiali, dettagli sui pali di fondazione e altre informazioni riguardanti potenziali interazioni con altri sistemi e apparecchiature limitrofe);

4) lunghezze, diametri, tipo di rivestimento e tipologia di installazione delle condotte sottomarine rigide/flessibili;

5) dettagli relativi allo stato di interramento delle condotte sottomarine, dei materassi o sacchi di cemento o altri sistemi utilizzati per la copertura e la protezione delle condotte medesime;

6) dettagli relativi ai sistemi che sono parte integrante delle installazioni sottomarine quali ad esempio collettori, valvole, clampe, ombelicali, cavi elettrici etc.;

7) informazioni relative alle indagini effettuate per verificare lo stato e le condizioni delle condotte sottomarine;

8) ogni altra informazione ritenuta utile per fornire ulteriori dettagli al Progetto di rimozione.

  1. Ingegneria di dettaglio:

1) descrizione dell’opzione di rimozione individuata, sulla base di un’analisi multicriterio decisionale, del metodo di rimozione selezionato e del programma di riutilizzo, riciclo e smaltimento dei rifiuti predisposto;

2) descrizione della tipologia e delle categorie di rifiuti che dovranno essere gestiti durante lo svolgimento delle operazioni;

3) descrizione degli elementi o materiali che saranno eventualmente lasciati in situ al termine delle operazioni;

4) in caso di rimozione parziale della sottostruttura, dettagli relativi al battente libero d’acqua che sarà garantito al termine delle operazioni;

5) lavori preparatori;

6) lavori di rimozione;

  1. Costi stimati per la rimozione;
  2. Pianificazione delle operazioni con indicate le date di inizio e termine delle operazioni;
  3. Caratterizzazione dell’area interessata dal progetto di rimozione della piattaforma o infrastruttura connessa ed eventuale progetto di bonifica da concordare con l’Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) competente;
  4. Documentazione inerente la descrizione del patrimonio culturale archeologico subacqueo, nonché il patrimonio culturale ed il paesaggio delle aree costiere qualora interessate dalla esecuzione di opere di rimozione di infrastrutture connesse a terra e conseguente ripristino dei luoghi;
  5. Programma di Monitoraggio ambientale e post-rimozione;
  6. L’indicazione e descrizione dei lavori preparatori e di rimozione vera e propria.
  7. I lavori preparatori per la rimozione di una piattaforma includono le seguenti attività da descrivere nel dettaglio:
  8. Pulizia e messa in sicurezza delle apparecchiature e delle linee comprensive anche dello spiazzamento dei fluidi residui ed il lavaggio;
  9. Marcatura delle linee di taglio e pulizia delle aree di taglio;
  10. Rimozione di eventuali detriti ed esecuzione scavo intorno ai pali di fondazione;
  11. Preparazione della sovrastruttura e della sottostruttura per le operazioni di rimozione;
  12. Verifiche preventive per la tutela del patrimonio culturale archeologico subacqueo.
  13. I lavori di rimozione di una piattaforma includono le seguenti attività da descrivere nel dettaglio:
  14. Mezzi navali utilizzati e loro caratteristiche;
  15. Posizione e sistemi di taglio sottomarini e attrezzature utilizzate e monitoraggio delle operazioni;
  16. Descrizione, dimensione e peso di ogni parte rimossa;
  17. Descrizione dei lavori e loro sequenza;
  18. Attività previste a seguito delle verifiche preventive di cui alla lettera e) del punto 2.
  19. Il progetto per la rimozione di condotta sottomarina deve prevedere:
  20. Una indagine per la verifica dello stato della condotta sottomarina e dello stato del fondo marino al termine delle operazioni;
  21. Descrizione delle operazioni di pulizia/bonifica delle condotte sottomarine;
  22. Mezzi navali utilizzati sia per le operazioni di pulizia che per il recupero della condotta sottomarina;
  23. Attività previste a seguito delle verifiche preventive di cui alla lettera e) del punto 2.
  24. In caso di abbandono completo in situ della condotta sottomarina il progetto deve prevedere almeno:
  25. Una indagine per la verifica dello stato della condotta sottomarina;
  26. La descrizione delle operazioni di pulizia/bonifica delle condotte sottomarine;
  27. La disconnessione delle estremità della condotta da teste pozzo sottomarine e risers;
  28. Eventuale interramento di tratti di condotta o loro protezione alternativa;
  29. Mezzi navali utilizzati;
  30. Attività previste a seguito delle verifiche preventive di cui alla lettera e) del punto 2.

 

 

Allegato 3

Documentazione richiesta ai sensi dell’art. 14 delle presenti Linee guida

 

Il progetto di rimozione della piattaforma e delle strutture connesse in dismissione da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contiene:

  1. Descrizione del progetto di rimozione contenente una sintesi delle informazioni di cui all’allegato 2.
  2. Descrizione dello stato attuale delle componenti ambientali interessate prima dell’avvio dei lavori preparatori e di rimozione, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  3. localizzazione e descrizione di aree marine protette, parchi nazionali, siti rete Natura 2000, aree interessate dal patrimonio culturale archeologico subacqueo, zone di tutela biologica, aree interessate da impianti di acquacoltura;
  4. aree naturali protette, siti Natura 2000, aree interessate da «Important Bird Area», zone umide di importanza internazionale, zone di tutela biologica e aree comunque soggette a tutela ambientale;
  5. patrimonio culturale e paesaggio delle aree costiere qualora interessate dalla dismissione e rimozione di infrastrutture connesse a terra;
  6. caratteristiche meteo-climatiche del paraggio;
  7. caratteristiche fisiche, chimiche della colonna d’acqua;
  8. caratteristiche del fondale marino (morfologia, batimetria) e dei sedimenti superficiali (caratteristiche fisiche, chimiche ed ecotossicologiche);
  9. principali biocenosi bentoniche (con verifica della presenza/distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico), popolazioni ittiche demersali e aree di nursery con particolare riferimento a specie di interesse commerciale, mammiferi e rettili marini, e avifauna;
  10. principali attività socio-economiche (pesca, diporto, traffico marittimo) presenti in prossimità dell’area di rimozione della piattaforma e delle strutture collegate.
  11. Individuazione e stima dei possibili impatti sulle componenti ambientali e sulle attività socio-economiche sia diretti che indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei positivi e negativi connessi ai lavori di rimozione della piattaforma e delle strutture collegate, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  12. Individuazione e descrizioni delle azioni di progetto che possono generare impatti significativi e negativi sull’ambiente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rumore subacqueo, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, movimentazione sedimenti marini, presenza mezzi navali, illuminazione notturna, sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, trasporto materiale rimosso, utilizzo di risorse naturali, patrimonio culturale archeologico subacqueo, ecc.);
  13. Componenti ambientali interessate dalle azioni di progetto (Atmosfera, fondale marino, ambiente idrico, flora, fauna, ecosistemi marini, patrimonio culturale e paesaggio delle aree costiere, attività socio-economiche, ecc.);
  14. Descrizione delle misure previste per evitare, mitigare e/o compensare gli impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali interessate;
  15. Descrizione delle pregresse attività di monitoraggio ambientale effettuate prima della realizzazione della piattaforma per la coltivazione di idrocarburi offshore e delle infrastrutture connesse e durante l’esercizio delle stesse;
  16. Progetto di monitoraggio delle componenti ambientali redatto secondo gli indirizzi metodologici generali riportati nelle «Linee guida per la predisposizione del Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale» predisposte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e l’Istituto superiore per la protezione e al ricerca ambientale;
  17. Misure di salvaguardia ambientale previste in occasione di eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi e di incidenti (possono essere utilizzate le informazioni di cui alla relazione sui grandi rischi modificata).